A quali regole è necessario stare attenti nel momento in cui si emette una fattura elettronica verso un cliente estero? Quando si intrattengono dei rapporti commerciali con dei clienti oltre confine è necessario applicare una serie di annotazioni obbligatorie sui documenti commerciali, il cui scopo, almeno all’interno dell’Unione europea, è quello di definire quale sia la territorialità dell’imposta tra i soggetti passivi Iva.
Le annotazioni da inserire sono generalmente tre:
- operazione non imponibile, quando vengono effettuate delle cessioni intracomunitarie e delle esportazioni;
- inversione contabile, quando vengono effettuate delle operazioni B2V Ue, ossia il classico reverse charge interno;
- operazione non soggetta, quando si tratta di una fornitura di servizi territorialmente rilevanti al di fuori dell’Italia.
Indice
L’importanza della territorialità per l’Iva
Per gestire in modo corretto le fatture elettroniche verso dei clienti stranieri è importante comprendere come debba essere trattata correttamente l’Iva.
Fattore determinante per non commettere degli errori è stabilire la sua corretta territorialità.
La domanda che è necessario porsi è se l’operazione sia soggetta o meno ad Iva in Italia. Lo è sulla base della localizzazione del fornitore e del cliente, oltre che del luogo nel quale viene svolta l’operazione.
A stabilire quali regole debbano essere applicate è l’articolo 7-ter del Dpr n. 633/72, il quale ha distinto tra:
- i servizi resi ai consumatori finali (B2C);
- i servizi resi ai soggetti passivi Iva (B2B).
Nella maggior parte dei casi i servizi B2B sono soggetti all’Iva nel Paese del cliente, mentre quelli B2C in quelli del paese del fornitore
Esempi pratici
Quando vengono effettuate delle operazioni intracomunitarie (cessione o acquisto di beni o servizi tra soggetti che sono situati in Paesi differenti) devono essere applicate alcune regole per emettere le fatture elettroniche.
Cedere un bene a un cliente francese è un’operazione non imponibile ai sensi dell’articolo 41 del Decreto Legge n. 331/93, purché il bene ceduto sia stato trasferito al di fuori dell’Italia e il cliente sia un soggetto dotato di partita Iva (per verificare che ne abbia una attiva si può utilizzare il Vies).
Quando viene effettuato un acquisto da un’azienda intracomunitaria, l’impresa che ha sede in Italia deve integrare la fattura emessa dal fornitore europeo con l’Iva italiana e deve provvedere a registrarla nel registro degli acquisti e in quello delle vendite.
Quali annotazioni devono essere riportate in fattura
Le fatture elettroniche emesse da contribuenti italiani che espongono degli importi che non sono soggetti a Iva – perché non imponibili o perché esenti – devono riportare per esteso alcune annotazioni, che sono state introdotte dalla Direttiva n. 2010/45/UE e recepite dal nostro ordinamento attraverso il Decreto Legge n. 216/2012.
Operazione non soggetta
L’annotazione operazione non soggetta deve essere utilizzata nelle fatture che riguardano le seguenti operazioni:
- prestazioni di servizi o cessioni di beni che vengono considerate effettuate al di fuori dell’Unione europea;
- prestazioni di particolari servizi che, territorialmente parlando, non sono rilevanti in Italia e che sono state rese a un soggetto extra-Ue, come i servizi resi per un immobile situato in un qualsiasi Paese al di fuori dell’Unione europea;
- cessione di beni che non sono territorialmente rilevanti in Italia, come le merci che sono in transito o depositate in un luogo che è soggetto alla vigilanza della dogana.
Sulla fattura è necessario apporre l’annotazione operazione non soggetta nel momento in cui l’operazione risulta essere fuori campo Iva per dei motivi territoriali.
Non bisogna confonderla con la dicitura non imponibile che si applica alle operazioni nel campo Iva, ma con un’aliquota pari a zero.
Operazione non imponibile
L’annotazione operazione non imponibile deve essere utilizzata per le cessioni all’esportazione, le operazioni assimilate e i servizi internazionali.
Da un punto di vista normativo sono le operazioni regolamentate dagli articoli 8 e 8-bis, 9 e 38-quater del DPR n. 633/72.
Inversione contabile
È necessario utilizzare l’annotazione inversione contabile nei seguenti casi:
- per le operazioni Intra-Ue che non sono soggette a imposte e che sono effettuate verso altri soggetti passivi Iva nell’Unione europea che si auto addebitano l’Iva;
- operazioni interne, per le quali l’Iva è dovuta dal soggetto passivo acquirente, come per l’oro da investimento, per i rottami e per i subappalti in edilizia.
Operazione esente
Rientrano nella dicitura operazione esente le operazioni previste dall’articolo 10 del Dpr n. 633/72, con la sola esclusione di quelle indicate al n. 6, tra le quali ci sono:
- lotto;
- lotterie;
- concorsi pronostici;
- raccolte delle giocate.
In questa fattispecie ci sono ad esempio i servizi funebri in ambito internazionale.
Alcuni errori che si possono commettere
Inserire l’annotazione sbagliata in fattura è un errore ricorrente.
Non soggetta o non imponibile?
Quello più frequente è inserire la dicitura operazione non soggetta al posto di operazione non imponibile. Benché possano sembrare due diciture simili, in realtà sortiscono degli effetti fiscali opposti.
Per le cessioni che vengono fatte all’interno dell’Unione europea deve essere applicata l’Iva italiana, ma è possibile beneficiare dell’aliquota zero, quindi deve essere indicato non imponibile facendo riferimento all’articolo 41 del D.L. 331/93.
Utilizzare non soggetta significa escludere l’operazione dal campo Iva ha una conseguenza pesante: non permette di portare in detrazione l’Iva sugli acquisti effettuati.
Reverse charge
Altro errore che viene commesso di frequente è non inserire l’annotazione inversione contabile o reverse charge alle cessioni B2B verso dei Paesi Ue: l’acquirente dovrà autofatturarsi l’Iva nel suo Paese, ma il meccanismo si blocca completamente nel momento in cui manca la dicitura corretta.
Il cliente potrebbe contestare la fattura, che potrebbe anche non essere considerata valida dall’amministrazione fiscale del suo Paese.
Mancata verifica Vies
Spesso e volentieri, poi, ci si dimentica di verificare la partita Iva del cliente estero dopo aver emesso la fattura.
La verifica Vies deve sempre essere fatta prima o, al massimo, contestualmente all’operazione. Nel caso il codice fornito non dovesse essere valido, è necessario applicare l’Iva italiana.