Rimborsi spese, sono esentasse per tutti titolari di partita Iva. Compresi i forfettari

I rimborsi spese sono esentasse per tutti i titolari di partita Iva. Anche quando hanno aderito al regime forfettario

Pubblicato: 18 Dicembre 2024 10:08

Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Ad inizio dicembre il Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto Legislativo attraverso il quale ha aggiornato il regime impositivo Irpef e Ires. Sono state introdotte diverse modifiche sulla determinazione dei redditi da lavoro autonomi: un capitolo molto importante riguarda la rilevanza tributaria dei rimborsi spese analitici e i criteri di imputazione dei compensi a livello temporale.

Le novità che riguardano le modifiche nella determinazione del reddito coinvolgono trasversalmente le persone fisiche e quelle giuridiche, introducendo anche una serie di vantaggi per i titolari di partita Iva che hanno optato per il regime forfettario.

Irpef, quali modifiche sono state apportate

La riforma dell’Irpef ha comportato l’introduzione di nuove modalità per la determinazione del reddito dei professionisti. È stato confermato il principio di cassa: i ricavi ed i costi sostenuti nel corso di un determinato anno corrispondono a quelli che sono stati pagati o incassati nel corso dello stesso periodo.

Molto importante, tra l’altro, quanto prevede il nuovo articolo 54 del Dpr 917/86 – il cosiddetto Tuir – attraverso il quale è stato introdotto il principio di onnicomprensività che viene applicato alla determinazione del reddito al lavoro autonomo. Il concetto risulta essere molto simile a quello previsto per i redditi da lavoro dipendente: per determinare l’ammontare del reddito deve essere presa in considerazione la differenza tra tutti i proventi e i benefici che vengono percepiti nel corso di un periodo d’imposta e le spese che sono sostenute per esercitare l’attività.

In questo contesto gioca un ruolo molto importante il principio di cassa: quindi devono essere considerati tutti i compensi che sono stati effettivamente percepiti e le spese realmente sostenute nel corso di un determinato periodo d’imposta. Il reddito da lavoro autonomo, quindi, verrà determinato dalla differenza che intercorre tra:

Il legislatore, ad ogni modo, ha previsto delle deroghe. Gli importi che sono stati percepiti nel corso del periodo d’imposta successivo rispetto a quello nel quale il datore di lavoro li ha corrisposti devono essere imputati al periodo d’imposta per il quale, quest’ultimo, ha l’obbligo di versare la ritenuta. Facciamo un esempio pratico: il professionista emette una fattura il 29 dicembre 20024, il sostituto d’imposta dispone il bonifico per il pagamento il 2 gennaio 2025 ed effettua il versamento della ritenuta il 16 febbraio 2025, il reddito dovrà essere gestito dal professionista nel periodo d’imposta 2025 e non del 2024 anno nel quale ha emesso la fattura.

Come devono essere gestiti i rimborsi spese

Tra le modifiche apportate all’articolo 54 del Tuir una riguarda direttamente i rimborsi spese, che non concorrono a determinare il reddito da lavoro autonomo. I suddetti rimborsi spese si devono riferire a costi sostenuti dal professionista e addebitati in maniera analitica al committente.

Allo stesso tempo, dato che i rimborsi rimborsati diventano irrilevanti sotto il profilo del reddito, le spese che vengono addebitate al committente per l’espletamento dell’incarico professionale non sono più deducibili dal reddito di lavoro autonomo. Il discorso cambia, invece, nel momento in cui il committente non dovesse provvedere a rimborsare effettivamente questi costi, che torneranno ad essere deducibili a partire:

Le eventuali spese necessarie all’esecuzione di un incarico professionale sostenute direttamente dal committente rimangono irrilevanti redditualmente. Queste spese non costituiscono dei compensi in natura per il professionista.

Regime forfettario, i vantaggi delle nuove norme

Le novità vanno ad impattare anche sui titolari di partita Iva che hanno optato per il regime forfettario. Prima della riforma i rimborsi erano parte del reddito del professionista. Ricordiamo che per i soggetti che rientrano nel regime ordinario le spese concorrono alla formazione del reddito, ma successivamente vengono dedotte dallo stesso reddito (ai sensi del comma 5 dell’articolo 54 del Tuir).

Chi opera all’interno del regime forfettario non può beneficiare della stessa opzione: il reddito, infatti, viene quantificato in maniera forfettaria, non analitica. Grazie a questa novità le spese, nel momento in cui vengono rimborsate dal committente, non concorrono a formare il reddito. Questa novità ha fatto in modo che venisse eliminato il diverso trattamento reddituale tra quanti hanno aderito al regime forfettario e quelli che rientrano nell’ordinario.

Allo stesso tempo le spese rimborsate e riaddebitate non sono deducibili, con la sola eccezione delle spese che non sono state rimborsate da parte del committente.

Il principio di cassa, un’ulteriore precisazione

Altro importante tema è legato al principio di cassa, del quale abbiamo accennato in precedenza. Benché sia confermata la sua applicazione, che prevede che i compensi ed i costi assumono rilevanza reddituale nel momento in cui vengono percepiti o sostenuti – a seconda dei casi, ovviamente -, l’articolo 54 rivisto e corretto prevede che che le somme ed i valori che il titolare di partita Iva percepisce nel periodo d’imposta successivo rispetto a quello nel quale gli sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta si imputano nello stesso periodo d’imposta nel quale vige l’obbligo per il committente di effettuare la ritenuta d’acconto.

Grazie a questa soluzione si riescono a superare le incongruenze che che possono determinare nel momento in cui si utilizzano particolari strumenti di pagamento, come il bonifico bancario.

Esempio in questo senso è il bonifico disposto dal committente il 31 dicembre 2024, ma che viene accreditato al professionista il 3 gennaio 2025: deve essere accreditato al periodo d’imposta precedente, ovvero a quello nel quale il committente disponendo il bonifico si obbliga al versamento della ritenuta d’acconto.

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