Per quanto ad alcuni sembri qualcosa di anacronistico, ancora oggi è in vigore in Italia, dopo varie modifiche e ipotesi di rimodulazione, la cosiddetta copia privata, una sorta di tassa del copyright che ciascuno di noi paga, spesso senza saperlo, quando acquistiamo dei device in grado di registrare audio o video.
Più che tassa, è corretto parlare di equo compenso, dal momento che oggi nel nostro Paese va a beneficio di circa 250mila iscritti alle dieci associazioni di categoria che, proprio grazie alla copia privata, vedono tutelato il loro lavoro: musicisti, sceneggiatori, esecutori, interpreti, ecc.
Da tempo le associazioni dei consumatori chiedono al Governo che venga fatta pagare ai grandi produttori di device, come smartphone, tablet e pc, e non ai singoli cittadini. Ma vediamo come funziona.
Indice
Cos’è la copia privata
La copia privata è il compenso che si applica sui supporti vergini, apparecchi di registrazione e memorie in cambio della possibilità di effettuare registrazioni di opere protette dal diritto d’autore. In questo modo ognuno può effettuare una copia. Prima dell’introduzione della copia privata, non era possibile registrare copie di opere tutelate.
In Italia, come nella maggior parte dell’Unione europea, è stata concessa questa possibilità, a fronte di un pagamento forfettario per compensare gli autori e tutta la filiera dell’industria culturale della riduzione dei loro proventi dovuta alle riproduzioni private di opere protette dal diritto d’autore realizzate appunto con vari dispositivi e apparecchi.
L’entità del compenso tiene conto del fatto che sui supporti si possa registrare anche materiale non protetto dal diritto d’autore.
Chi deve pagare la copia privata
Il compenso per copia privata è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, allo scopo di trarne profitto, gli apparecchi di registrazione e i supporti vergini, anche se commercializzati con marchi di terzi.
Nel caso in cui il fabbricante e l’importatore non corrispondano il compenso dovuto, la legge prevede la responsabilità solidale del distributore degli apparecchi di registrazione e dei supporti vergini. Il distributore è chiunque distribuisca, sia all’ingrosso che al dettaglio, in territorio italiano, apparecchi, supporti o memorie assoggettati al compenso per copia privata.
Su quali prodotti si applica la copia privata
Il compenso di copia privata si applica a tutti gli apparecchi di registrazione e a tutti i supporti idonei alla registrazione audio e video.
La legge affida alla SIAE il compito di riscuotere questo compenso, che poi lo ripartisce ad autori, produttori e artisti interpreti. Nonostante lo scontro con la Corte di Giustizia Ue, che la vede in modo diverso.
Chi ha diritto ad usare la copia privata
Almeno in linea teorica, secondo la normativa italiana sulla copia privata hanno la possibilità ed il diritto esclusivo di effettuare una riproduzione senza ottenere una licenza o un consenso preventivo da parte degli autori, produttori e artisti solo e soltanto le persone fisiche. La copia privata deve essere effettuata per i seguenti scopi:
- usi strettamente e schiettamente personali;
- non ci devono essere scopi di lucro;
- non ci deve essere alcun tipo di fine commerciale;
- la riproduzione deve essere effettuata con l’utilizzo di apparecchi e supporti vergini, per i quali sia stato corrisposto il contributo per la copia privata, così come previsto dalla legge.
Nel momento in cui si dovesse venire a verificare una qualsiasi altra condizione, l’eventuale riproduzione di fonogrammi o videogrammi – sempre che non ci sia l’autorizzazione degli autori, degli artisti e dei produttori – prevede la violazione del diritto esclusivo di riproduzione.
Quali prodotti sono esenti
Sono considerati esenti dal compenso:
- apparecchi e supporti di registrazione esportati verso altri paesi;
- apparecchi e supporti di registrazione utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività professionale di diagnostica strumentale in campo medico;
- apparecchi e supporti di registrazione, comprese le consolle per videogioco, nei quali non sia presente o sia stata inibita tecnicamente la funzione di duplicazione di fonogrammi e videogrammi;
- apparecchi e supporti di registrazione utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività professionale di duplicazione di fonogrammi e videogrammi;
- apparecchi e supporti di registrazione ceduti, anche per il tramite di centrali di committenza, alle amministrazioni pubbliche.
Beneficiari del compenso e criteri di ripartizione
Ecco chi beneficia della copia privata e per quale percentuale. Compenso relativo a supporti ed apparecchi di registrazione audio:
- 50% agli autori e loro aventi causa;
- 25% ai produttori di audio;
- 25% agli artisti interpreti o esecutori.
Compenso relativo a supporti ed apparecchi di registrazione video:
- 30% agli autori;
- 70% in tre parti uguali ai produttori originari di opere audiovisive, ai produttori di video, agli artisti interpreti o esecutori (la metà di quest’ultima quota è destinata ad attività di studio e di ricerca e a fini di promozione, di formazione e di sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori).
Come si è evoluta la normativa
Nel 2006 è sorto un contenzioso tra in cittadino italiano e la Universal Pictures, che orbitava proprio intorno all’impossibilità del primo di effettuare una copia di backup dei DVD che aveva legalmente acquistato. Per effettuare questa operazione, sostanzialmente, doveva violare i sistemi anticopia.
Il Tribunale di Milano, nel 2009, ha stabilito – andando a ascavalcare il diritto alla copia privata – che la tutela deve essere destinata esclusivamente alla riproduzione detenuto dai titolari. Andando in quesot modo a cozzare con un diritto che i consumatori pagano con il versamento della tassa.