Acquisti all’estero durante un viaggio, cosa bisogna dichiarare alla dogana in Italia

Entro 430 euro per chi viaggia in aereo o nave e 300 euro via terra gli acquisti restano esenti: oltre la soglia vanno dichiarati e tassati

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

Ogni anno milioni di persone rientrano in Italia dopo un viaggio fuori dai confini comunitari portando nel proprio bagaglio souvenir, oggetti d’abbigliamento, dispositivi elettronici o prodotti locali. Quando si viaggia verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea, il momento del rientro comporta il passaggio attraverso i varchi di frontiera, dove si applicano norme precise in materia tributaria e valutaria. Per evitare sanzioni, dazi imprevisti o il sequestro delle merci, è fondamentale conoscere la normativa vigente e sapere con esattezza quali acquisti all’estero rientrano nelle soglie di esenzione e quali beni sia invece obbligatorio dichiarare alla dogana.

Acquisti all’estero: il quadro normativo

Per comprendere come funziona l’imposizione fiscale al rientro nell’Unione Europea, occorre distinguere chiaramente la provenienza geografica dei beni.

Quando gli spostamenti avvengono tra Stati membri dell’Ue, si applica il principio della libera circolazione delle merci e le imposte vengono assolte al momento dell’acquisto nel Paese di origine. Quando invece si rientra da un Paese terzo (come Stati Uniti, Regno Unito, Svizzera, Giappone o Emirati Arabi), l’ingresso delle merci è disciplinato da una specifica normativa comunitaria.

Il testo di riferimento a livello europeo è la Direttiva 2007/74/Ce, recepita nell’ordinamento italiano dal Decreto Ministeriale n. 32 del 6 marzo 2009. Questa disciplina stabilisce il regime delle franchigie applicabili alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da Paesi terzi.

Il concetto di importazione non commerciale

L’articolo 6 della Direttiva 2007/74/Ce rappresenta il perno su cui si fonda l’intera applicazione delle esenzioni doganali. La norma definisce le condizioni inderogabili affinché un’importazione possa essere considerata esente da dazi e Iva. Secondo l’articolo 6, le importazioni sono considerate prive di carattere commerciale solo se soddisfano tre requisiti fondamentali:

Se un viaggiatore trasporta una quantità elevata di beni identici o confezionati in modo da suggerire la distribuzione commerciale, viene meno il requisito previsto dall’articolo 6. In tali circostanze, l’esenzione cade a prescindere dal valore monetario complessivo della merce.

Le franchigie economiche sul valore complessivo dei beni

L’articolo 7 della Direttiva 2007/74/Ce e il D.M. 32/2009 fissano le soglie di valore entro le quali gli acquisti all’estero sono totalmente esenti dal pagamento dei diritti doganali (dazio e Iva all’importazione), sempre a patto che siano rispettati i criteri di occasionalità e uso personale stabiliti dall’articolo 6.

I limiti di valore entro cui opera la franchigia variano a seconda del mezzo utilizzato per fare ingresso nel territorio nazionale:

Tali importi si riferiscono al valore totale dei beni trasportati nel bagaglio personale di ciascun singolo viaggiatore.

Il principio del singolo bene indivisibile

Un aspetto critico della disciplina riguarda l’applicazione della franchigia ai beni di valore unitario elevato, come orologi, gioielli, borse di alta moda o apparecchi elettronici.

Il divieto di frazionamento del valore

L’articolo 7, paragrafo 3, della Direttiva 2007/74/Ce stabilisce chiaramente che il valore di un singolo articolo non può essere frazionato ai fini dell’applicazione delle soglie di esenzione. La franchigia doganale non opera come una deduzione o una franchigia d’imposta da sottrarre dal prezzo di acquisto.

Di conseguenza, se un viaggiatore rientra in aereo portando un bene unico del valore di 1.000 euro:

Il divieto di cumulo tra più viaggiatori

In base allo stesso principio, due o più persone che viaggiano insieme non possono sommare le rispettive franchigie individuali per coprire il valore di un singolo bene. La franchigia è strettamente personale, mentre la regola dell’indivisibilità si applica all’integrità del singolo articolo.

Limiti quantitativi per alcolici e tabacchi

I prodotti soggetti ad accisa, come gli alcolici e i tabacchi lavorati, non rientrano nel calcolo delle franchigie monetarie in euro, ma sono regolati da limiti quantitativi specifici. Tali esenzioni sono riservate ai soli viaggiatori di età pari o superiore a 17 anni.

Bevande alcoliche

In esenzione da imposte è consentito trasportare:

Tabacchi lavorati (ingresso per via aerea)

Per i viaggiatori che arrivano via aerea, i limiti individuali esenti sono:

Per i viaggi transfrontalieri terrestri, le soglie sui tabacchi sono ridotte in modo significativo per prevenire il contrabbando di confine.

La dichiarazione del denaro contante

Oltre alle merci commerciali o d’uso personale, la normativa sulla circolazione transfrontaliera impone un monitoraggio rigoroso sui movimenti di valuta e strumenti finanziari.

Chiunque entri o esca dall’Italia trasportando denaro contante, titoli di credito o strumenti negoziabili al portatore per un valore pari o superiore a 10.000 euro ha l’obbligo di dichiarare alla dogana l’intero importo.

La dichiarazione deve essere inoltrata telematicamente o consegnata in forma scritta agli uffici doganali al momento del passaggio di frontiera. L’omissione di tale adempimento comporta il sequestro cautelare di una quota del denaro eccedente la soglia e l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Merci sottoposte a restrizioni, divieti e autorizzazioni

Non tutti i beni acquistati fuori dall’Ue possono essere introdotti liberamente nei bagagli, anche se di valore inferiore alle franchigie economiche. Alcune categorie sono soggette a rigidi controlli sanitari o di tutela ambientale.

Prodotti alimentari di origine animale

Per motivi di sicurezza igienico-sanitaria e per prevenire l’introduzione di patogeni nei territori dell’Unione, è vietato portare nel bagaglio personale carne, insaccati, latte e prodotti lattiero-caseari provenienti da Paesi extra-UE, salvo piccolissime eccezioni regolamentate.

Specie protette dalla Convenzione CITES

L’introduzione di beni realizzati con parti di animali o piante protette (come pelli di rettile, avorio, corallo o particolari legni pregiati) richiede la presentazione dei certificati CITES rilasciati dalle autorità competenti. La mancanza di documentazione comporta il sequestro immediato e sanzioni di natura penale.

Prodotti contraffatti

L’acquisto e il trasporto di articoli recanti marchi contraffatti costituisce un reato ed è severamente punito. La merce viene confiscata e al viaggiatore sono irrogate sanzioni amministrative o penali a seconda della gravità del fatto.

Reimportazione di beni personali posseduti prima della partenza

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, della Direttiva 2007/74/CE, il valore del bagaglio personale temporaneamente esportato e reimportato dal viaggiatore non concorre al calcolo delle franchigie per gli acquisti all’estero.

Tuttavia, quando si viaggia con oggetti di valore acquistati in precedenza nell’Unione Europea (come macchine fotografiche, computer, orologi o gioielli), al rientro potrebbe essere necessario dimostrare che i beni non sono stati acquistati durante il soggiorno all’estero. Per evitare contestazioni è consigliabile:

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