Mancano pochi mesi alla scadenza del bonus facciate e si parla già di un possibile addio a partire dal 2023. La detrazione del 60 per cento per i lavori di riqualificazione degli edifici vale per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, e senza una eventuale proroga dal 1° gennaio 2023 si dovrà ricorrere ad altri bonus, dal bonus ristrutturazioni del 50 per cento fino all’ecobonus per gli interventi che comportano anche un risparmio energetico.
Bonus facciate, c’è tempo fino al 31 dicembre
Il bonus facciate ha già rischiato di scomparire del tutto alla fine del 2021, poi si è trovato un compromesso nella legge di Bilancio 2022 con una riduzione dell’incentivo dal 90% al 60%.
In attesa di eventuali proroghe che potrebbero arrivare nei prossimi mesi, la misura è destinata a scadere il 31 dicembre 2022. Ci sono dunque ancora pochi mesi a disposizione per usufruire del bonus per i lavori sulle facciate esterne degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali, a patto che siano ubicati nelle zone A e B del dm. 1444/68 o assimilabili.
Bonus facciate, le zone interessate
Ricordiamo che il bonus facciate è previsto per gli edifici che si trovino nelle zone A e B individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici:
- la zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- la zona B include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.
Bonus facciate, i lavori ammessi
Sono ammessi al beneficio gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna. In particolare, la detrazione spetta per gli interventi:
- di recupero o restauro della facciata esterna;
- di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
- di consolidamento, ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi;
- di rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale;
- di sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata;
- sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
- di consolidamento, ripristino, miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento.
Sono detraibili anche le spese riconducibili al decoro urbano:
- grondaie;
- pluviali;
- parapetti;
- cornicioni.
In detrazione si possono portare anche le spese collegate agli interventi che beneficiano del Bonus facciate:
- acquisto materiali;
- progettazione e altre prestazioni professionali connesse: per esempio, perizie e sopralluoghi e rilascio dell’attestazione di prestazione energetica);
- installazione ponteggi;
- smaltimento materiale;
- Iva;
- imposta di bollo;
- diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi;
- tassa per l’occupazione del suolo pubblico.
Bonus facciate, altri lavori ammessi
Sono infine anche ammesse alla detrazione, ma solo se visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, le superfici confinanti con:
- chiostrine;
- cavedi;
- cortili;
- spazi interni; smaltimento materiale;
- cornicioni.
Bonus facciate, i lavori esclusi
Il bonus facciate non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, e quindi cortili, giardini ecc. se visibili solo internamente.