Pensione Inps per residenti in Cina, il prelievo fiscale si applica solo in Italia

Con l'interpello n. 179/2026 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che la pensione Inps rientra nella previdenza pubblica prevista dal trattato

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

L’internazionalizzazione delle carriere lavorative e la mobilità transfrontaliera dei pensionati pongono costantemente questioni di diritto tributario internazionale. Una delle problematiche più ricorrenti riguarda l’individuazione della potestà impositiva sui trattamenti di quiescenza erogati da enti previdenziali italiani a soggetti che hanno trasferito la propria residenza all’estero.

Un caso emblematico è quello del titolare di pensione Inps che risulta essere residente in Cina. Quando un contribuente trasferisce la propria dimora abituale e il centro dei propri interessi vitali nella Repubblica Popolare Cinese, sorge il dubbio se le somme percepite debbano essere assoggettate ad Irpef in Italia oppure tassate esclusivamente nel Paese di nuova residenza. Sulla questione è intervenuta di recente l’Agenzia delle Entrate con un’apposita risposta ad interpello – l’interpello n. 179 del 1° ottobre 2026 – affrontando e risolvendo in via definitiva il contrasto interpretativo tra le regole del settore privato e la previdenza obbligatoria di Stato.

Pensione Inps in Cina: il quesito del contribuente

La vicenda esaminata nell’interpello n. 179/2026 nasce dall’istanza presentata da un contribuente fiscalmente residente in Cina, beneficiario di un trattamento di quiescenza erogato dall’Inps. L’interessato ha precisato di aver maturato la propria pensione lavorando esclusivamente alle dipendenze di datori di lavoro privati, senza mai aver svolto funzioni pubbliche o prestato servizio presso la Pubblica Amministrazione.

Il contribuente ha chiesto all’Amministrazione finanziaria di confermare la non imponibilità in Italia della propria pensione, sostenendo l’applicazione diretta della regola generale prevista in ambito internazionale per i lavoratori del settore privato.

A fondamento della propria tesi, l’istanza richiamava l’articolo 18, paragrafo 1, della Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni tra Italia e Cina. Secondo tale disposizione, le pensioni pagate a un residente di uno Stato contraente in relazione a un cessato impiego privato sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del beneficiario (in questo caso, la Cina). Secondo la tesi del contribuente, la natura dell’ente erogatore (Inps) non avrebbe dovuto scalzare la matrice privatistica del rapporto di lavoro da cui la pensione originava.

La normativa interna italiana: principio di territorialità

Per comprendere la risposta dell’Agenzia delle Entrate, occorre innanzitutto richiamare il quadro normativo nazionale. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), approvato con D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, l’imposta si applica sul reddito complessivo dei residenti ovunque prodotto, mentre per i non residenti si applica limitatamente ai redditi prodotti nel territorio dello Stato.

Per i trattamenti pensionistici, l’articolo 23, comma 2, lettera a), del TUIR stabilisce una presunzione assoluta: si considerano prodotti nel territorio dello Stato le pensioni e gli assegni assimilati corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio italiano o da stabili organizzazioni nazionali di soggetti non residenti.

Pertanto, sulla base delle sole disposizioni nazionali, la pensione Inps percepita dal soggetto residente in Cina costituisce senza dubbio un reddito prodotto in Italia e, come tale, soggetto ad Irpef mediante ritenuta alla fonte.

La prevalenza del diritto convenzionale

Il diritto interno deve tuttavia coordinarsi con le norme internazionali. Il principio di prevalenza dei trattati internazionali contro le doppie imposizioni rispetto alle leggi nazionali è garantito dall’articolo 169 del TUIR, dall’articolo 75 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, nonché dalla costante giurisprudenza della Corte Costituzionale.

Nel rapporto tra Italia e Repubblica Popolare Cinese, il testo di riferimento è la Convenzione bilaterale firmata il 23 marzo 2019 e ratificata con la Legge n. 182 del 9 dicembre 2024.

Mentre l’articolo 18, paragrafo 1, fissa la regola della tassazione esclusiva nello Stato di residenza per le pensioni private e l’articolo 19, paragrafo 2, disciplina le pensioni dei dipendenti pubblici (assoggettate allo Stato erogatore), l’elemento dirimente individuato dall’Agenzia delle Entrate risiede nell’articolo 18, paragrafo 2, della Convenzione.

Questa specifica clausola introduce una deroga espressa alla regola generale, stabilendo che le pensioni e i pagamenti analoghi corrisposti nell’ambito di un sistema di previdenza pubblica di uno Stato contraente sono imponibili esclusivamente nello Stato della fonte (l’Italia).

La motivazione dell’Agenzia delle Entrate e i riferimenti di prassi

Nel respingere l’istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come debba essere inteso il concetto di sistema previdenziale pubblico. In mancanza di una definizione letterale contenuta nel testo della Convenzione, l’Amministrazione si è avvalsa sia dei documenti ufficiali di ratifica sia dei propri precedenti di prassi.

La relazione parlamentare

L’AdE ha richiamato i lavori preparatori ed in particolare la Relazione della 3ª Commissione permanente del Senato della Repubblica al Disegno di legge n. 1127. Da tali atti emerge che la nozione di previdenza pubblica abbraccia sia i trattamenti erogati per finalità socio-assistenziali e di solidarietà, sia le pensioni corrisposte in attuazione della legislazione sulla sicurezza sociale a fronte di versamenti contributivi obbligatori.

La circolare n. 41/E del 2003

A livello interpretativo, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito le indicazioni della propria storica circolare n. 41/E/2003. In tale sede era stato chiarito che la previdenza sociale include tutti i trattamenti pagati a fronte di contribuzione obbligatoria per legge in relazione a un cessato rapporto di lavoro, escludendo soltanto le prestazioni derivanti da forme di contribuzione puramente volontaria o complementare.

Le conseguenze

Cosa significa quanto abbiamo visto fino a questo momento? Per l’Agenzia delle Entrate la natura del datore di lavoro originario (pubblico o privato) passa in secondo piano. Ciò che assume rilievo decisivo è la natura del sistema di copertura: poiché la pensione Inps è erogata all’interno del regime generale di previdenza sociale obbligatoria previsto dalla legge italiana, essa rientra a pieno titolo nell’ambito dell’articolo 18, paragrafo 2, della Convenzione.

Quadro di sintesi finale

L’esito dell’interpello fornisce una certezza operativa sia per i contribuenti sia per i sostituti d’imposta. Il quadro di sintesi si compone dei seguenti passaggi:

In conclusione, la pensione Inps corrisposta a un soggetto residente in Cina resta assoggettata a tassazione esclusiva in Italia. Il contribuente non ha diritto di richiedere l’esenzione dal prelievo IRPEF nello Stato della fonte, rimanendo l’Inps obbligato ad effettuare le ritenute d’imposta alla fonte secondo le aliquote ordinarie.

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