La proroga del versamento del secondo acconto Irpef scatta già da quest’anno? A fine novembre bisogna effettuare il versamento o si può rimandare tutto al prossimo anno? Ma soprattutto, come si devono muovere i contribuenti per non commettere errori? A chiarire questi dubbi ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 31 del 9 novembre 2023, attraverso la quale sono state fornite le istruzioni per poter rinviare il pagamento del secondo acconto Irpef.
L’amministrazione finanziaria ha chiarito quali siano i requisiti per poter usufruire del rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi. La novità è stata introdotta dall’articolo 4 del Decreto Legge n. 145/2023, conosciuto anche come Decreto Anticipi. Alle domande di apertura possiamo rispondere con un sì, è possibile rimandare il pagamento del secondo acconto Irpef. Ma è necessario rientrare in alcuni parametri. Vediamo quali sono.
Indice
Secondo acconto Irpef: scatta la proroga
La circolare n. 31 del 9 novembre 2023 dell’Agenzia delle Entrate fornisce una serie di chiarimenti utili per poter usufruire della proroga del versamento della seconda rata dell’acconto Irpef. La novità, che è stata introdotta attraverso l’articolo 4 del Decreto Legge n. 145/2023, prevede che, per solo e soltanto per quest’anno:
- lo spostamento dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 del termine ultimo entro il quale effettuare il pagamento della seconda rata di acconto delle imposte che devono essere versate in base alla dichiarazione dei redditi o del Modello Redditi PF 2023;
- è prevista, inoltre, la possibilità di versare le suddette somme in cinque rate mensili di pari importo. Il primo versamento dovrà essere effettuato nel corso del mese di gennaio 2024.
Chi potrà prorogare il versamento
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha tolto qualsiasi dubbio anche sui soggetti che possono beneficiare di questa agevolazione. I contribuenti che possono usufruire del differimento del versamento devono essere contestualmente:
- titolari di una partita Iva;
- avere dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi per un ammontare inferiore a 170.000 euro.
Facendo riferimento all’impresa familiare e all’azienda coniugale, all’interno della circolare dell’Agenzia delle Entrate non è stato specificato se il rinvio debba essere applicato esclusivamente al titolare o non anche ai suoi eventuali collaboratori.
Viene precisato, sempre nella suddetta circolare, che nel rinvio rientra anche il versamento, in un’unica soluzione, dell’acconto relativo alle imposte redditi.
I soggetti esclusi dalla proroga
Importante sottolineare che alcuni soggetti sono esclusi dalla proroga del versamento del secondo acconto Irpef. Non possono usufruirne:
- le persone fisiche che non risultino essere titolari di partita Iva;
- le persone fisiche titolari di partita Iva che, nel periodo d’imposta 2022, hanno dichiarato ricavi o compensi superiori a 170.000 euro;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Giusto per comprendere meglio i soggetti che non possono usufruire della proroga tra questi ci sono i privati. In questo caso il versamento deve essere effettuato. Stando dalle indicazioni della circolare dell’Agenzia delle Entrate anche le società (che sono soggetti diversi dalle persone fisiche) devono effettuare il versamento.
Altro requisito che può determinare il diritto o meno ad usufruire della proroga è il superamento della soglia dei 170.000 euro. In questo caso è necessario fare riferimento ai compensi ed ai ricavi percepiti, che sono stati dichiarati per il periodo d’imposta 2022.
Volendosi soffermare un attivo sulla voce ricavi, è bene tenere presente che la norma fa riferimento in linea generale ai ricavi: è, quindi, necessario prendere in considerazione l’intera categoria degli stessi, così come è stato previsto dall’articolo 85 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, fornisce alcuni chiarimenti anche per l’impresa familiare e per l’azienda coniugale: in questo caso la verifica del superamento della soglia si deve fare riferimento all’ammontare complessivo dei ricavi delle stesse.
Nel caso in cui la persona fisica eserciti contemporaneamente un’attività di lavoro autonomo e un’attività d’impresa, per la verifica della soglia è necessario sommare ricavi e compensi relativi ad entrambe le attività esercitate.
Attività agricole
Un caso particolare riguarda le attività agricole e le attività agricole connesse – come ad esempio gli agriturismi, l’allevamento e così via -: questi contribuenti fruiscono del differimento solo e soltanto se, nel corso del 2022, siano stati anche titolari di reddito d’impresa. Invece che dell’ammontare dei ricavi, in questo caso sarà necessario prendere in considerazione l’ammontare del volume d’affari generato (campo VE50 del modello di dichiarazione Iva 2023).
Per il contribuente che non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva, sarà necessario prendere in considerazione l’ammontare complessivo del fatturato del 2022: si dovrà tenere conto, quindi, oltre che delle operazioni che sono state certificate attraverso una fattura, anche dei corrispettivi che sono oggetto di memorizzazione e trasmissione telematica. Nel caso in cui il soggetto abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, si tiene conto del volume d’affari complessivo degli intercalari della dichiarazione Iva.
In estrema sintesi
Da quello che si evince dalla circolare n. 31 del 9 novembre 2023 diffusa dall’Agenzia delle Entrate, i contribuenti hanno la possibilità di prorogare il termine del versamento del secondo acconto Irpef.
La novità, però, non coinvolge tutti i contribuenti: lo potranno fare solo le persone fisiche titolari di partita Iva, che nel corso del 2022 abbiamo avuto ricavi o compensi (o la somma dei due inferiori) a 170.000 euro.
Il pagamento del secondo acconto Irpef deve essere effettuato in un’unica soluzione il 16 gennaio 2024 o in cinque rate di pari importo, che partono la stessa data.
La proroga delle imposte di novembre è stata decisa unicamente per il 2023. Questo non esclude che venga confermata anche nel 2024, ma per il momento ha valore solo e soltanto per quest’anno.