Concordato preventivo biennale, con le Faq l’Agenzia delle Entrate chiarisce tutti i dubbi

Attraverso le Faq ufficiali l'Agenzia delle Entrate chiarisce tutti i dubbi dei contribuenti sul concordato preventivo biennale

Pubblicato: 11 Ottobre 2024 06:00

Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Sono diversi i dubbi e le perplessità che accomunano i titolari di partita Iva, che in questi giorni devono decidere se aderire o meno al concordato preventivo biennale. Tra le domande che in molti si stanno ponendo, una è di particolare importanza: l’eventuale opzione per il pagamento dell’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato può essere esercitata solo per un anno? Cosa succede se un contribuente, che ha aderito al regime forfettario, dovesse aver superato la soglia dei 100.000 euro di ricavi o compensi nel 2023 e deve applicare gli Isa per aderire al concordato preventivo biennale?

Queste sono solo alcune delle domande a cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito una risposta sul proprio sito, domande per le quali ha provveduto a dare delle indicazioni precise e ben dettagliate ai contribuenti che si ritrovano a dover prendere una decisione sul concordato preventivo biennale. Un faro per coloro che si dovessero trovare davanti ad una serie di dubbi e perplessità a cui fanno fatica dare una risposta precisa e ben articolata.

Ma entriamo un po’ nel dettaglio e cerchiamo di elencare i chiarimenti che la stessa Agenzia delle Entrate ha fornito ai contribuenti.

Concordato preventivo biennale, le risposte dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta a gamba tesa sul tema del concordato preventivo biennale, cercando di fornire una serie di risposte ai contribuenti, che devono chiarire alcuni dubbi.

Le informazioni divulgate dall’AdE cercano di fornire delle indicazioni a degli interrogativi generici o mirati, che sono stati proposti nel corso di questi mesi da professionisti o da semplici contribuenti in merito alle regole di applicazione del concordato preventivo biennale.

Le risposte alle varie domande sono facilmente consultabili online. I diretti interessati hanno la possibilità di estrapolare le informazioni di cui hanno bisogno nella sezione dedicata al concordato preventivo biennale:

Altri importanti chiarimenti, ad ogni modo sono arrivati attraverso la circolare n. 18/E diffusa dall’Agenzia delle Entrate il 17 settembre 2024.

Concordato preventivo biennale, i chiarimenti

L’AdE ha fornito indicazioni sull’opzione per i soggetti Isa che permette di assoggettare l’imposta sostitutiva sul reddito – comprese le addizionali – la parte del reddito di lavoro autonomo o d’impresa derivante dall’adesione al concordato preventivo biennale e che eccede quanto dichiarato nel corso dell’anno precedente rispetto a quello interessato dalla proposta.

L’Agenzia delle Entrate, in questo caso, conferma che la scelta può essere effettuata anche per una sola annualità. Rispondendo ad un’altra domanda sullo stesso regime opzionale, gli uffici tributari hanno spiegato come comportarsi per portare in diminuzione eventuali perdite fiscali pregresse.

I collaboratori dell’impresa familiare

Uno dei dubbi sollevati dai contribuenti riguarda la possibilità di estendere i benefici del concordato preventivo biennale anche ai collaboratori dell’impresa familiare. La circolare n. 18/2024 fornisce alcuni chiarimenti in questo senso: il versamento della maggiorazione o dell’imposta sostitutiva che derivano direttamente dall’accordo sottoscritto con l’Agenzia delle Entrate deve essere effettuato dai singoli soci o associati pro quota.

L’AdE ha confermato questa possibilità, spiegando che è contenuta direttamente all’interno del decreto ministeriale che ha disciplinato l’istituto del concordato preventivo biennale. In tema di impresa familiare, viene precisato che:

L’importo minimo pari a euro 2.000 sarà dichiarato dai partecipanti in ragione delle proprie quote di partecipazione alla stessa, tenuto conto di quanto disposto rispettivamente dagli articoli 230-bis del codice civile e 5 del TUIR.

In altre parole, l’eventuale maggiorazione o imposta sostitutiva deve essere versata anche dai collaboratori di un’impresa familiare. Il versamento deve essere effettuato pro quota.

Concordato preventivo biennale e regime forfettario

Tra le domande e le risposte riservate a quanti hanno aderito al regime forfettario una fa riferimento ad un caso specifico: l’ipotesi che un contribuente abbia superato la soglia dei 100.000 euro di ricavi o compensi nel corso del 2023. Nel corso dell’anno, a questo punto, ha dovuto applicare gli Isa.

I contribuenti che si dovessero trovare in questa situazione, possono accedere al concordato preventivo biennale? L’Agenzia delle Entrate ha dato una risposta affermativa al quesito. Sì: è possibile farlo.

Le cause di esclusione dal concordato preventivo biennale

L’Agenzia delle Entrate fa poi il punto della situazione sulle potenziali cause di esclusione dal concordato preventivo biennale. In una domanda un contribuente chiede come comportarsi se, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, abbia conseguito dei redditi che non concorrono o siano esclusi dal reddito imponibile. Nel caso in cui questi compensi dovessero essere pari al 40% del reddito derivante dall’attività, è possibile aderire allo strumento?

L’Agenzia delle Entrate ricorda che l’articolo 11 del Decreto Cpb ha fatto rientrare questo caso tra le cause di esclusione. Quindi, sintetizzando al massimo, non è possibile accedere allo strumento. Nella risposta, inoltre, è stato chiarito che tra le categorie per le quali è prevista l’esclusione ci sono:

I debiti tributari

Gli uffici tributari hanno fornito dei chiarimenti in relazione ai debiti residui dei contribuenti, che, nel caso in cui siano superiori a 5.000 euro, impediscono l’accesso al concordato preventivo biennale. Nel calcolo per determinare il tetto stabilito devono essere considerati complessivamente sia i debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate sia quelli contributivi. Non concorrono, invece, a tale soglia i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione, fino a decadenza dei relativi benefici, secondo le specifiche disposizioni applicabili.

In sintesi

Con una serie di risposte l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti relativi al concordato preventivo biennale, spiegando chi vi può accedere e quali sono le cause ostative all’accesso.

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