Emergenza caldo, Inps attiva tutele rafforzate: le nuove regole Cig per edilizia e agricoltura

Emergenza caldo, l'Inps attiva nuove tutele straordinarie per i settori dell'edilizia e dell'agricoltura: cosa cambia e quali sono le regole

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Federica Petrucci

Editor esperta di economia e attualità

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

Per le imprese gestire le frequenti ondate di calore sta diventando sempre più complesso, soprattutto nei comparti in cui il lavoro si svolge prevalentemente all’aperto o in ambienti esposti alle alte temperature. L’emergenza caldo è prima di tutto un problema ambientale e sanitario, ma coinvolge in maniera così incisiva l’organizzazione delle attività, la sicurezza dei lavoratori e la continuità della produzione, che il legislatore ha previsto misure straordinarie di tutela.

Tali interventi sono stati illustrati dall’Inps con il messaggio n. 2418 del 20 luglio 2026, che disciplina le modalità di accesso agli ammortizzatori sociali in presenza di eventi climatici eccezionali. Le nuove disposizioni si applicano dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 e introducono agevolazioni per i settori più colpiti, in particolare edilizia e agricoltura.

Emergenza caldo, ok a Cigo per l’edilizia: cosa cambia

Per i lavoratori dell’edilizia, quando il lavoro viene sospeso o ridotto a causa di eventi meteorologici eccezionali non evitabili, fino al 31 dicembre 2026 sarà possibile ricorrere alla cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo) con condizioni favorevoli. Prima di tutto, cambia il calcolo del limite massimo di fruizione. Normalmente la normativa riconosce un massimo di 52 settimane nel biennio mobile, ma le sospensioni dovute al caldo eccezionale non verranno conteggiate nel raggiungimento di questo tetto.

L’Inps, inoltre, ha confermato anche l’esenzione dal contributo addizionale, ossia il contributo normalmente dovuto dalle imprese che ricorrono alla cassa integrazione.

Quando devono essere presentate le domande Cigo

Sul piano operativo le modalità di trasmissione delle richieste non cambiano. Infatti, le imprese continueranno a utilizzare le procedure ordinarie già previste dall’Inps, sempre nel rispetto delle scadenze previste. La domanda, cioè, deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui è iniziato l’evento che ha determinato la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa.

Le novità per gli operai agricoli

Accanto alle modifiche per l’edilizia, il messaggio Inps ha ampliato le possibilità di accesso alla cassa integrazione speciale operai agricoli (Cisoa). In particolare, fino al 31 dicembre 2026, per intemperie stagionali questo ammortizzatore sociale potrà essere riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato anche quando il lavoro non viene completamente sospeso ma viene ridotto fino alla metà dell’orario giornaliero previsto dal contratto.

Quindi, una riduzione del 50% dell’orario di lavoro:

In ogni caso, per le domande presentate nell’ambito delle misure straordinarie non sarà necessario possedere il requisito delle 181 giornate lavorative. L’Inps a tal proposito ha infatti chiarito che, per i periodi autorizzati con queste misure straordinarie:

Nuove causali per la domanda di cassa integrazione agricola

Al contrario del settore edilizio, valgono nuove modalità di compilazione delle richieste di accesso alla cassa integrazione agricola.  Le domande Cisoa dovranno cioè essere presentate utilizzando le nuove causali dedicate individuate nel messaggio n. 2418, ovvero:

In questo modo l’Istituto potrà distinguere direttamente le richieste collegate agli eventi climatici eccezionali da quelle ordinarie.

Le nuove causali sono disponibili dal 24 luglio 2026. Per consentire alle aziende di adeguarsi alle nuove procedure è stato però previsto un periodo transitorio. Di conseguenza, per gli eventi verificatisi tra il 1° e il 23 luglio 2026, le domande potranno essere trasmesse fino al 22 agosto 2026, senza perdere il diritto al trattamento.

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