I buoni pasto non sono un diritto automatico dei dipendenti pubblici, la sentenza

La Cassazione chiarisce quando i dipendenti pubblici hanno diritto ai buoni pasto e quando il Comune può negarli

Pubblicato:

Claudio Garau

Editor esperto in materie giuridiche

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

La questione dei buoni pasto per i dipendenti pubblici è tornata al centro dell’attenzione con una recente decisione della magistratura che avrà un sicuro impatto pratico su enti locali e lavoratori della Pubblica Amministrazione. La sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza 5477/2026, ha affrontato un tema che negli anni ha generato numerosi contenziosi. Il dipendente pubblico ha sempre diritto ai buoni pasto quando svolge attività lavorativa anche nelle ore pomeridiane o l’erogazione dipende dalle scelte organizzative e dalle disponibilità economiche dell’ente?

La risposta dei giudici è che il buono pasto, in sé, non costituisce un diritto automatico del lavoratore, ma un beneficio subordinato a precise condizioni organizzative e finanziarie dell’amministrazione.

La richiesta del riconoscimento dei buoni pasto in tribunale

La vicenda giudiziaria nasce dal ricorso di un dipendente di un Comune pugliese, che chiedeva il riconoscimento economico di ben 390 buoni pasto relativi a un periodo di circa 5 anni. In primo grado il giudice del lavoro aveva accolto la sua domanda, riconoscendo il diritto al benefit accessorio. Successivamente, però, la competente corte d’appello aveva ribaltato completamente la decisione, escludendo qualsiasi obbligo del Comune.

In particolare, secondo i giudici di secondo grado, la contrattazione collettiva non attribuisce automaticamente ai dipendenti un diritto ai ticket mensa. Invece, lascia all’ente locale la facoltà di decidere se istituire il servizio mensa oppure erogare i buoni sostitutivi. Di fronte a questa decisione negativa, il lavoratore aveva deciso di ricorrere in Cassazione.

Cosa prevedono i contratti collettivi su mense e buoni pasto

La controversia ruota attorno all’interpretazione degli artt. 45 e 46 del Ccnl del comparto Regioni ed enti locali del 14 settembre 2000. La norma stabilisce che gli enti locali, compatibilmente con le risorse disponibili, possono scegliere se:

Secondo il ricorrente, questa formulazione avrebbe dovuto essere interpretata nel senso che il dipendente ha comunque diritto al benefit, mentre l’amministrazione potrebbe scegliere soltanto la modalità di erogazione: mensa o ticket. La Cassazione, però, ha respinto questa lettura.

Perché la Cassazione ha escluso il diritto automatico

Il punto decisivo della sentenza è stata l’interpretazione del verbo “possono” utilizzato dalla contrattazione collettiva. Per la Corte, che lo spiega chiaramente nella sentenza, il termine scelto dalle parti sociali non lascia spazio a dubbi. La norma non impone agli enti un obbligo di istituire il servizio mensa o corrispondere i buoni pasto. Attribuisce loro una semplice facoltà.

Perciò secondo i giudici:

È utile sottolineare che, per la Cassazione, il verbo “possono” si riferisce sia all’istituzione della mensa sia all’erogazione dei ticket sostitutivi. Questo significa che ambo le prestazioni sono eventuali e subordinate a una decisione discrezionale finale della PA.

Il peso delle risorse finanziarie

Un altro passaggio fondamentale della sentenza riguarda l’espresso richiamo alle “risorse disponibili“. Per la Cassazione, questa clausola non è un elemento marginale della disciplina, ma rappresenta uno dei presupposti centrali dell’intero sistema. In pratica, un ente locale può legittimamente non attivare né la mensa, né i buoni pasto, se non dispone delle risorse economiche necessarie. E nessun lavoratore può contestargli questa scelta.

Non solo. La Cassazione ha osservato inoltre che — se il diritto fosse stato davvero automatico e incondizionato — non avrebbe avuto alcun senso subordinare l’istituzione del servizio alla compatibilità finanziaria.

Il confronto con il passato: da obbligo a facoltà

La sentenza evidenzia altresì una significativa evoluzione normativa, che conferma questo esito giudiziario. Prima della contrattualizzazione del pubblico impiego, il DPR 347/1983 prevedeva che gli enti locali si “impegnassero” a istituire mense di servizio “ove necessario e possibile”. La formulazione attuale è invece profondamente diversa: non contiene più un espresso impegno dell’ente, ma parla semplicemente dell’eventualità di attivare il servizio.

Secondo la Suprema Corte, questo cambiamento delle parole dimostra la volontà delle parti collettive di qualificare chiaramente il servizio mensa come una scelta discrezionale ed esercitabile solo tenendo conto dell’equilibrio finanziario dell’amministrazione.

La questione dell’onere della prova

Il dipendente dell’ente locale pugliese aveva sostenuto che spettasse al Comune dimostrare l’assenza delle risorse economiche necessarie, richiamando quello che — in gergo — prende il nome di principio della “vicinanza della prova“. In sostanza, secondo il ricorrente, sarebbe stata l’amministrazione a dover provare concretamente l’impossibilità finanziaria di erogare i buoni pasto.

La magistratura, tuttavia, non ha affrontato nel merito questo punto. Una volta esclusa l’esistenza di un diritto automatico, infatti, la questione probatoria cade e perde ogni importanza. In altre parole, se il beneficio non costituisce un diritto soggettivo pieno, non occorre nemmeno stabilire chi debba dimostrare la disponibilità o l’assenza delle risorse finanziarie.

Che cosa cambia con la nuova sentenza

Il tema dei buoni pasto non è affatto secondario nella Pubblica Amministrazione, come dimostra peraltro il loro recente innalzamento oltre i 7 euro. La sentenza 5477/2026 della Cassazione produce significativi effetti sia per le amministrazioni sia per i lavoratori pubblici. Dal lato degli enti locali, viene rafforzata la discrezionalità organizzativa e si riduce il rischio di contenziosi fondati su pretese automatiche. Inoltre, è confermata la possibilità di modulare il servizio in base al bilancio disponibile.

Dal lato dei dipendenti, invece, viene meno l’idea di un diritto generalizzato ai buoni pasto. Le richieste infatti dovranno essere valutate caso per caso e, conseguentemente, assumerà maggiore importanza la contrattazione decentrata e interna ai singoli enti.

Un lavoratore non potrà quindi pretendere automaticamente il ticket mensa soltanto perché svolge attività anche nelle ore pomeridiane. Nel comparto degli enti locali questi benefit accessori non rappresentano mai una componente automatica della retribuzione, né un diritto sempre esigibile, ma un beneficio subordinato a valutazioni organizzative, confronto sindacale e sostenibilità economica.

La decisione in oggetto non è un orientamento isolato. La Corte ha infatti richiamato alcune precedenti sentenze relative ad altri comparti del pubblico impiego (Cass. 16736/2012, Cass. 25192/2013, Cass. 25622/2023), con specifico riferimento al settore sanitario.

Si consolida così un orientamento interpretativo uniforme, destinato probabilmente a influenzare molte future controversie. Per il futuro il tema dei buoni pasto sarà sempre più legato alla programmazione interna degli enti, alla discrezionalità gestionale e alla contrattazione decentrata, piuttosto che all’esistenza di un diritto soggettivo pieno e automatico.

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963