Vacchi, l’ex factotum a processo per quasi un milione: poteva usare quei soldi?

Vacchi: "Mi fidavo di loro e mi sono sentito tradito". E se scoprissi che chi gestisce i tuoi soldi ne ha trasferiti sul proprio conto, puoi riaverli?

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Giorgia Dumitrascu

Avvocato civilista

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«Il tema è questo, perché ha effettuato bonifici sui suoi conti?». Gianluca Vacchi lo ha chiesto il 26 ottobre 2026, durante la sua testimonianza davanti al Tribunale di Tempio Pausania. L’imprenditore, costituito parte civile, è persona offesa nel processo contro Pietro Oliva, il suo ex factotum, imputato per appropriazione indebita aggravata dall’abuso di prestazione d’opera e autoriciclaggio. Secondo la Procura, tra il 2015 e il 2020 sarebbero stati sottratti circa 911mila euro attraverso bonifici, assegni e trasferimenti verso conti e strumenti di pagamento riconducibili agli ex collaboratori.

Per oltre dieci anni Oliva e la moglie Stefania Schirru, nel frattempo deceduta, avevano gestito residenze, viaggi, acquisti e spese quotidiane di Vacchi, con accesso alle carte di credito, ai relativi codici e alle chiavi della cassaforte. L’imprenditore ha spiegato di non seguire personalmente i movimenti di denaro destinati alla villa di Porto Cervo, affidandone la supervisione anche a un’altra persona di fiducia. Schirru era stata coinvolta nelle imputazioni, ma il procedimento penale nei suoi confronti si è estinto dopo la sua morte.

Il presunto ammanco sarebbe emerso soltanto dopo la conclusione del rapporto, durante verifiche contabili legate a una causa di lavoro avviata proprio da Oliva per ottenere circa 700mila euro di ulteriori retribuzioni. Il giudice del lavoro di Bologna ha respinto in primo grado la domanda di Oliva. Il provvedimento avrebbe escluso anche le pretese economiche avanzate da Vacchi sul presunto ammanco. I legali dell’imprenditore hanno impugnato la sentenza.

Nel processo penale, ancora aperto, Oliva respinge le accuse sostenendo che i trasferimenti servissero a sostenere le spese dell’imprenditore e contesta anche l’ipotesi di autoriciclaggio. In aula si è discusso dei prelievi in contanti che l’ex collaboratore avrebbe poi consegnato a Vacchi. La prossima udienza è fissata per il 22 marzo 2027.
Per oltre dieci anni, la fiducia aveva consentito ai collaboratori di gestire le spese di Vacchi. Ora il processo deve accertare quale destinazione abbiano avuto le somme contestate e se quei trasferimenti fossero giustificati dall’incarico ricevuto.

Il delegato può fare bonifici sul proprio conto?

Chi gestisce abitualmente le spese altrui può trovarsi a effettuare un bonifico verso il proprio conto. Può farlo se l’operazione rientra nei poteri conferiti e il pagamento ha una giustificazione.

«La delega ad operare sul conto corrente non conferisce al delegato la facoltà di operare indiscriminatamente sul conto» (Cass. ord. n. 16892/2026)

Il principio è stato affermato in una controversia civile diversa dal processo Vacchi. Una donna autorizzata a operare sul conto di un uomo con cui intratteneva rapporti patrimoniali. I giudici avevano accertato prelievi personali non giustificati, condannandola a pagare 33.038,86 euro, compresi 2.600 euro di una rata di mutuo versata dal titolare al suo posto. La Cassazione ha confermato la condanna con l’ordinanza n. 16892/2026

“L’art. 1703 c.c. disciplina il mandato come il contratto con cui una persona si obbliga a compiere atti giuridici per conto di un’altra”.

Gli artt. 1710 e 1711 c.c. impongono al mandatario di agire con diligenza e rispettare i limiti dell’incarico.Queste regole disciplinano i suoi doveri verso il titolare, mentre la delega bancaria individua le operazioni che è autorizzato a eseguire sul conto.

“Anche un bonifico correttamente disposto può dunque essere contestato se manca una ragione che giustifichi l’attribuzione della somma al beneficiario”.

Per esempio, un collaboratore che anticipa 5.000 euro per una spesa del titolare può avere diritto al rimborso. Per disporre personalmente quel pagamento, però, deve avere anche il relativo potere. Se invece trasferisce denaro sul proprio conto senza un credito o un’altra giustificazione, la sola delega non basta.

Chi deve giustificare bonifici e prelievi?

Una spesa sostenuta anni prima può essere difficile da documentare. Lo stesso accade per un prelievo in contanti di cui non si riesce più a ricostruire la destinazione.

“L’art. 1713 c.c. obbliga chi ha ricevuto un mandato a rendere conto del proprio operato e a rimettere al mandante quanto ricevuto in ragione dell’incarico”.

Nell’azione di rendiconto relativa a un mandato oneroso, devono essere documentati gli importi, le causali delle spese e le modalità con cui l’incarico è stato eseguito (Cass. ord. n. 10479/2024).

I prelievi in contanti pongono una difficoltà ulteriore. In una controversia civile, un delegato sosteneva di aver consegnato alla titolare le somme ritirate dal suo conto. La Cassazione ha osservato che dichiarare di aver già adempiuto può comportare il riconoscimento implicito dell’obbligo di consegna (Cass. sent. n. 21340/2025). In questo caso, chi sostiene di aver restituito il denaro deve provarlo.
Nel processo Vacchi, l’avvocato dell’imprenditore, Gino Bottiglioni, ha spiegato che la ricostruzione dell’ammanco riguarda i movimenti tracciabili, mentre non è stato possibile ricostruire eventuali ulteriori sottrazioni in contanti. L’impossibilità di ricostruirle, da sola, non ne dimostra l’esistenza. Nel giudizio penale resta sull’accusa l’onere di provare la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.

Per giustificare un bonifico verso il proprio conto possono servire fatture, ricevute o accordi che documentino un credito effettivo. Se invece si sostiene di aver consegnato al titolare il denaro prelevato, diventa rilevante la prova dell’effettiva consegna. Sono circostanze diverse, che richiedono accertamenti diversi.

Chi paga se il delegato ha usato i soldi per sé?

“Se chi gestiva denaro altrui lo ha trasferito sul proprio conto senza averne diritto, la richiesta di restituzione riguarda anzitutto chi ha ricevuto o trattenuto le somme”.

La banca non è tenuta a rimborsare un bonifico soltanto perché il beneficiario era il delegato.
Il rimedio dipende dal rapporto tra le parti:

Il titolare può chiedere anche il risarcimento danni, purché ne dimostri gli importi e la ragione per cui le somme devono essere restituite.
La posizione della banca va esaminata separatamente. Se il delegato ha disposto un bonifico entro i poteri validamente conferiti, l’eventuale uso personale delle somme riguarda anzitutto il rapporto con il titolare. L’istituto può invece rispondere di operazioni non autorizzate, eseguite oltre i limiti della delega o in violazione dei propri obblighi.

Per ottenere la documentazione, il titolare può rivolgersi direttamente alla banca. L’art. 119, comma 4, del Testo unico bancario riconosce al cliente di ottenere copia della documentazione relativa a singole operazioni degli ultimi 10 anni. La banca deve fornirla entro un termine congruo, comunque non superiore a 90 giorni, addebitando soltanto i costi di produzione.

Per i movimenti più risalenti, come quelli del 2015 contestati nel caso Vacchi, occorre verificare quali documenti siano ancora disponibili.
Resta il profilo penale. L’art. 646 c.p. punisce chi si appropria di denaro altrui di cui ha il possesso, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Un ammanco contabile, da solo, non dimostra il reato. Nel processo Vacchi la responsabilità di Oliva resta da accertare.

“Per recuperare il denaro occorre quindi ricostruire le singole operazioni e individuare, sulla base del rapporto e delle prove, chi sia tenuto alla restituzione”.

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