Se si parla di separazioni e divorzi c’è una questione delicata e ricorrente: quando un figlio maggiorenne può dirsi davvero economicamente autosufficiente e, di conseguenza, quando può venire meno il diritto del genitore convivente a restare nella casa familiare?
A questa domanda ha risposto la Cassazione con la sentenza 10301/2026, che assume speciale importanza ricordando che piccoli lavoretti retribuiti, magari accompagnati dal completamento del percorso universitario e da una borsa di studio, possono rappresentare indici concreti di autonomia economica della prole.
Secondo la Suprema Corte, infatti, non serve necessariamente un contratto a tempo indeterminato per ritenere cessato il diritto all’assegnazione della casa coniugale.
Indice
La vicenda, l’abitazione data all’ex moglie e alla prole
Una donna aveva acquistato dal fratello un immobile che, però, era già stato assegnato all’ex moglie di lui nella separazione. L’assegnazione era stata disposta perché la donna conviveva con i due figli della coppia, entrambi maggiorenni ma ritenuti non ancora economicamente autosufficienti.
Tuttavia, dopo l’acquisto della casa, la nuova proprietaria aveva chiesto al tribunale di dichiarare cessate le condizioni che giustificavano l’assegnazione dell’abitazione all’ex coniuge, sostenendo che i figli fossero ormai autonomi e in grado di provvedere da soli alle loro necessità.
L’esito giudiziario per la nuova proprietaria è stato negativo sia in primo grado, che in appello. La corte territoriale aveva osservato che:
- la maggiore età dei figli non basta, da sola, a far perdere il diritto alla casa familiare;
- il figlio maschio, pur avendo 31 anni, non era stato considerato economicamente autosufficiente ma “inerte colpevolmente” nella ricerca di un lavoro. Era già scattata la revoca del mantenimento nei suoi confronti;
- la figlia percepiva una borsa di dottorato di più di 16mila euro annui, ritenuta però insufficiente perché temporanea e non adeguata a garantire piena indipendenza economica;
- non era stata provata la cessazione della convivenza della figlia con la madre, nella casa familiare.
Tanto bastava alla magistratura per confermare l’assegnazione dell’immobile all’ex moglie. La proprietaria ha così fatto ricorso in Cassazione.
A cosa serve l’assegnazione della casa familiare
L’assegnazione della casa familiare non è un beneficio economico concesso espressamente all’ex coniuge, ma è uno strumento di tutela dei figli. La Corte ricorda che — come stabilisce il Codice Civile — la funzione dell’assegnazione è quella di preservare il cosiddetto “habitat domestico”, inteso come:
il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, e pertanto è consentita unicamente con riguardo a quell’immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza.
Proprio per questo motivo tale ambiente di vita può essere assegnato al genitore convivente con figli minorenni, oppure con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti. Ma quando queste esigenze cessano viene meno anche il diritto all’assegnazione.
Inoltre il provvedimento di assegnazione è opponibile anche al terzo che acquista successivamente l’immobile, ma soltanto finché persistono i presupposti che lo giustificano.
Figli maggiorenni, quando finisce il diritto al mantenimento
Uno dei punti chiave della sentenza riguarda il concetto di autosufficienza economica. Il mantenimento dei figli maggiorenni non può protrarsi indefinitamente. Non esiste un’età precisa fissata dalla legge, ma — con il passare degli anni — il controllo del giudice deve diventare sempre più rigoroso.
In particolare:
- il diritto al mantenimento è collegato a un percorso formativo e professionale coerente con le capacità e le aspirazioni del figlio;
- una volta completato il percorso di studi e raggiunta una concreta capacità lavorativa, il mantenimento non può continuare senza limiti;
- non è necessario che il figlio abbia un lavoro stabile o a tempo indeterminato;
- è sufficiente che disponga di entrate idonee a soddisfare le esigenze essenziali di vita.
Non solo. Se il figlio ha iniziato a lavorare e ha dimostrato di possedere una concreta capacità professionale, il successivo peggioramento economico non fa “rivivere” automaticamente il diritto al mantenimento. In questi casi può eventualmente sussistere soltanto un obbligo alimentare in capo ai genitori, molto più limitato rispetto al mantenimento.
Perché una borsa di dottorato può dimostrare autonomia economica
Il cuore della decisione riguarda la posizione della figlia. Per la corte d’appello, la borsa di dottorato era troppo modesta e temporanea per farle raggiungere l’autosufficienza. Di diverso avviso la Cassazione. Secondo la Suprema Corte, infatti, i giudici di merito hanno dato troppo peso alla precarietà del reddito e troppo poco ad altri elementi decisivi, quali il completamento del percorso universitario, il conseguimento di un dottorato, la qualificazione professionale raggiunta, l’età della ragazza l’esistenza di un’entrata superiore a mille euro mensili.
Questi fattori nell’insieme rappresentano indici concreti di capacità lavorativa.
C’è poi un importante principio giurisprudenziale: quando un figlio adulto ha acquisito una preparazione professionale e percepisce un reddito, spetta a lui — o al genitore che chiede il mantenimento della casa familiare — dimostrare concretamente l’impossibilità di trovare un lavoro migliore o più stabile. Non basta quindi sostenere genericamente che il reddito è basso o precario.
Bisognerà quindi provare di aver cercato occupazioni più remunerative, che il mercato del lavoro non offre reali possibilità coerenti con il percorso professionale intrapreso oppure che l’autonomia economica non è realisticamente raggiungibile, nonostante gli sforzi compiuti. In questa vicenda questa prova non era stata fornita.
L’età del figlio conta sempre di più
Con l’avanzare dell’età del figlio maggiorenne, diventa meno giustificabile il protrarsi dell’obbligo di mantenimento e, di riflesso, dell’assegnazione della casa familiare. Non a caso, la Corte evidenzia che il sistema non può trasformarsi in una forma di sostegno economico permanente a favore di figli ormai adulti e professionalmente formati.
In presenza di una qualificazione professionale adeguata, l’eventuale difficoltà economica dovrà essere compensata con gli strumenti di welfare sociale, le misure pubbliche di sostegno al reddito o, eventualmente, gli alimenti familiari nei casi di reale bisogno. Non invece tramite un mantenimento indefinito a carico dei genitori.
La Corte ha così annullato la sentenza d’appello esprimendosi, in sostanza, contro l’assegnazione della casa coniugale all’ex moglie.
Che cosa cambia
In materia di assegnazione della casa familiare, come già per il caso della vendita o pignoramento, la sentenza 10301/2026 della Cassazione avrà effetti significativi. Incide sul diritto del genitore assegnatario a mantenere la casa familiare, ma in concreto tiene conto della situazione dei figli maggiorenni conviventi. Come visto, l’assegnazione della casa esiste proprio per tutelare i figli: se questi diventano economicamente autosufficienti, viene meno il presupposto che consente al genitore di restare nell’immobile.
Chi chiede la revoca dell’assegnazione potrà valorizzare diplomi e lauree conseguiti, contratti di lavoro, salari anche bassi e l’età anagrafica del beneficiario. Dall’altro lato, chi sostiene la permanenza della dipendenza economica dovrà fornire prove concrete dell’impossibilità di raggiungere una reale autonomia. Se non lo farà, rischierà di perdere la casa ma la decisione del giudice varierà da caso a caso.
A ben vedere, la decisione conferma una rigorosa linea giurisprudenziale mirata a evitare che il diritto alla casa familiare si prolunghi automaticamente oltre il tempo ragionevolmente necessario alla crescita e all’inserimento lavorativo della prole.