Decreto Energia 2024, ora è legge: cos’è e cosa prevede

Approvato dal Senato il decreto energia 2024 con 97 sì, 74 no e 2 astenuti. Il testo convertito il legge introduce importanti novità per la sicurezza energetica del Paese

Pubblicato: 1 Febbraio 2024 09:33

QuiFinanza

Redazione

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C’è stata la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, si tratta del cosiddetto decreto energia, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Decreto energia 2024: cos’è e cosa prevede

Il decreto energia 2024 convertito in legge introduce disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione
del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali, verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con importanti novità che riguardano soprattutto gli impianti fotovoltaici, per l’edilizia privata e alcune semplificazioni burocratiche.

Vediamo nel dettaglio.

Agevolazioni green e di efficienza energetica

Sul piano agevolazioni green ed efficienza energetica, il decreto energia 2024 convertito in legge prevede:

30 milioni di euro per ridurre la dipendenza da combustibili fossili

Inoltre, al fine di rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nazionale e contribuire al perseguimento degli obiettivi strategici di riduzione della dipendenza dai combustibili fossili provenienti dal territorio della Federazione russa mediante la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse, il decreto energia 2024 ha istituto, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo con la dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043.

Il fondo è destinato a coprire i ricavi per il servizio di rigassificazione svolto attraverso le unità di cui al comma 1, compresi i costi di capitale per l’acquisto o la realizzazione dei nuovi impianti sopra richiamati, prioritariamente per la quota eccedente l’applicazione del fattore di copertura dei ricavi prevista dalla vigente regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto definita dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

L’eventuale importo residuo del fondo è destinato a finanziare i fattori di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione previsti dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori. I criteri di accesso e le modalità di impiego del fondo sono definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentita l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

La gestione del fondo è affidata alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, che verifica gli importi da attribuire e dispone l’erogazione delle relative risorse sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al quarto periodo, provvedendovi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la gestione del fondo è autorizzata l’apertura di un apposito conto corrente.

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