Il 18 maggio 2026 è fissata un’importante scadenza fiscale che riguarda le locazioni brevi: si tratta del versamento delle ritenute operate sui canoni (o dei corrispettivi incassati o pagati) nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall’art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017.
La scadenza fiscale riguarda i soggetti residenti in Italia che esercitano attività di intermediazione immobiliare, così come riguarda i soggetti che gestiscono portali telematici che, di fatto, rappresentano il punto di incontro fra chi affitta e chi cerca un immobile per un breve periodo.
Indice
Scadenza fiscale per locazioni brevi
L’obbligo riguarda chi nel mese precedente abbia incassato i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve o che siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.
Come specifica l’Agenzia delle Entrate, i soggetti non residenti nel territorio dello Stato adempiono agli obblighi fiscali derivanti dall’art. 4 del D.L. n. 50/2017 tramite la stabile organizzazione operante in Italia, qualora ce l’abbiano, oppure, in mancanza di stabile organizzazione, tramite rappresentante fiscale.
Traduzione: se il soggetto estero ha una sede operativa stabile i Italia, come una filiale, un ufficio o una struttura organizzata che svolge attività economica, allora gli adempimenti fiscali vengono gestiti tramite quella struttura italiana. Se invece il soggetto estero non ha una presenza stabile in Italia, deve nominare un rappresentante fiscale, cioè una persona o società incaricata di gestire per suo conto gli obblighi tributari verso il Fisco italiano.
Come pagare e dove
Il pagamento va effettuato online tramite Modello F24, utilizzando i servizi F24 web o F24 online dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate. Resta sempre aperta la possibilità di rivolgersi ad un intermediario abilitato (Caf, patronato o il proprio consulente di fiducia).
Codici tributo e categorie di contribuenti
Il codice tributo di riferimento è il 1919, che corrisponde alla “Ritenuta operata all’atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve – art. 4, comma 5, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50”.
Per quanto riguarda la voce “tipologie tributi“, bisogna fare riferimento alla categoria “ritenute“.
Queste le categorie dei contribuenti interessate dalla scadenza fiscale del 18 maggio:
- imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, eccetera;
- lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali;
- società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati;
- società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società.
Cosa sono gli affitti brevi
Non fa male ripassare le definizioni. Per il Fisco italiano, una locazione è considerata breve quando:
- il contratto ha una durata massima di 30 giorni;
- è stipulato da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa (cioè senza partita Iva);
- riguarda immobili a uso abitativo situati su territorio italiano.
La disciplina degli affitti brevi è regolamentata dal Decreto Legge n. 50/2017 e successive modifiche.