Il rapporto tra grandi imprese e Fisco italiano compie un ulteriore passo verso la digitalizzazione e la certezza del diritto. Con il provvedimento del 6 luglio 2026 (prot. n. 200904/2026), l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato un atteso aggiornamento delle Linee Guida sul Tax Control Framework (TCF), lo strumento di controllo interno fondamentale per accedere ed essere ammessi al regime di adempimento collaborativo (cooperative compliance).
La novità di maggiore rilievo dell’ultimo provvedimento riguarda l’ingresso formale delle criptovalute all’interno delle mappe del rischio tributario e contabile. L’intervento, frutto del lavoro svolto dal tavolo tecnico congiunto tra l’Amministrazione finanziaria e l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), fornisce agli operatori economici una bussola dettagliata per la classificazione in bilancio, la valutazione e la successiva tracciabilità fiscale delle attività in valuta virtuale.
Un’evoluzione indispensabile, considerando come i digital asset non rappresentino più una nicchia riservata agli investitori retail o alle startup tech, ma siano diventati a tutti gli effetti strumenti di tesoreria, investimento o pagamento utilizzati anche dalle medie e grandi corporazioni.
Indice
Che cos’è l’adempimento collaborativo e come sta cambiando
Istituito con il D.Lgs. n. 128/2015 e profondamente riformato ed esteso dal D.Lgs. n. 221/2023 (in attuazione della Delega Fiscale), il regime di adempimento collaborativo mira a trasformare il confronto tra contribuenti di rilevanti dimensioni e Fisco da un approccio ex post (basato su verifiche e sanzioni) a un’interlocuzione preventiva, costante e trasparente ex ante.
I vantaggi per chi vi aderisce sono molteplici:
- certezza del diritto sulle operazioni a rischio prima della presentazione della dichiarazione;
- procedura abbreviata per gli interpelli con risposta garantita entro 45 giorni;
- sanzioni amministrative ridotte o annullate per le posizioni oggetto di preventiva comunicazione;
- sospensione delle garanzie per i rimborsi delle imposte dirette e indirette.
Per beneficiare di queste tutele, tuttavia, le aziende devono soddisfare precisi requisiti dimensionali (la soglia di fatturato o ricavi è scesa a 500 milioni di euro e passerà a 100 milioni dal 2028) ed essere dotate di un Tax Control Framework (TCF) strutturato e certificato da professionisti abilitati. È proprio nel TCF che si collocano le nuove prescrizioni dell’Agenzia in materia di criptovalute.
Criptovalute nel bilancio aziendale: la qualificazione dell’OIC
Per comprendere la portata delle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, occorre partire dall’inquadramento contabile curato dall’OIC all’interno della scheda tecnica allegata al provvedimento. In assenza di uno specifico principio contabile nazionale dedicato al Fintech, l’OIC applica la disciplina generale dell’OIC 24.
Le criptovalute (come Bitcoin, Ethereum o token similari) vengono definite sotto il profilo economico-giuridico come beni immateriali: ovvero asset privi di consistenza fisica, non monetari e individualmente identificabili.
La loro allocazione negli schemi di Stato Patrimoniale varia a seconda della destinazione economico-aziendale decisa dalla direzione dell’impresa.
Criptovalute come immobilizzazioni immateriali
Se la società acquista valute virtuali con l’intenzione di detenerle in modo durevole (ad esempio come asset di riserva patrimoniale o copertura a lungo termine):
- vengono iscritte al costo storico di acquisizione comprensivo degli oneri accessori;
- le criptovalute non sono soggette ad ammortamento, poiché non si tratta di beni la cui utilità si esaurisce sistematicamente nel tempo (trattamento analogo a quello riservato ai terreni o alle opere d’arte);
- alla chiusura dell’esercizio, la società deve verificare se vi sia una perdita durevole di valore ai sensi dell’OIC 9 (test di svalutazione). Qualora il fair value risulti inferiore al valore di carico, occorre svalutare l’asset, rilevando il minor valore a Conto Economico.
Criptovalute come rimanenze di magazzino (OIC 13)
Se l’impresa detiene criptovalute al solo scopo di scambiarle, venderle o impiegarle nell’ambito della normale attività operativa (es. intermediari, provider di servizi crypto o imprese che incassano frequentemente e convertono valuta):
- vengono iscritte nell’attivo circolante tra le rimanenze;
- la valutazione avviene al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato (fair value) alla data di chiusura dell’esercizio.
La mappa dei rischi fiscali nel TCF
Dopo aver definito la veste contabile dell’operazione, la scheda tecnica congiunta Agenzia delle Entrate-OIC sul rischio da cripto-attività – allegata al provvedimento n. 200904 del 6 luglio 2026 – specifica quali sono i rischi fiscali che il modello di controllo interno aziendale deve necessariamente rilevare e monitorare.
Tra le principali insidie tributarie evidenziate dall’Amministrazione finanziaria figurano:
- il momento dell’effettivo realizzo (plusvalenze e minusvalenze). A livello fiscale, le fluttuazioni di valore puramente contabili (come le svalutazioni da impairment test o i ripristini di valore) non sempre assumono immediata rilevanza ai fini Ires e Irap. Il TCF deve saper isolare i plusvalori o minusvalori meramente valutativi da quelli effettivamente realizzati mediante cessione a titolo oneroso, permutazione con altre cripto-attività o conversione in valuta fiduciaria (fiat);
- volatilità del mercato ed errori di valutazione. La natura altamente volatile dei mercati crypto espone le aziende al rischio di errata determinazione della base imponibile, specialmente nel passaggio da un esercizio all’altro.
- tracciabilità e conservazione delle prove. Il Tax Control Framework deve garantire l’integrità e la reperibilità della documentazione relativa alle transazioni effettuate su piattaforme di scambio (exchange) centralizzate o decentralizzate (DEx), inclusi gli identificativi delle transazioni (txid) e la titolarità dei wallet.
Per rimanere aderenti al regime di adempimento collaborativo, le imprese dovranno dunque aggiornare le proprie matrici dei rischi (Risk and Control Matrix), inserendo controlli procedurali specifici sui processi di tesoreria che gestiscono valute virtuali.
Un punto di riferimento per l’intero tessuto produttivo
Sebbene il provvedimento del 6 luglio 2026 sia formalmente indirizzato ai soggetti che beneficiano (o intendono beneficiare) della Cooperative Compliance, gli addetti ai lavori sottolineano un aspetto determinante: le linee guida pubblicate dall’Agenzia delle Entrate e dall’OIC costituiscono un benchmark interpretativo valido per la generalità delle imprese italiane.
Anche le piccole e medie imprese che adottano i principi contabili nazionali OIC e che possiedono criptovalute in bilancio possono seguire le medesime indicazioni operative per:
- redigere correttamente il bilancio d’esercizio evitando contestazioni in sede di revisione legale;
- applicare correttamente la tassazione sulle plusvalenze e minusvalenze da crypto-asset;
- strutturare una governance fiscale solida in grado di prevenire accertamenti futuri.
In conclusione, la sinergia tra adempimento collaborativo e la regolamentazione sul rischio delle criptovalute dimostra come il Fisco italiano stia cercando di colmare le lacune normative del settore tech. L’obiettivo comune resta quello di eliminare le aree grigie, garantendo certezza operativa alle imprese che intendono innovare senza correre contenziosi con l’Erario.