La Manovra 2027 introduce una nuova exit tax per i super-ricchi: un’imposta del 26% sulle plusvalenze finanziarie latenti, cioè sui guadagni maturati ma non ancora realizzati attraverso la vendita degli investimenti, per chi trasferisce la residenza fiscale all’estero.
La novità è che il prelievo scatterà anche quando il contribuente non ha ancora venduto azioni, partecipazioni o altri strumenti finanziari. A essere tassato non è l’intero patrimonio, ma soltanto l’incremento di valore degli investimenti.
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Manovra, spunta l’exit tax per i ricchi
La bozza del disegno di legge di Bilancio introduce l’articolo 307-bis del Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), con l’obiettivo di cercare di frenare la fuga dei grandi patrimoni.
Si tratta, in estrema sintesi, di un’imposta sulle plusvalenze finanziarie maturate prima del trasferimento della residenza fiscale, che il contribuente deve versare per evitare che l’espatrio sottragga questi guadagni alla potestà impositiva italiana.
Il gettito stimato è di 3,37 milioni di euro nel 2027 e 6,74 milioni all’anno dal 2028 al 2031.
La misura interessa le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale all’estero dopo essere state residenti in Italia per almeno sei degli ultimi dieci periodi d’imposta, a condizione che il valore complessivo delle attività finanziarie interessate sia pari ad almeno 800mila euro e che l’Italia perda la potestà impositiva sui relativi redditi.
Secondo l’impostazione in Manovra, l’imposta ordinaria va versata entro 180 giorni dal trasferimento. Per chi si sposta in Paesi Ue o in Stati che hanno stretto patti di collaborazione fiscale con l’Italia è possibile rinviare il pagamento, versando un acconto del 50% e prestando una garanzia. Il saldo scatta alla vendita degli investimenti, entro 5 anni per i Paesi Ue e 10 per gli altri Stati ammessi.
Chi non paga l’exit tax
Sono previste anche ipotesi di cancellazione dell’imposta, con rimborso delle somme anticipate:
- se gli investimenti non vengono venduti entro i termini;
- in caso di successione;
- in caso di rientro stabile in Italia.
Come funziona il prelievo sulle plusvalenze latenti
Come detto, l’exit tax in Manovra 2027 colpisce le plusvalenze maturate ma non ancora incassate, cioè relative a titoli e partecipazioni non ancora venduti, al momento dell’espatrio.
La base imponibile si calcola mettendo a confronto il valore di mercato degli investimenti al momento del trasferimento con il loro costo di acquisto fiscalmente riconosciuto.
Per fare un esempio: un contribuente ha acquistato azioni per un valore di 100.000 euro e al momento del cambio di residenza tali azioni sono schizzate a 120.000 euro. La plusvalenza di 20.000 euro è latente, virtuale, non ancora incassata, perché le azioni non sono ancora state vendute. Ecco, l’imposta verrà applicata esclusivamente sulla plusvalenza di 20.000 euro, e non sull’intero ammontare del patrimonio. Nel nostro esempio, la tassazione applicata alle azioni (26%) ammonta a 5.200 euro.
Le aliquote
L’aliquota ordinaria è fissata al 26% per partecipazioni societarie, azioni e strumenti finanziari ordinari.
Per i titoli di Stato è previsto un regime agevolato con una base imponibile ridotta al 48,08%, che traduce il prelievo in un’aliquota effettiva pari al 12,5%.
Ma attenzione alla doppia tassazione, che potrebbe arrivare secondo la legislazione del Paese di nuova residenza fiscale.