I lavoratori frontalieri, che sono occupati in Svizzera, quali e quante tasse devono pagare? Una delle date cardine per comprendere come vanno gestiti i loro redditi è il 17 luglio 2023:
- se a questa data si aveva già un’occupazione oltre frontiera le imposte vanno pagate unicamente nella Confederazione elvetica;
- chi ha iniziato a lavorare dopo subisce la tassazione concorrente in entrambi gli stati.
Questa netto confine temporale ha portato alla creazione di due distinte categorie di contribuenti, con dei regimi fiscali completamente diversi: è quindi importante comprendere a quale categoria di contribuente si appartiene, in modo da assolvere agli obblighi tributari corretti ed evitare delle dichiarazioni dei redditi inutilmente costose.
Indice
Vecchi frontalieri: requisiti e regime fiscale transitorio
Si definiscono vecchi frontalieri i soggetti che avevano iniziato a lavorare oltre frontiera prima del 17 luglio 2023: per loro è previsto un regime fiscale privilegiato, perché pagano le imposte solo in Svizzera.
Per questi contribuenti è previsto un regime transitorio che sostanzialmente protegge dalle nuove regole: non è necessario presentare la dichiarazione dei redditi in Italia per i compensi che sono stati ricevuti dal datore di lavoro svizzero.
L’imposta viene applicata direttamente alla fonte in Svizzera ed esaurisce completamente tutti gli obblighi fiscali. Il vantaggio di cui si riesce a beneficiare, in questo caso, è dettato dalla semplicità amministrativa e dall’assenza della doppia imposizione tributaria.
I lavoratori che possono aderire a questa misura, oltre al requisito cronologico (ossia lavorare già dal 17 luglio 2023) devono risiedere nelle seguenti aree di frontiera:
- in Svizzera nei cantoni Grigioni, Ticino o Vallese;
- in Italia nelle regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta o la provincia autonoma di Bolzano.
È necessario avere la residenza fiscale in Italia e rientrare al domicilio almeno una volta alla settimana. Cambiando il datore di lavoro e rimanendo nell’area di frontiera, si continua a mantenere il regime transitorio.
Le cose iniziano a cambiare leggermente nel momento in cui la residenza viene trasferita al di fuori dell’area di frontiera o se si smette di lavorare in Svizzera. A questo punto si perde completamente il beneficio.
Nel momento in cui viene ripresa l’attività dopo un’interruzione si diventa automaticamente un nuovo frontaliere.
Nuovi frontalieri dal 17 luglio 2023 con doppia tassazione
I contribuenti, che hanno iniziato a lavorare in Svizzera dopo il 17 luglio 2023, rientrano tra i nuovi frontalieri e si sono dovuti adeguare alla nuova tassazione a partire dal 1° gennaio 2024.
In questo caso è prevista la doppia tassazione. Devono pagare nella Confederazione elvetica, dove viene applicata un’imposta ridotta all’80% dell’aliquota ordinaria, e in Italia l’Irpef e le relative addizionali regionali e comunali.
Il nostro Paese, però, riconosce un credito per le impostegià versate in Svizzera. Grazie a questo sistema vengono evitate (almeno in parte) le doppie imposizioni, ma la gestione tributaria è leggermente più complessa.
Il contribuente, infatti, deve presentare la dichiarazione dei redditi in Italia ogni anno e calcolare il credito d’imposta estero. Tirando le somme il carico fiscale risulta essere più elevato rispetto a quello dei vecchi frontalieri.
L’accordo Italia- Svizzera prevede una franchigia di 10.000 euro sul reddito da lavoro dipendente, sul quale non si devono pagare le imposte in Italia. Questo significa che nel caso in cui si dovesse guadagnare meno di 10.000 euro oltre frontiera, non è necessario pagare l’Irpef.
La franchigia spetta solo e soltanto a chi rientra in Italia ogni giorno. Lavorare in Svizzera e dormire in un hotel per alcune settimane fa perdere il diritto alla deduzione, perché si perde la qualifica di frontaliere fiscale.
Rientro giornaliero, quali sono le deroghe previste
A cambiare radicalmente la definizione di lavoratore frontaliere è stato il nuovo accordo siglato tra Italia e Svizzera nel 2020, quando è stato introdotto il nuovo requisito del rientro quotidiano.
Siamo davanti ad un obbligo che non è semplicemente formale, perché vengono distinti nettamente i frontalieri che rientrano quotidianamente a casa da quelli che lo fanno ogni settimana. Dormire in Svizzera fa perdere la franchigia dei 10.000 euro in Italia e quindi è necessario pagare l’Irpef per intero sul reddito percepito.
L’accordo prevede, però, delle deroghe importanti a questo obbligo per motivi professionali. È possibile non rientrare al proprio domicilio per un massimo di 45 giorni all’anno senza perdere i benefici del frontaliero giornaliero.
La tolleranza serve a coprire le trasferte lavorative, le eventuali missioni e gli spostamenti professionali obbligatori. In altre parole una trasferta a Zurigo o a Ginevra per motivi professionali non fanno perdere lo status di frontaliere giornaliero per l’intero anno.
Onde evitare problemi, è sempre opportuno mantenere un registro delle trasferte lavorative effettuate nel corso dell’anno, annotando ogni notte che è stata passata fuori dal domicilio italiano per motivi professionali.
Nel momento in cui ci si avvicina ai 40 giorni è opportuno valutare il rientro in Italia per non superare il limite dei 45.
Il carico fiscale sulle spalle dei frontalieri cambia radicalmente se si rientra al domicilio ogni giorno o ogni settimana:
su un reddito di 50.000 euro, la franchigia di 10.000 euro determina una differenza di 2.300 imposte in più o in meno all’anno.
Come funziona l’imposta sostitutiva del 25%
Un’imposta sostitutiva opzionale è stata introdotta attraverso il decreto Omnibus del 2024: si deve pagare il 25% delle imposte che vengono applicate in Svizzera sui redditi da lavoro dipendente, invece di andare a calcolare l’Irpef con il credito d’imposta.
Possono accedere a quest’opzione i lavoratori residenti entro 20 chilometri dal confine svizzero che non hanno la possibilità di accedere al regime transitorio.
L’importo dovuto deve essere versato entro e non oltre il termine del saldo delle imposte sui redditi: il 30 giugno dell’anno successivo, con la possibilità di una proroga al 31 luglio (ma c’è la maggiorazione dello 0,40%).