No, il test di paternità non è sempre possibile. E, soprattutto, non basta un test per avere effetti legali. Il test di paternità è un esame genetico che confronta il DNA del presunto padre con quello del figlio per verificare la compatibilità biologica. Accerta un dato scientifico, non uno status giuridico. La legge non riconosce un diritto incondizionato all’accertamento del DNA e distingue tra sapere la verità biologica e modificare la posizione giuridica. È importante non scambiare un test privato per una prova, dando per scontato il consenso o attribuendo all’accertamento genetico effetti che l’ordinamento non gli riconosce.
Indice
Quando si può fare il test di paternità?
Il test di paternità non è sempre ammesso e non dipende solo dalla volontà di chi ha il dubbio.
Dopo la nascita, il test può essere eseguito per conoscere la verità biologica, ma non produce di per sé conseguenze legali. Se l’obiettivo è incidere sullo status di figlio, l’accertamento non è libero, deve rientrare in una delle azioni di stato previste dal Codice Civile e svolgersi sotto il controllo del giudice. In mancanza il risultato resta un dato conoscitivo.
Le azioni cambiano in base a ciò che risulta nell’atto di nascita. Se il figlio è nato nel matrimonio e opera la presunzione di paternità, la strada è l’azione di disconoscimento (artt. 243- bis e 244 c.c.), soggetta a termini rigorosi. Se il padre ha riconosciuto il figlio fuori dal matrimonio, il percorso è l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità (art. 263 c.c.). Se, invece, non vi è alcun riconoscimento, si procedere con la dichiarazione giudiziale di paternità (art. 269 c.c.), nella quale la prova può essere data con ogni mezzo. È all’interno di questi giudizi di stato che l’accertamento genetico assume rilevanza giuridica anche a fini ereditari.
La valutazione cambia anche in base all’età del figlio:
- figlio minorenne, prevale l’interesse del minore (artt. 315-bis e 337-ter c.c.). Il giudice verifica se l’accertamento sia compatibile con la sua identità e con la stabilità dei rapporti familiari.
- figlio maggiorenne, i margini sono più ampi, ma non illimitati: anche in questo caso lo status di figlio è una posizione giuridica stabile e può essere messa in discussione solo nei casi e nei tempi previsti dalla legge.
Un discorso a parte riguarda il test di paternità in gravidanza. Sul piano tecnico è possibile, ma non ha effetti giuridici se non è inserito in un procedimento formale. L’ordinamento non tutela il diritto a sapere, ma bilancia la verità biologica con la tutela del nascituro e dei rapporti familiari.
Test informativo e test legale: cosa cambia davvero
Nel diritto di famiglia convivono due piani distinti: quello conoscitivo e quello giuridico.
Il test informativo è un esame eseguito in via privata per conoscere la compatibilità genetica tra presunto padre e figlio. Serve a chiarire un dubbio personale, ma resta fuori dal processo: non è svolto con le garanzie previste dall’ordinamento, non è sottoposto a contraddittorio e non è inserito in un procedimento di status.
Il test con valore legale, invece, nasce dentro o su impulso di un procedimento giudiziario. È il giudice a stabilire se l’accertamento è necessario e con quali modalità deve essere svolto, di regola con una Consulenza Tecnica d’Ufficio. Solo in questo contesto l’esame del DNA assume rilievo probatorio, perché è garantito il rispetto delle regole processuali e degli interessi coinvolti.
Nei giudizi di stato, infatti, l’accertamento genetico non è una prova “prodotta dalle parti”, ma un ausilio tecnico del giudice. È questo passaggio a trasformare il dato biologico in un elemento valutabile nel processo.
Serve il consenso? Ci si può rifiutare di fare il test?
Nessuno può essere costretto fisicamente a sottoporsi a un test di paternità, ma il rifiuto può avere un peso nel giudizio.
Il consenso è dirimente se l’accertamento riguarda un figlio minorenne. In questi casi, la decisione non è rimessa alla sola volontà dei genitori: prevale l’interesse del minore, che il giudice è tenuto a valutare in concreto.
“Il test non può essere eseguito come iniziativa unilaterale, perché incide su diritti della personalità e sull’identità del figlio”.
Proprio per questo, nei giudizi in cui emerge un conflitto tra gli adulti, il minore non è mai oggetto del processo ma soggetto da tutelare. Il giudice può nominare un curatore speciale che lo rappresenti autonomamente. Anche quando il figlio è maggiorenne, il consenso resta necessario sul piano materiale, perché l’ordinamento tutela l’integrità fisica e la libertà personale, che non possono essere compresse con la forza.
Ciò significa che ci si può rifiutare di fornire il campione biologico. Il giudice può disporre un accertamento tecnico, ma non può imporre coattivamente il prelievo.
Quanto alle conseguenze processuali, il rifiuto può essere valutato dal giudice insieme agli altri elementi del caso, secondo il principio del libero convincimento (art. 116 c.p.c.). La Corte di Cassazione ha chiarito che il rifiuto al test del DNA non costituisce una prova automatica di paternità, ma può assumere valore indiziario rilevante, specie se immotivato o non sorretto da giustificazioni plausibili (Cass. Civ. ord. 30 luglio 2024, n. 21979).
Il test di paternità vale in tribunale?
Dipende da come è stato fatto e da chi lo ha disposto.
Molti test di paternità non sono utilizzabili come prova perché nascono fuori dal processo e senza le garanzie richieste dalla legge. Un esame eseguito privatamente, anche se scientificamente attendibile, potrebbe non essere spendibile in giudizio.
Nel processo civile contano l’identificazione certa dei soggetti, la tracciabilità del campione, il rispetto del contraddittorio e la possibilità per le parti di partecipare alle operazioni peritali. I test eseguiti in via informale non offrono queste garanzie, il giudice non può verificare come il campione sia stato prelevato, conservato e analizzato, né escludere interferenze o errori.
Ecco perché, quando l’accertamento è davvero decisivo, il giudice preferisce una consulenza tecnica d’ufficio (CTU). La CTU non serve a rifare il test, ma a collocare l’analisi genetica dentro un procedimento controllato, con regole comuni e verificabili. È questo passaggio che consente al risultato di assumere valore nel processo, insieme agli altri elementi di prova.