L’articolo 1, comma 8, della Legge di Bilancio 2022 ha previsto che a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, fuoriescono dall’ambito soggettivo di applicazione dell’IRAP:
- le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d’impresa di cui all’articolo 55 del TUIR residenti nel territorio dello Stato;
- le persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR residenti nel territorio dello Stato.
Si tratta di persone fisiche, titolari di P. Iva, impiegati in specifiche attività, che non saranno più tenuti ad adempiere ai versamenti.
Ma allora perché quest’anno molti liberi professionisti la pagheranno lo stesso?
Indice
IRAP: perché nel 2022 gli esenti la pagheranno lo stesso
I soggetti indicati dalla Legge di Bilancio come esenti dal versamento IRAP 2022, a far data dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio, non sono tenuti al rispetto degli obblighi documentali, contabili e di versamento dell’acconto e del saldo dell’IRAP, nonché dell’obbligo di presentazione della dichiarazione Irap per l’anno 2022. Rimangono però fermi gli obblighi del 2021. La sospensione, infatti, opera da quest’anno e non ha effetto retroattivo. Infatti, come ribadito dall’Agenzia delle Entrate:
Permangono tutti gli obblighi documentali, contabili, dichiarativi, di versamento dell’imposta, in acconto e a saldo, relativi ai periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022.
Quindi, con riferimento al periodo d’imposta 2021, nel 2022 restano dovuti il versamento del saldo IRAP e l’obbligo di presentazione della dichiarazione.
Versamenti IRAP 2022
Nel 2022, relativamente al periodo di imposta 2021, il modello IRAP deve essere presentato in via telematica:
- per le persone fisiche, le società semplici, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché per le società e associazioni a esse equiparate (articolo 5 del Tuir), entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
- per i soggetti Ires e per le Amministrazioni pubbliche con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro l’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (art. 2, Dpr 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni);
- per i soggetti Ires e per le Amministrazioni pubbliche con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Ai fini della presentazione non assume, quindi, rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma soltanto la data di chiusura del periodo d’imposta.
Saldo e acconto IRAP: chi paga nel 2022
Devono presentare la dichiarazione IRAP, per l’anno di imposta 2021:
- le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di redditi d’impresa (articolo 55 del Tuir);
- le persone fisiche esercenti arti e professioni titolari di redditi di lavoro autonomo (articolo 53, comma 1, del Tuir);
- gli esercenti attività di allevamento di animali e che determinano il reddito secondo un particolare calcolo (descritto nell’articolo 56, comma 5 del Tuir) che tiene conto del numero dei capi allevati;
- coloro che esercitano attività di agriturismo e che, per la determinazione del reddito, si avvalgono del relativo regime semplificato (articolo 5 della Legge 413/1991);
- le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle equiparate (articolo 5 del Tuir), comprese le associazioni costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
- le società e gli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società (Ires) cioè le società per azioni e società in accomandita per azioni, Srl, società cooperative e di mutua assicurazione; i trust e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, per l’attività esercitata nel territorio delle regioni per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione (articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir);
- gli enti privati diversi dalle società e i trust, residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
- gli enti non commerciali, compresi i trust, società semplici e associazioni equiparate, non residenti, che hanno esercitato nel territorio dello Stato, per un periodo non inferiore a tre mesi, attività rilevanti agli effetti dell’Irap mediante stabile organizzazione, oppure che hanno esercitato attività agricola nel territorio stesso;
- le Amministrazioni pubbliche.
Il modello IRAP e le istruzioni per la compilazione sono stati aggiornati il 23 settembre 2021, tuttavia l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che – come stabilito dal legislatore a seguito dell’emergenza Covid – vale la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale durante la pandemia.
Esenti IRAP: chi non è tenuto a pagarla
Non sono soggetti passivi IRAP i soggetti che esercitano una attività agricola, nonché le cooperative e loro consorzi, mentre sono esonerati:
- i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che hanno aderito al c.d. regime forfettario agevolato;
- i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che abbiano aderito al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- gli incaricati di vendita a domicilio soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta.
A questi si aggiungono anche, relativamente ai versamenti IRAP 2020 da effettuare nel 2021, le imprese con un volume di ricavi non
superiore a 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi, per cui valgono le disposizioni emergenziali approvate dal Governo per contrastare la crisi pandemica (qui tutte le esenzioni).
I soggetti che svolgono unicamente attività agricole per le quali è prevista l’esclusione dall’imposizione ai fini IRAP, sono invece tenuti a presentare la dichiarazione IRAP se determinano il diritto camerale annuale in base al “fatturato”. Al contrario, quelli che svolgono unicamente attività agricole per le quali è prevista l’esclusione dall’imposizione ai fini IRAP, non sono tenuti a presentare la dichiarazione IRAP se determinano il diritto camerale annuale in misura fissa.
Infine, la dichiarazione IRAP va presentata anche dai soggetti in liquidazione volontaria. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, l’obbligo dichiarativo sussiste solo se vi è esercizio provvisorio. In queste ipotesi, l’imposta è determinata secondo le stesse regole applicabili in via ordinaria e il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti a presentare la dichiarazione Irap in relazione ai singoli periodi d’imposta, compresi nell’ambito della procedura, autonomamente considerati.