Spese scolastiche e universitarie, quali costi si possono portare in detrazione nel Modello 730

Le spese scolastiche e quelle universitarie si possono portare in detrazione all'interno del Modello 730. Ma è necessario rispettare alcuni requisiti

Pubblicato: 15 Maggio 2024 09:47

Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Le spese scolastiche e per l’istruzione sostenute per i figli possono essere portate in detrazione direttamente all’interno del Modello 730. A prevederlo è l’articolo 15, comma 1 del TUIR, grazie al quale è possibile accedere a uno sconto del 19% dell’IRPEF calcolato sui costi sostenuti dai genitori.

Per ottenere la detrazione direttamente nel Modello 730 i contribuenti possono utilizzare due differenti codici:

Il reddito del soggetto che ha sostenuto le spese scolastiche e per l’istruzione è determinante per stabilire l’ammontare dell’agevolazione. Ma non solo, è necessario aver sostenuto i costi attraverso dei mezzi di pagamento tracciabili: un bonifico bancario, postale o qualsiasi altro mezzo che permetta di tracciare nel dettaglio l’operazione.

Detrazione spese scolastiche fino alle scuole secondarie

La detrazione delle spese scolastiche è prevista dalla lettera e-bis) del comma 1 dell’articolo 15 del DPR n. 917/86. Nel dettaglio l’agevolazione spetta:

Per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62

I contribuenti, in estrema sintesi, hanno la possibilità di ottenere una detrazione fiscale pari al 19% per le spese scolastiche che sono state sostenute per la frequenza dei seguenti istituti – sia quelli statali pubblici, che quelli statali parificati -:

Importo massimo detraibile

L’importo massimo detraibili, per queste tipologie di spese scolastiche, è pari ad 800 euro per ogni alunno o studente. L’importo del rimborso IRPEF massimo, che viene calcolato al 19%, risulta essere pari a 152 euro, somma che deve essere presa in considerazione per ogni anno di studio, dalla materna fino alle superiori.

L’importo massimo detraibile deve essere indicato all’interno del Quadro E del Modello 730. Nello specifico è necessario utilizzare il rigo E8-E10 e il codice 12. L’importo massimo è di 800 euro per ogni studente.

Istituti musicali, la detrazione delle spese scolastiche

I contribuenti possono accedere alle detrazioni fiscali anche per l’iscrizione ai Conservatori di Musica e agli Istituti Musicali per i corsi istituiti in base all’ordinamento antecedente al DPR n. 212/2004. Per quanto riguarda, invece, i nuovi corsi di formazione istituiti dal DPR n. 212/2005 le spese sostenute risultano essere equiparabili a quelle dei corsi universitari: è quindi necessario compilare il rigo E8/E10, utilizzando il codice 13.

I costi detraibili dal Modello 730

Le spese scolastiche che risultano essere detraibili direttamente nel Modello 730 sono le seguenti:

È bene sottolineare che le detrazioni non spettano per i seguenti costi:

I limiti della detraibilità

Come abbiamo visto in precedenza, la detrazione massima per le spese scolastiche è fissata nella misura di 800 euro per anno per ogni alunno o studenti. Le detrazioni non risultano, a ogni modo, essere cumulabili con quelle previste dall’articolo 15, comma 1, lettera i-octies) del TUIR relative alle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici.

Questo significa, in altre parole, che se viene scelta la detrazione per la frequenza, non è possibile fruire delle detrazioni per le erogazioni liberali agli istituti scolastici.

Detrazione per le spese universitarie

Le spese universitarie danno diritto a detrarre dall’IRPEF il 19% dei costi sostenuti. A prevederlo è la lettera e) dell’articolo 15, comma 1, del DPR n. 917/86, nel quale si legge che:

Le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali. In misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.

In questo caso sono detraibili anche le spese sostenute per la frequenza di:

La detrazione può essere ottenuta anche quando le spese si riferiscono a più anni, compresi quelli fuori corso. Indipendentemente dal fatto che le università siano statali, non statali o straniere. A ogni modo i costi sostenuti non devono essere superiori rispetto a quelli stabiliti annualmente per ogni facoltà universitaria con decreto Miur e tenendo conto degli importi medi che devono essere sostenuti per le università statali.

Possono essere portati in detrazione i costi:

Le spese detraibili

Sono detraibili al 19% le seguenti spese universitarie – deve essere utilizzato il codice 13 -:

Per il periodo d’imposta 2023, i limiti de detrazione sono i seguenti:

Per le università non statali i limiti massimi sono:

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