Ok allo stralcio delle cartelle esattoriali sotto i 1.000 euro affidate alla riscossione dal 2000 al 2015, ma non per tutti. La Legge di Bilancio dà infatti la possibilità agli enti diversi dalle amministrazioni statali, come anche i Comuni, di non cancellare quanto dovuto dai contribuenti in debito con il Fisco. Sono già numerosi gli uffici comunali che per esigenze di bilancio hanno fatto sapere di non voler aderire al condono e quindi di non essere intenzionati a fare sconti. Tuttavia c’è una data da rispettare per comunicare la decisione.
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Cartelle esattoriali, stop allo stralcio entro gennaio
Per capire se il proprio municipio aderirà o meno allo stralcio delle cartelle esattoriali occorrerà attendere il 31 gennaio 2023. Entro questa data infatti dovranno essere presentate le richieste attraverso l’apposito modulo in pdf disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione riservata agli “enti creditori”. Successivamente, in caso contrario, la cancellazione scatterà in automatico secondo le modalità stabilite dalla Manovra.
La comunicazione di adozione del provvedimento di non applicazione dello stralcio dovrà essere inviata esclusivamente all’indirizzo di Posta elettronica certificata indicato, insieme a una copia del provvedimento stesso. Il modulo dovrà essere compilato in tutte le sue parti.
Cosa prevede la normativa
Ricordiamo che per i carichi di importo residuo fino a 1.000 euro maturati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, la Legge di Bilancio prevede l’annullamento automatico di tipo “parziale” alla data del 31 marzo 2023 di tutte le somme dovute a titolo di:
- interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
- sanzioni e interessi di mora (articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973).
La cancellazione automatica non riguarda invece le somme dovute a titolo di:
- capitale;
- rimborso spese per procedure esecutive;
- diritti di notifica.
Diversamente da quanto stabilito per lo stralcio dei carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, restano quindi dovute le somme residue riferite alla quota capitale, ossia l’imposta da pagare.
Lo stralcio delle sanzioni amministrative
Nello specifico, per quanto riguarda le sanzioni amministrative, come le multe per la violazione del codice stradale, l’annullamento parziale opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, comma 6, della Legge n. 689/1981 e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973.
Questo significa che saranno comunque interamente dovute la sanzione principale e le spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella. A garantire ai Comuni la facoltà di non applicare l’annullamento “parziale” (e quindi evitare l’annullamento delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi) è l’art.1 comma 229 della Legge di Bilancio.
Inizialmente la cancellazione automatica era stata prevista anche per le somme di competenza comunale, esattamente come per gli importi dovuti alle amministrazioni statali. Durante la discussione della Manovra il governo ha poi deciso di dare più potere ai sindaci.