Domicilio digitale speciale, come comunicarlo, variarlo o revocarlo. Le istruzioni

Il domicilio digitale speciale serve a ricevere gli atti e le notifiche da parte dell'Agenzia delle Entrate. Tutte le indicazioni per comunicarlo

Pubblicato: 18 Ottobre 2024 06:00

Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per comunicare il domicilio digitale speciale al quale ricevere gli atti e le eventuali comunicazioni ufficiali degli uffici tributari. Attraverso un provvedimento del 7 ottobre 2024, in estrema sintesi, sono state fornite le indicazioni che permettono di confermare o revocare l’indirizzo Pec (posta elettronica certificata) che serve per la notifica di eventuali atti telematici.

L’AdE metterà a disposizione la nuova funzionalità a breve direttamente nell’area riservata del proprio sito. Ma entriamo nel dettaglio e cerchiamo di capire di cosa si tratti.

Domicilio digitale speciale, di cosa si tratta

Prima di addentrarci a spiegare come comunicare o revocare presso l’Agenzia delle Entrate il domicilio digitale speciale, è opportuno soffermarsi un attimo su cosa sia. È sostanzialmente una Pec – acronimo di posta elettronica certificata – presso la quale ricevere gli atti, gli avvisi e i provvedimenti che per legge devono essere notificati. Quelli che, in caso contrario, verrebbero ricevuti tramite raccomandata. Il domicilio digitale speciale viene utilizzato anche per gli atti e le comunicazioni per le quali la legge non prescrive una notifica ufficiale.

Pec, l’importanza della posta elettronica certificata

Già in passato gli uffici tributari e buona parte di quelli della pubblica amministrazione hanno iniziato a far largo uso della Pec, una particolare mail che ha valore legale, così come una tradizionale raccomandata. Nei rapporti con gli utenti viene utilizzato questo mezzo per i seguenti motivi:

Domicilio digitale speciale: come comunicarlo, revocarlo o aggiornarlo

Con il provvedimento n. 379575 del 7 ottobre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha definito quali dovessero essere le modalità attraverso le quali comunicare, variare e revocare i dati relativi al domicilio digitale speciale. Come ampiamente spiegato in precedenza, con questa locuzione il legislatore intende:

Un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

Questo indirizzo verrà utilizzato dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Entrate Riscossione per notificare gli atti, gli avvisi, i provvedimenti e le varie comunicazioni. Anche quelle per le quali la legge non prevede alcun tipo di notifica.

La procedura introdotta dal recente provvedimento non coinvolge i professionisti e le imprese, i cui indirizzi Pec risultino essere già inseriti all’interno di Ini-Pec, ossia l’indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti. L’Ade permette di confermare o revocare in qualsiasi momento la Pec. La procedura va ad impattare anche sugli utenti che hanno già provveduto a comunicare all’Agenzia delle Entrate la propria posta elettronica certificata per la notifica degli atti.

La comunicazione dovrà essere effettuata obbligatoriamente effettuata attraverso un’apposita funzionalità che l’AdE metterà a disposizione direttamente sul proprio sito internet. Il giorno di attivazione verrà comunicato attraverso lo stesso portale.

Domicilio digitale speciale, cosa si deve fare

Comunicare il proprio domicilio digitale speciale è semplice, anche se richiede un verifica per il soggetto che effettua la richiesta. L’Agenzia delle entrate, infatti, invia un messaggio che deve essere inserito all’interno dell’area riservata e che permette di finalizzare il processo.

Questa procedura interessa direttamente:

Il provvedimento, tra l’altro, fornisce un’indicazione molto chiara e precisa per tutti gli utenti. Al suo interno, infatti, è riportato che:

Non è consentita la registrazione, quale domicilio digitale speciale, di un indirizzo PEC già registrato e associato ad altro utente.

Se l’utente sceglie come domicilio digitale speciale un indirizzo Pec di cui non sia titolare, la notifica effettuata presso quell’indirizzo resta valida. Chi ha fatto questa scelta, ad ogni modo, non può opporre delle eccezioni relative alla forma o alla data di spedizione e del ricevimento di eventuali comunicazioni o notificazioni. Da questa operazione, invece, sono esclusi i soggetti che sono già iscritti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti, Ini-Pec (quindi le imprese e i professionisti).

È bene ancora sottolineare che il domicilio digitale speciale verrà scelto dall’amministrazione tributaria per effettuare le notifiche di atti e comunicazioni, anche se nell’Inad – l’indice nazionale dei domicili digitali – è presente una Pec diversa. Su questo punto il provvedimento stabilisce sottolinea che:

Con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale, saranno stabiliti termini e modalità per trasferire i domicili digitali speciali, comunicati all’Agenzia delle entrate, nell’elenco dei domicili di piattaforma diversificati di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale 8 febbraio 2022, n. 58, ai fini della notificazione e dell’invio di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, anche ai sensi dell’articolo 26 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come previsto dal comma 6 dell’articolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

In sintesi

Gli utenti che vogliono ricevere gli atti e le notifiche direttamente presso la propria Pec devono eleggere il proprio domicilio digitale speciale accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate.

Le imprese e i professionisti iscritti all’Ini-Pec non sono tenuti ad effettuare questa operazione.

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