Sono state rese note dall’Agenzia delle Entrate le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto destinato alle P. Iva che esercitano attività economiche e commerciali nelle zone A o equipollenti dei comuni ove sono situati santuari religiosi.
Di seguito le istruzioni su come fare domanda e quando.
Indice
Contributo a fondo perduto P. Iva: a chi spetta e chi può richiederlo
Come specificato dal provvedimento AE dell’8 settembre 2021, l’istanza per il riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto può essere presentata dai soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni riportati nelle istruzioni al modello dell’istanza pubblicato sul sito delle Entrate.
Rifacendoci alla definizione data dal MEF, “la zona A è spesso identificata con l’ambito storico del comune e la zona B è associata agli ambiti residenziali”, mentre “la legge esclude dall’agevolazione gli immobili situati nelle zone C, le aree di espansione urbanistica”.
Attenzione, perché chi ha già presentato istanza in passato e ha percepito il contributo potrà comunque accedere al nuovo contributo ma limitatamente ai comuni diversi da quelli indicati nella nota pubblicata l’8 settembre 2021.
Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nelle zone A o equipollenti: come presentare domanda
L’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici dei comuni ove sono situati santuari religiosi è scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate e contiene le relative istruzioni di compilazione. Il documento, comunque, à composto da un frontespizio e riporta anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali. Anche i criteri per la determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, nonché per la determinazione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di giugno 2020 e giugno 2019 – dai quali dipende l’importo del contributo stesso – sono contenuti nelle istruzioni al modello dell’istanza.
La domanda deve essere inoltrata in modalità elettronica esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, presente nel portale dell’Agenzia delle Entrate. Della trasmissione dei dati può occuparsi direttamente il richiedente o un intermediario con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente.
La trasmissione dell’istanza può essere effettuata a partire dal 9 settembre 2021 e non oltre l’8 novembre 2021.
L’istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, contiene la dichiarazione dell’ammontare dei ricavi o compensi del 2019, dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e del mese di giugno 2019, nonché:
- il codice catastale dei predetti comuni;
- l’IBAN del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo;
- il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.
L’Agenzia delle Entrate, ultimato il processo di acquisizione e controllo, erogherà il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, mediante accreditamento diretto sul conto intestato al soggetto beneficiario.
Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante l’Agenzia delle entrate procederà al recupero di quanto non dovuto, irrogando le sanzioni in misura corrispondente. Al contribuente, comunque, è consentita la regolarizzazione spontanea mediante restituzione del contributo non spettante e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni a cui è possibile applicare le riduzioni. Tra i predetti controlli vi è anche quello della verifica che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente. La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa S.p.A. con la quale l’Agenzia delle entrate stipula specifico accordo.
Nuovo contributo a fondo perduto per P. Iva: quanto spetta e come calcolarlo
Come stabilito dal legislatore, l’erogazione del contributo a fondo perduto spetta ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti se nei comuni sede dell’attività:
- sono situati santuari religiosi;
- la popolazione risulti essere superiore a diecimila abitanti;
- le presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri risulta essere in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.
Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 degli esercizi sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019, il contributo spetta anche in assenza della predetta condizione.
L’ammontare è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. La predetta percentuale è pari al:
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro;
- 5% per i soggetti con ricavi o compensi fino a un 1 milione di euro e superiori a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Il contributo è determinato per un importo minimo di mille euro per le persone fisiche e di 2 mila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. In ogni caso, l’ammontare del contributo, come già accennato sopra, non può essere superiore a 150.000 euro.
Il valore del contributo a fondo perduto dipenderà dal rapporto tra il limite complessivo di spesa stabilito per norma e l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte. L’Agenzia delle Entrate, conclusi i controlli sulle informazioni contenute nelle istanze per le quali è stata messa a disposizione la ricevuta di presa in carico, determinerà l’importo complessivo dei contributi richiesti con le istanze accettate e, tenuto conto dell’importo di finanziamento stabilito, definirà la percentuale di riparto, rapportando il limite di spesa predetto all’ammontare complessivo dei contributi richiesti con le istanze validamente presentate. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100 per cento.
La percentuale di riparto definitiva, comunque, verrà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.