Al via lo stralcio delle cartelle. Sì, ma per chi? Cerchiamo di fare chiarezza perché in molti avete scritto a QuiFinanza per cercare di capire come funziona il cosiddetto Saldo e stralcio per il 2021 confermato dal governo Draghi.
Iniziamo col dire che il governo ha previsto l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 5mila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Ma l’annullamento non riguarda tutti. Quali sono i soggetti interessati dal provvedimento, cioè qual è il cosiddetto “perimetro soggettivo” della misura? Quali sono i requisiti? Ecco il dettaglio e come fare per verificare se si ha diritto o meno all’agevolazione.
Indice
Saldo e stralcio 2021, chi lo può richiedere
I debiti che possono essere oggetto di Stralcio devono riferirsi a:
- persone fisiche che hanno percepito nell’anno d’imposta 2019 un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30mila euro; oppure
- soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019 un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30mila euro.
Persone fisiche
Per le persone fisiche il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di arti e professioni. Per il modello 730-3 (modello 2020, redditi anno 2019) e per il modello Redditi 2020 (periodo d’imposta 2019) si considera la somma dei seguenti redditi:
- reddito imponibile Irpef
- reddito assoggettato alla cedolare secca;
- reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Si considerano le Certificazioni Uniche (CU) 2020 per l’anno 2019 e le dichiarazioni 730 e Redditi PF 2020 relative all’anno 2019 presenti nella banca dati dell’Agenzia delle entrate alla data del 14 luglio 2021, data di emanazione del decreto ministeriale.
Non vengono prese in considerazione le dichiarazioni che contengono solo il frontespizio o il prospetto dei familiari a carico oppure i soli quadri RM (Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva), RT (Plusvalenze di natura finanziaria), RW (Investimenti e attività finanziarie all’estero, monitoraggio – IVIE/IVAFE), RX (Risultato della dichiarazione), AC (Comunicazione dell’amministratore di condominio), RV, rigo 9 (Addizionale comunale all’IRPEF) e rigo 17 (Acconto addizionale comunale all’IRPEF).
In caso di presenza per lo stesso soggetto sia di dichiarazioni modello 730 sia di dichiarazioni modello Redditi PF (con quadri significativi) si tiene conto dell’ultima dichiarazione pervenuta.
Le CU rilevano solo in assenza di un modello dichiarativo valido:
- per i redditi di lavoro dipendente
- per i redditi di lavoro autonomo si fa riferimento ai dati presenti nella sezione AU di tutte le CU valide presentate per il soggetto. Il reddito da lavoro autonomo viene calcolato sommando gli importi riportati nel punto 8 della parte Certificazione lavoro autonomo.
Soggetti diversi dalle persone fisiche
Per quanto riguarda invece i soggetti diversi dalle persone fisiche, nella verifica del limite reddituale per l’accesso allo Stralcio si fa riferimento ai modelli dichiarativi Redditi Società di capitali (RSC), Società di persone (RSP) e Enti non commerciali (RENC) nel cui frontespizio è indicato un periodo d’imposta che ricomprende la data del 31 dicembre 2019.
Ai fini dello Stralcio:
- in caso di dichiarazione ultrannuale presentata da società sottoposte a procedure concorsuali, viene presa in considerazione la dichiarazione che ricomprende il periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019
- in caso di dichiarazioni presentate da società che abbiano optato per il regime del consolidato, viene presa in considerazione solo la dichiarazione del soggetto che partecipa al consolidato, ossia del soggetto che ha presentato il modello RSC.
Dove verificare se si ha diritto
L’Agenzia delle entrate mette a disposizione un servizio online gratuito in cui è possibile verificare se nei documenti come cartelle esattoriali e avvisi inclusi nel vostro piano di pagamento della Rottamazione-ter e/o del Saldo e stralcio sono presenti carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1/1/2000 al 31/12/2010 rientranti tra quelli di importo residuo fino a 5 mila euro, calcolato alla data del 23/03/2021, per i quali il Governo ha previsto appunto l’annullamento.
È potete verificare se i vostri debiti possono rientrare nel Saldo e stralcio 2021 direttamente sul portale dell’Agenzia delle Entrate. Per poter utilizzare il servizio vi serve avere a portata:
- codice fiscale
- numero comunicazione inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione (il numero della comunicazione si trova nel documento ricevuto)
- data comunicazione inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione
- email.
Se dalla verifica del vostro piano di pagamento emerge la presenza di carichi potenzialmente interessati dall’annullamento disposto dalla legge e se, nel periodo d’imposta 2019, avete conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi non superiore a 30mila euro, potrete stampare in autonomia i moduli.
Se siete in regola con il pagamento delle rate precedenti, potrete utilizzare i moduli per il versamento delle rate ancora dovute, calcolate al netto delle somme relative ai carichi stessi.
Ricordiamo che il servizio non è al momento disponibile per i contribuenti con carichi iscritti a ruolo negli ambiti provinciali della Regione Sicilia.
Saldo e stralcio 2021, le date da segnarsi
Inoltre, precisiamo che con la Legge di conversione del Decreto Sostegni-bis, pur non modificando le date di scadenza originariamente previste per la Rottamazione-ter o il Saldo e stralcio, sono stati fissati nuovi termini entro i quali effettuare il pagamento delle rate 2020 e mantenere i benefici della Definizione agevolata. Per il versamento delle rate 2021 c’è tempo fino al 30 novembre.
Per non aver perso i benefici della Rottamazione-ter e/o del Saldo e stralcio, le rate in scadenza nell’anno 2019 devono essere state integralmente pagate entro il 9 dicembre 2019.
Il pagamento delle rate della Rottamazione ter e del Saldo e stralcio con scadenza nell’anno 2020, e quelle con scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021, sarà considerato tempestivo e non comporterà l’inefficacia della Definizione agevolata se effettuato integralmente secondo le scadenze stabilite.
Nessuna modifica è invece intervenuta rispetto al termine ultimo per il pagamento delle rate in scadenza a decorrere da quella del 30 novembre 2021.