Scenario: un bonifico mai autorizzato compare tra i movimenti del proprio conto corrente. E il correntista se ne accorge solo dopo diversi giorni, quando ormai la somma è già stata trasferita altrove.
Chi ne risponde, la banca oppure il titolare del conto corrente? E quali strumenti ha il correntista per far valere i propri diritti?
Indice
Bonifico non autorizzato, chi ne risponde
Per avere la risposta al quesito occorre partire dall’articolo 2050 del codice civile, secondo il quale “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno“.
Nella materia si applica di fatto l’inversione dell’onere della prova: non è il correntista a dover dimostrare la negligenza della banca, ma l’istituto di credito a dover provare di aver adottato ogni misura idonea a impedire l’intrusione.
Il caso di Palermo
Un caso deciso di recente conferma questo orientamento: la Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza n. 1929/2026, ha respinto l’appello proposto da una banca, confermando la condanna già pronunciata in primo grado per un bonifico non autorizzato, dell’importo di 23.500 euro, effettuato attraverso i servizi di home banking.
Nel caso in questione, la frode era stata resa possibile da una campagna malevola nota come “Brata”: gli autori avevano indotto la vittima a scaricare un’applicazione fraudolenta tramite un link presentato come proveniente dalla banca, sottraendo così le credenziali di accesso e disponendo il bonifico da remoto. La consulenza tecnica disposta in giudizio ha evidenziato due elementi:
- il primo, la transazione contestata proveniva da un indirizzo Ip mai utilizzato in precedenza dal cliente;
- il secondo, nello stesso giorno il sistema della banca aveva già bloccato altri tentativi di accesso ritenuti sospetti.
Per la Corte, questi segnali imponevano alla banca di alzare il livello di attenzione.
Tirando le somme: la banca non può liberarsi dalla responsabilità limitandosi a provare che l’operazione è stata autenticata, registrata e contabilizzata in modo regolare, ma deve dimostrare con elementi concreti e verificabili che a determinare la sottrazione è stato un comportamento negligente del cliente.
Quando la colpa ricade sul correntista
Rientrano nell’ipotesi di condotta imprudente del correntista:
- la comunicazione volontaria dei codici a terzi;
- la caduta in un tentativo di phishing con inserimento dei dati su siti contraffatti;
- l’annotazione delle credenziali in luoghi facilmente accessibili;
- l’utilizzo di dispositivi privi di protezione antivirus.
Quindi è meglio proteggere il dispositivo (pc, tablet o smartphone) utilizzato per l’home banking tenendo sempre aggiornato un buon antivirus e non installare mai applicazioni non verificate, magari caricate su indicazione di terzi. E mai condividere password con chicchessia o scriverle in posti alla portata di occhi indiscreti. Le password, fra l’altro, vanno sostituite periodicamente. E il conto va controllato con una certa frequenza.
Eventuali eventi avversi, per finire, vanno denunciati tempestivamente, disconoscendo l’operazione e sporgendo regolare denuncia
Quando il correntista dimostra questo tipo di condotta, l’onere di giustificare quanto accaduto si sposta interamente sulla banca.