Quote di società donate in esenzione dalle tasse, il controllo aziendale salva il beneficio

Nel momento in cui si continua a mantenere il controllo dell'azienda, la donazione delle quote di una società continua a rimanere esentasse

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

Il passaggio generazionale nelle imprese familiari è un nodo cruciale per l’economia reale italiana. Per agevolare il trasferimento di aziende e partecipazioni tra generazioni senza penalizzare la continuità dell’impresa con un eccessivo carico tributario, il legislatore garantisce un regime di forte favore: l’esenzione totale dalle imposte sulle donazioni e sulle successioni in favore del coniuge e dei discendenti. Non di rado, tuttavia, la vita aziendale richiede ristrutturazioni straordinarie, l’ingresso di nuovi soci o la creazione di holding familiari poco dopo l’avvenuto passaggio generazionale. Quando ciò accade prima del periodo di osservazione stabilito dalla legge, sorge il timore di perdere le agevolazioni fiscali precedentemente ottenute.

A sciogliere ogni dubbio è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 152 del 31 luglio 2026, che ha fissato un principio chiave per il mondo produttivo e professionale: per non decadere dal beneficio fiscale non occorre conservare in modo statico e immutabile tutte le partecipazioni ricevute, ma è fondamentale garantire la continuità del controllo societario per almeno cinque anni.

Le regole del passaggio generazionale

Per comprendere la portata del chiarimento fornito dalla risposta n. 152/2026, occorre fare riferimento al Testo Unico sulle Successioni e Donazioni (D.Lgs. 346/1990), e in particolare all’articolo 3, comma 4-ter (recentemente integrato dal D.Lgs. n. 139/2024). Tale norma stabilisce l’esenzione dalle imposte indirette per i trasferimenti di quote e azioni a favore del coniuge o dei figli/nipoti, a patto che vengano soddisfatte tre condizioni precise:

Rispettando questi requisiti, le quote donate di una società in esenzione dalle tasse rimangono completamente affrancate dal prelievo tributario. Qualora invece il vincolo del quinquennio venga violato, si verifica la decadenza retroattiva dal regime agevolato, con il conseguente recupero delle imposte ordinarie maggiorate di sanzioni e interessi.

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate

L’interpello deciso con la risposta n. 152 del 31 luglio 2026 riguarda la posizione di un contribuente che, attraverso progressive donazioni eseguite dai genitori tra il 2011 e il 2025, è arrivato a detenere il 100% del capitale sociale di una società capogruppo. L’ultimo atto di donazione, avente ad oggetto un pacchetto azionario pari al 35%, era avvenuto nel 2025 fruendo dell’esenzione prevista dall’articolo 3, comma 4-ter del TUS.

Prima del decorso dei cinque anni dall’ultimo atto, il contribuente ha manifestato la necessità di effettuare due operazioni di riorganizzazione strategica:

Il contribuente si è quindi rivolto all’Agenzia delle Entrate per verificare se l’esecuzione di tali operazioni (da realizzarsi in regime di realizzo controllato) comportasse la perdita dell’agevolazione fiscale sull’ultima donazione del 35%.

Il verdetto del Fisco: prevale la sostanza del controllo

Nella risposta n. 152/2026, l’Agenzia delle Entrate, richiamando anche i precedenti di prassi (tra cui le Circolari n. 3/2008 e n. 18/2013 e la risposta all’interpello n. 185/2023), ha risposto negativamente al quesito del contribuente, confermando che non vi è alcuna decadenza dall’esenzione d’imposta.

Il motivo risiede nella finalità stessa della norma: il legislatore vuole agevolare e proteggere la continuità della governance aziendale nell’ambito delle imprese familiari, ma non intende paralizzare la dinamica societaria né imporre la conservazione statica di ogni singolo titolo ricevuto.  Nello specifico, l’amministrazione finanziaria ha chiarito due aspetti decisivi:

Attenzione agli aspetti antielusivi e alle plusvalenze

Se da un lato la risposta n. 152/2026 conferma che il controllo societario preserva il beneficio sull’imposta di donazione, dall’altro lato l’Agenzia delle Entrate invita i contribuenti a valutare con attenzione la disciplina delle imposte dirette.

In caso di cessione a titolo oneroso di partecipazioni entro cinque anni dalla donazione, si attiva la disposizione antielusiva prevista dall’articolo 16 della Legge n. 383/2001. Ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile scaturita dalla vendita al terzo, il costo d’acquisto delle quote non sarà parametrato al valore figurante nell’atto di donazione, bensì al costo fiscale originario in capo al donante. Questo meccanismo impedisce l’uso elusivo della donazione esente al solo fine di abbattere artificialmente la plusvalenza imponibile in sede di successiva compravendita.

Indicazioni pratiche per i passaggi generazionali

Il chiarimento contenuto nella risposta n. 152 del 31 luglio 2026 rappresenta una certezza operativa fondamentale per gli imprenditori e i loro consulenti. Per impostare il passaggio di consegne in piena sicurezza fiscale è consigliabile:

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