IVA, dal 1° luglio parte la rivoluzione Ue: cosa cambia per consumatori e venditori italiani

In arrivo in tutti i 27 Paesi dell'Unione europea, a partire da giovedì 1° luglio, una riforma che cambia le regole dell'imposta sul valore aggiunto sull'e-commerce

Pubblicato: 22 Giugno 2021 12:06

Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

In arrivo in Europa a partire da giovedì 1° luglio 2021 una vera rivoluzione sull’IVA. In tutti e 27 i Paesi Ue, infatti, a partire da allora l’imposta sul valore aggiunto viene resa più semplice ed equa per tutti. Almeno questo è l’obiettivo che si propone l’Unione europea con questa riforma.

Il commercio elettronico transfrontaliero si trova oggi in una fase di notevole modernizzazione in tutta Europa. Il mini sportello unico (il cosiddetto MOSS), istituito il 1° gennaio 2015, viene ampliato per diventare uno sportello unico (OSS) a partire dal 1° luglio, andando a coprire una gamma più ampia di forniture e introducendo ulteriori semplificazioni.

Cosa cambia, dunque? Dal 1° luglio 2021 le norme IVA sulle attività di commercio elettronico transfrontaliero tra imprese e consumatori (il cosiddetto B2C) si trasformano. La logica di questi cambiamenti è quella di superare gli ostacoli alle vendite online transfrontaliere e affrontare le sfide derivanti dai regimi IVA per le vendite a distanza di beni e per l’importazione di spedizioni di basso valore, spiega Bruxelles.

Come funziona lo sportello unico OSS

Lo sportello unico OSS ampliato copre 3 regimi speciali:

Il campo di applicazione del regime non Ue già esistente e del regime Ue è stato esteso, mentre il regime di importazione è stato introdotto di recente.

Questi regimi speciali consentono ai soggetti passivi di dichiarare e pagare l’IVA dovuta negli Stati membri in cui questi soggetti passivi non sono in generale stabiliti, tramite un portale web nello Stato membro in cui sono identificati (il cosiddetto Stato membro di identificazione).

In pratica, un soggetto passivo iscritto a un regime OSS in uno Stato membro (lo Stato membro di identificazione) presenterà elettronicamente le dichiarazioni IVA OSS specificando le prestazioni che possono essere dichiarate nel rispettivo regime OSS insieme all’IVA dovuta.

La dichiarazione IVA è presentata trimestralmente nei regimi non Ue e Ue e mensilmente nel regime di importazione. Se un soggetto passivo sceglie di utilizzare uno dei regimi, deve dichiarare tutte le cessioni che rientrano in quel particolare regime tramite la dichiarazione OSS del rispettivo regime.

Queste dichiarazioni IVA OSS, insieme all’IVA pagata, vengono quindi trasmesse dallo Stato membro di identificazione ai corrispondenti Stati membri di consumo tramite una rete di comunicazione sicura. Le dichiarazioni IVA OSS sono comunque aggiuntive e non sostituiscono la dichiarazione IVA che un soggetto passivo presenta al proprio Stato membro in base ai propri obblighi IVA nazionali.

I regimi OSS sono disponibili per i soggetti passivi stabiliti nell’UE e al di fuori dell’UE. I soggetti passivi stabiliti nell’UE possono utilizzare il regime dell’Unione e il regime di importazione, mentre i soggetti passivi che non sono stabiliti nell’UE possono eventualmente utilizzare tutti e 3 i regimi. Senza i sistemi OSS, il fornitore sarebbe tenuto a registrarsi in ciascuno Stato membro in cui fornisce beni o servizi ai propri clienti.

I regimi OSS sono facoltativi per i soggetti passivi. Tuttavia, quando sceglie di utilizzare un regime OSS, il soggetto passivo deve applicare il regime a tutte le cessioni che rientrano in questo regime in tutti gli Stati membri interessati. Il soggetto passivo non può, quindi, scegliere di utilizzare il regime OSS solo per cessioni in alcuni Stati membri e non per cessioni in altri Stati membri. Una volta aderito al regime, questo è applicabile a tutte le forniture ai consumatori in tutti gli Stati membri.

Iva Ue, cosa cambia dal 1° luglio 2021

Chi riguarda la riforma Ue? Tutti coloro che rientrano nella catena di approvvigionamento dell’e-commerce, cioè del commercio on line: dai venditori online ai marketplace, dalle piattaforme sia all’interno che all’esterno dell’Ue agli operatori postali, dai corrieri alle amministrazioni doganali e fiscali, fino a tutti noi, i consumatori. Ma vediamo cosa cambia in concreto.

Aarriva il nuovo sportello unico OSS

Prima di tutto i venditori online, compresi i marketplace e le piattaforme online, possono registrarsi in uno Stato membro dell’Ue e questo diventa valido per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA su tutte le vendite a distanza di beni e le prestazioni di servizi transfrontaliere a clienti all’interno dell’Unione. I venditori beneficeranno così di una riduzione della burocrazia fino al 95% registrandosi al nuovo sportello unico, l’OSS appunto.

Nuova soglia da 10mila euro

Le soglie esistenti per le vendite a distanza di beni all’interno dell’Ue vengono abolite e sostituite da una nuova soglia di 10mila euro. Al di sotto di questa soglia, le forniture di servizi cosiddetti TBE (e cioè telecomunicazioni, radiodiffusione ed elettronica) e le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione possono rimanere soggetti all’IVA nello Stato membro in cui è stabilito il soggetto passivo.

Novità per piattaforme online che facilitano la vendita

Vengono create disposizioni speciali per cui i mercati e le piattaforme online che facilitano le cessioni di beni sono considerati ai fini dell’IVA come gli stessi che hanno ricevuto e fornito i beni, i cosiddetti “presunti fornitori”.

Novità per i registri

Inoltre, vengono introdotti nuovi requisiti di conservazione dei registri per i mercati e le piattaforme online che facilitano la fornitura di beni e servizi, anche quando questi non sono considerati fornitori.

Stop esenzione IVA sotto i 22 euro

Altra novità fondamentale del nuovo meccanismo Ue è che l’esenzione dall’IVA all’importazione di piccole spedizioni di valore fino a 22 euro viene rimossa: ciò significa che tutte le merci importate all’intero dell’Unione europea saranno ora soggette a IVA.

Per mettere in atto questa vera rivoluzione e semplificare la dichiarazione e il pagamento dell’IVA, Bruxelles ha creato un nuovo regime speciale per le vendite a distanza di beni a basso costo importati da territori terzi o Paesi terzi: il cosiddetto Import One Stop Shop (IOSS).

Novità per vendite sotto i 150 euro

Infine, vengono introdotte misure di semplificazione per le vendite a distanza di merci importate in partite non superiori a 150 euro, nel caso in cui non venga utilizzato lo IOSS (regime speciale).

Iva Ue, quali transazioni rientrano nel nuovo meccanismo

Quali sono le transazioni che rientrano nel nuovo sistema Ue dell’Iva?

Iva Ue, quali vantaggi del nuovo sistema

A questo punto vi starete chiedendo quali sono i vantaggi di questa riforma. A detta dell’Unione europea, per prima cosa che, quando acquistiamo beni online dall’esterno o dall’interno dell’Ue, l’aliquota IVA applicata è la stessa dei beni acquistati nel loro Paese d’origine: le nuove regole assicurano che l’IVA venga pagata dove avviene il consumo di beni, in sostanza.

Le imprese dell’Ue potranno poi crescere in un ambiente semplificato e più equo e superare gli ostacoli alle vendite online transfrontaliere: il mercato unico digitale europeo mira a far funzionare la tecnologia per le persone in un’economia digitale equa e competitiva;

Infine, a questo nuovo sistema dovrebbe corrispondere un aumento delle entrate pubbliche Ue: grazie all’aumento dei pagamenti dell’IVA e alla riduzione delle frodi in materia di IVA, tutti gli Stati membri dovrebbero trarne beneficio.

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