SMEI, il Mercato Unico Europeo vuole cambiare pelle

Da oltre trent'anni il mercato unico è la risorsa più importante dell'UE e un trampolino di lancio per le imprese europee. Analizziamo insieme in cosa consiste

Donatella Maisto

Esperta in digital trasformation e tecnologie emergenti

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

Il mercato unico è un trampolino di lancio per le imprese europee, nonché una costante e rilevante disponibilità di prodotti e servizi di qualità a favore dei consumatori.

Tuttavia, nelle recenti crisi, le imprese e i cittadini hanno risentito della chiusura delle frontiere, delle interruzioni dell’approvvigionamento e della mancanza di prevedibilità delle regole, con una conseguente frammentazione dello stesso mercato unico.

Forte perturbazioni stanno incidendo sulla libera circolazione di beni, servizi e persone, generando un incremento dei costi e ritardi e ostacolando la risposta generale ai venti di crisi.

SMEI, di cosa di tratta

Tenuto conto di questo scenario il pacchetto SMEI è espressione concreta delle richieste del Consiglio europeo che, nelle sue conclusioni del 1° e 2 ottobre 2020, ha affermato che “l’UE dovrebbe trarre insegnamenti dalla pandemia di COVID-19 e affrontare la frammentazione, gli ostacoli e le debolezze rimanenti del mercato unico nel far fronte alle situazioni di emergenza”.

Nella sua comunicazione sull’aggiornamento della strategia industriale del maggio 2021 la Commissione ha annunciato che avrebbe presentato uno strumento specifico per garantire la libera circolazione di merci, servizi e persone e più trasparenza e coordinamento in tempi di crisi.

Il Parlamento europeo ha accolto con favore l’intenzione della Commissione di presentare uno strumento per le emergenze nel mercato unico e ha invitato la Commissione a svilupparlo, sotto forma di strumento strutturale giuridicamente vincolante, per garantire la libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi in caso di crisi future.

Prima di presentare la proposta la Commissione ha intrapreso vaste consultazioni, anche pubblicando un invito a presentare contributi, una consultazione pubblica e un’indagine degli Stati membri, oltre a organizzare un ampio seminario con le parti interessate e numerose consultazioni più mirate dei portatori di interessi.

Lo SMEI è, quindi, lo Strumento per le Emergenze nel Mercato Unico, un quadro di governance delle crisi che mira a salvaguardare la libera circolazione di beni, servizi e persone e la disponibilità di beni e servizi essenziali in caso di emergenze future, a beneficio dei cittadini e delle imprese di tutta l’UE e propone un pacchetto di strumenti ben calibrato che consentirà una risposta rapida ed efficace alle crisi.

Se da un lato il Mercato Unico si sia dimostrato la migliore risorsa nella gestione della crisi, la pandemia ha fatto, al contempo, emergere le carenze strutturali che ostacolano la capacità dell’UE di rispondere efficacemente alle situazioni di emergenza in modo coordinato.

Per Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva per un’Europa pronta per l’era digitale “la crisi determinata dal COVID-19 ha chiarito una serie di aspetti: dobbiamo far sì che il nostro mercato unico resti sempre operativo, anche in tempi di crisi. Dobbiamo renderlo più forte. Abbiamo bisogno di nuovi strumenti che ci consentano di reagire rapidamente e collettivamente”.

È necessario che l’Europa sia meglio preparata a eventuali crisi future, soprattutto se si considerano gli effetti persistenti dei cambiamenti climatici e le conseguenti catastrofi naturali, nonché le instabilità economiche e geopolitiche globali. Prepararsi a eventuali crisi future significa in particolare affrontare meglio i nuovi ostacoli alla libera circolazione o le carenze di beni e servizi di rilevanza per le crisi che possono incidere sul funzionamento del mercato unico.

Nuova architettura globale di governance

Lo strumento per le emergenze nel mercato unico propone una nuova architettura globale di governance in funzione del livello dei rischi per il funzionamento del mercato unico.

Lo strumento per le emergenze nel mercato unico integra altre misure legislative dell’UE per la gestione delle crisi, come il meccanismo unionale di protezione civile e le norme dell’UE relative a settori, catene di approvvigionamento o prodotti specifici quali la salute, i semiconduttori o la sicurezza alimentare, per cui sono già previste misure mirate di risposta alle crisi.

Istituisce un quadro di gestione delle crisi equilibrato per individuare le diverse minacce per il mercato unico e assicura il buon funzionamento di quest’ultimo:

Lo SMEI nel dettaglio

Lo SMEI si concentrerà sull’eliminazione degli ostacoli e sulla salvaguardia della libera circolazione di beni, servizi e persone, nonché sulla garanzia della disponibilità di prodotti essenziali sul mercato unico, integrando altri quadri dell’UE e proposte della Commissione recentemente adottate, che stabiliscono misure più mirate su alcuni aspetti della gestione delle crisi o sono pertinenti per settori specifici, ad esempio l’Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA), il piano di emergenza per garantire l’approvvigionamento alimentare e la sicurezza alimentare e la normativa europea sui chip.

Lo SMEI mira a stabilire un’architettura globale di risposta alle crisi che tenga conto dei diversi livelli di impatto sul mercato unico. Si baserà sulle seguenti componenti principali: 

Le misure comprendono:

Attivazione e disattivazione delle modalità di vigilanza e di emergenza

La Commissione, assistita dal gruppo consultivo SMEI, può attivare la modalità di vigilanza nel mercato unico quando stabilisce che i criteri per questa modalità sono stati soddisfatti. A tal fine, dovrebbe adottare un atto di esecuzione della Commissione che attivi la modalità di vigilanza per una durata massima di sei mesi, con possibilità di proroga o disattivazione. L’atto di esecuzione della Commissione sarà soggetto alla procedura d’esame del Comitato, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

La Commissione, assistita dal gruppo consultivo, può inoltre proporre al Consiglio dell’Unione europea di attivare la modalità di emergenza nel mercato unico, se accerta che i criteri sono stati soddisfatti.  L‘attivazione della modalità di emergenza richiede un atto di esecuzione del Consiglio, adottato mediante la procedura di voto a maggioranza qualificata, giustificata dal carattere eccezionale della crisi e dai pertinenti strumenti di risposta alle crisi. La modalità di emergenza dovrebbe quindi essere attivata per un periodo di sei mesi, con possibilità di proroga o disattivazione, a seconda delle circostanze. 

Lo SMEI e la normativa armonizzata sui prodotti per migliorare la risposta alle crisi

Il pacchetto SMEI comprende una proposta di regolamento e una di direttiva che mirano a modificare le norme armonizzate stabilite da una serie di quadri settoriali vigenti dell’UE. Attualmente tali quadri non prevedono la possibilità di derogare alle norme armonizzate in caso di emergenza. Le nuove proposte mirano a introdurre tale possibilità modificando 14 direttive e 5 regolamenti. Tra questi 19 settori di prodotti rientrano, ad esempio, macchinari, fertilizzanti e materiali da costruzione.

Le modifiche che le proposte intendono introdurre ai quadri normativi pertinenti riguardano i seguenti aspetti:

  1. priorità data alla valutazione della conformità dei prodotti designati di rilevanza per la crisi dagli organismi notificati;
  2. possibilità per le autorità nazionali competenti di rilasciare autorizzazioni temporanee per prodotti di rilevanza per la crisi che a determinate condizioni non sono stati sottoposti alle procedure standard di valutazione della conformità;
  3. possibilità per i fabbricanti di allinearsi alle pertinenti norme internazionali e nazionali durante un’emergenza se non sono disponibili norme armonizzate e se le norme alternative garantiscono un livello di sicurezza equivalente;
  4. possibilità per la Commissione di adottare, mediante atti delegati, specifiche tecniche comuni, volontarie o obbligatorie per i prodotti di rilevanza per la crisi;
  5. priorità data alle attività di vigilanza sul mercato relative ai beni di rilevanza per la crisi.

Le proposte saranno ora discusse dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. Dopo l’adozione da parte dei co-legislatori, i regolamenti entreranno in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

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