Circa 2.300 imprese e 330 Comuni rischiano sanzioni per violazione dell’obbligo di risposta a rilevazioni statistiche. L’importo di ciascuna sanzione ammonta a 1.032 euro.
È quanto affermato dal presidente dell’Istat nel corso di un’audizione in Parlamento. Le sanzioni “derivano da mancate risposte ad indagini del 2019 e del 2020 e sono state finora sospese per effetto dei provvedimenti sull’emergenza adottati nel corso del 2020”.
Istat, sanatoria in vista per scongiurare le sanzioni?
Sarebbe allo studio una misura per scongiurare la multa alle aziende che a causa della pandemia non hanno potuto rispondere alle rilevazioni statistiche. L’intervento dovrebbe essere inserito in un emendamento al decreto in conversione in Parlamento.
Nel frattempo l’Istat, in assenza di provvedimenti normativi che consentano una sanatoria, si accinge ad applicare queste sanzioni perché “alcune unità non hanno ottemperato all’obbligo di risposta per diverse rilevazioni, gli importi richiesti potrebbero, in questi casi, risultare molto elevati”. Addirittura potrebbero superare anche i ristori erogati.
Come funzionano le indagini dell’Istat
Le indagini dell’Istat hanno un’importanza strategica per la vita economica e le scelte politiche del Paese. Per questo, l’Istituto di Statistica ha bisogno di contare sulla disponibilità dei “rispondenti” che sono obbligati per legge a collaborare, pena una multa.
Questo obbligo è previsto dal decreto legislativo 322 del 1989 (all’articolo 7). Le sanzioni amministrative (articolo 11) in caso di mancata collaborazione possono arrivare fino a 2.000 euro per le persone fisiche e fino a 5.000 euro per le aziende.
Istat, le sanzioni
In particolare, coloro i quali, richiesti di dati e notizie, non li forniscono, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti, sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria che viene quantificata:
- nella misura minima di 206,58 euro e massima di 2.065,83 euro per le violazioni da parte di persone fisiche;
- nella misura minima di 516,46 euro e massima di 5.164,57 euro per le violazioni da parte di enti e società.
Istat, cosa fare se si riceve la contestazione con la multa
Come riporta il sito dell’Istat nella sezione “Sanzioni amministrative in caso di mancata risposta”, chi paga entro 60 giorni, una volta ricevuta la contestazione con la multa, beneficia di uno sconto. Verserà il “doppio della multa minima”, come permette la legge 689 del 1981.
Chi riceve una contestazione per la mancata collaborazione con l’Istat – con tanto di multa – può presentare ricorso al Prefetto oppure al Giudice di Pace, quando la contestazione prende la forma di una ordinanza ingiunzione.
Nel caso il Prefetto o il Giudice di Pace respingano il ricorso contro la multa, non resterà che pagare utilizzando il modello F23.
L’Istat ricorda che per ulteriori informazioni e/o chiarimenti inerenti il procedimento sanzionatorio è possibile rivolgersi al Contact center al seguente recapito telefonico 06 4673.2370 (martedì e giovedì nei seguenti orari 10.00-12.30 e 15.00-16.00) oppure all’ indirizzo e.mail: sanzioni@istat.it.