A seguito dei disastri alluvionali che hanno coinvolto l’Emilia Romagna nel corso del mese di maggio e le recenti ondate di maltempo, l’assicurazione per calamità naturali è tornata in primo piano. Sull’argomento si è soffermata anche l’Agenzia delle Entrate con la circolare 14/E del 19 giugno 2023. Attraverso questo documento vengono fornite delle chiare indicazioni per poter accedere alle detrazioni dei premi versati per le assicurazioni contratte contro le calamità naturali.
I contribuenti hanno diritto ad ottenere una detrazione pari al 19% delle spese sostenute per i premi assicurativi, a partire dal 1° gennaio 2018. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che sono coperte unicamente le unità immobiliari residenziali e le relative pertinenze.
Sono molti i dubbi che stanno affliggendo i contribuenti, soprattutto in relazione alle questioni condominiali. I condomini, infatti, si chiedono se sia possibile portare in detrazione la spesa, nel caso in cui l’assicurazione per calamità naturali sia stata stipulata direttamente dal condominio. In questo caso non è possibile dare una risposta valida per tutti i condomini, perché a condizionare la detraibilità o meno dei premi sono molteplici aspetti.
Per poter usufruire delle detrazioni fiscali, i condomini devono rispettare particolari requisiti. Ma vediamo cosa può succedere.
Indice
Assicurazione per le calamità naturali: la detrazione
L’Agenzia delle Entrate, attraverso la circolare 14/E del 19 giugno 2023, ha specificato che i contribuenti possono detrarre un importo pari al 19% delle spese sostenute per i premi assicurativi a partire dal 1° gennaio 2018.
Per poter beneficiare delle detrazioni, l’assicurazione per le calamità naturali deve coprire solo e soltanto le unità immobiliari residenziali con le relative pertinenze. Questo significa che sono escluse le polizze che coprono unicamente le pertinenze e non includono le unità immobiliari residenziali. Non è possibile accedere alle detrazioni per le unità non residenziali.
La detrazione spetta – come prevede l’articolo 15, comma 1, lettera f-bis) – unicamente al contraente la polizza, indipendentemente da chi sia l’effettivo intestatario dell’immobile oggetto dell’assicurazione. L’agevolazione è riferibile al bene, non alla persona.
A costituire una vera e propria data spartiacque è il 1° gennaio 2018. La detrazione del 19% sul premio assicurativo si applica alle seguenti categorie:
- le polizze assicurative che risultano essere state stipulate a partire dal 1° gennaio 2018;
- i rinnovi delle polizze esistenti alle stesse condizioni, purché siano avvenuti successivamente al 1° gennaio 2018. In questo caso i rinnovi sono assimilabili ad un nuovo contratto.
Dalla detrazione fiscale rimangono escluse le polizze pluriennali, che sono state stipulate prima del 1° gennaio 2018. Almeno fino alla loro scadenza naturale.
Le polizze multirischio
La detrazione fiscale per l’assicurazione può essere applicata unicamente alla parte del premio relativo alle garanzie che coprono gli eventi disastrosi. La Legge di bilancio 2018 ha previsto che sia possibile detrarre il 19% della spesa che è stata effettivamente sostenuta.
I contribuenti devono prestare particolare attenzione alle polizze miste o multirischio, al cui interno sono comprese diverse coperture come il furto e gli eventi calamitosi. In questo caso sarà necessario richiedere alla compagnia di assicurazioni di specificare, all’interno del contratto, le quote di premio relative alle singole garanzie.
Questa distinzione diventa di vitale importanza per riuscire ad usufruire della detrazione fiscale per l’assicurazione per calamità naturali. La detrazione potrà essere applicata unicamente alla componente di premio relativa alle garanzie che vanno a coprire gli eventi calamitosi.
Come funziona per il condominio
All’interno della circolare 14/E – più specificatamente a pagina 210 – l’Agenzia delle Entrate ha fornito degli interessanti chiarimenti sulla possibilità, che hanno i singoli di condomini, di detrarre la spesa relativa alla polizza condominiale contro le calamità naturali. Nel documento, l’AdE ha chiarito che le polizze, che sono state sottoscritte dal condominio per garantire il fabbricato, rientrano tra quelle che danno diritto alla detrazione.
Il singolo condomino, però, ha la possibilità di usufruire della detrazione pari al 19% solo e soltanto per la quota del premio che ha sottoscritto. L’amministratore di condominio ha il compito di certificare le diverse quote. In alternativa il condomino deve essere in possesso di una copia della polizza e la documentazione che attesti la quota di premio relativa alla propria unità immobiliare. E che sia stata versata realmente dal contribuente.
L’assicurazione per la calamità naturale sottoscritta dal condominio, segue lo stesso ed identico meccanismo rispetto a quelle sottoscritte individualmente dai condomini. È possibile ottenere la detrazione, infatti, per i premi che siano riferiti alle unità immobiliari residenziali e alle relative pertinenze.
I limiti di detraibilità
Dal 2020, il legislatore ha introdotto una serie di limiti della detraibilità in merito ai premi che i contribuenti versano per le assicurazioni per la calamità naturali. Questi limiti possono essere riassunti in due punti:
- hanno la possibilità di usufruire della detrazione fiscale integralmente i contribuenti che hanno un reddito complessivo fino a 120.000 euro;
- oltre i 120.000 euro di reddito, la detrazione diminuisce gradualmente fino al raggiungimento del reddito massimo di 240.000 euro: oltre questo tetto, la detrazione viene completamente annullata.
I versamenti
I diretti interessati hanno la possibilità di beneficiare della detrazione solo e soltanto se i relativi oneri siano stati versati attraverso dei versamenti bancari, postali o qualsiasi altro sistema di pagamento tracciabile. L’agevolazione fiscale è valida anche per l’anno d’imposta 2023 e deve essere dichiarata utilizzando il codice 43 nel rigo E8/E10 della dichiarazione dei redditi.
Per poter accedere all’agevolazione fiscale, il contribuente è tenuto a conservare i seguenti documenti:
- ricevuta di pagamento dei premi. In alternativa è necessario essere in possesso di una dell’assicurazione attraverso la quale venga certificato il pagamento dei premi, evidenziando la modalità di pagamento tracciabile;
- annotazione presente in fattura, ricevuta fiscale o altro documento commerciale rilasciato dal fornitore del servizio.
Nel caso in cui dovessero mancare questi documenti, il contribuente dovrà essere in possesso di:
- una ricevuta del versamento bancario o postale, della ricevuta della carta di debito o credito, dell’estratto conto, della copia del bollettino postale o del Mav, o delle ricevute di pagamento effettuate tramite PagoPA o delle varie applicazioni via smartphone;
- una copia del contratto di assicurazione o di un’attestazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione, dalla quale risultino i requisiti richiesti per la detrazione.