Bollette luce e gas, la revisione allo studio dell’Arera: tutte le novità

Sul tavolo mensilizzazione bonus gas, erogazione in due o tre fasce ISEE, aggiornamento dei consumi di riferimento e ribasamento del bonus base

Pubblicato: 5 Dicembre 2022 10:43

QuiFinanza

Redazione

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Utilizzo ottimale delle risorse disponibili, semplicità applicativa anche per i venditori, flessibilità rispetto alla volatilità dei prezzi coerenza con le evoluzioni del mercato retail. Questi gli obiettivi alla base della consultazione, che si concluderà il prossimo 14 dicembre, lanciata dall’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera). Al centro vi è la revisione delle modalità e della frequenza di determinazione degli ammontari dei bonus sociali per energia elettrica e gas naturale relativi ai clienti in condizioni di disagio economico, nell’ambito del procedimento avviato con la deliberazione 619/2022/R/com, in vista del prossimo aggiornamento trimestrale delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali previsto per fine dicembre 2022.

Mensilizzazione bonus gas

Nel settore del gas, a seguito dell’adozione del prezzo medio mensile registrato ex-post al PSV (deliberazione 374/2022/R/gas4), ai fini della determinazione dell’ammontare del bonus non è più presente il riferimento alla componente di prezzo a copertura dei costi di approvvigionamento definita secondo una modalità ex-ante che, fino al III trimestre 2022, è stata utilizzata ai fini della definizione del bonus per tutti i titolari di bonus gas, anche se serviti sul mercato libero. Per il IV trimestre 2022 il riferimento utilizzato è stata la previsione, per un orizzonte trimestrale e sulla base delle quotazioni forward, del prezzo all’ingrosso del gas naturale coerente alla determinazione delle condizioni economiche di maggiore tutela per l’energia elettrica. Tuttavia, la volatilità (e quindi le variazioni rispetto a tale previsione) registrata nel mese di ottobre e novembre e quelle previste per il mese di dicembre 2022 – spiega l’Arera – ha evidenziato l’opportunità di prevedere anche la possibilità di aggiornare i bonus all’interno del trimestre, almeno per i mesi invernali in cui si sviluppano maggiori consumi per i clienti gas con uso anche di riscaldamento. Anche se le condizioni economiche di tutela gas sono definite su base ex-post, l’Arera intende continuare a fissare gli importi dei bonus che devono essere applicati ai clienti beneficiari su base ex-ante, al fine di permettere l’immediata erogazione del bonus anche nel caso di emissione della fattura in corso del mese e di semplificare le modalità di fatturazione del medesimo, evitando potenziali ricalcoli per tale importo.

A partire dal I trimestre 2023, l’orientamento dell’Autorità è quello di mantenere la determinazione dei bonus sociali in occasione dell’inizio del trimestre, almeno fino a che le disposizioni sul rafforzamento dei bonus sociali decise dal Governo e dal Parlamento avranno tale orizzonte. In particolare, per il bonus gas, all’inizio di ciascun trimestre verranno presi a riferimento i valori delle quotazioni a termine disponibili per il trimestre in esame, tenendo conto anche dei diversi livelli di consumo atteso (per ciascun “profilo” di bonus) nei singoli mesi del trimestre. Inoltre, l’Autorità intende prevedere anche la possibilità di aggiornare gli ammontari dei bonus gas all’interno del trimestre, con orizzonte mensile, qualora le previsioni utilizzate all’inizio del trimestre si rivelassero significativamente diverse dal prezzo registrato nel corso di ciascun mese del trimestre e/o dalle previsioni aggiornate per i mesi restanti del trimestre. Ciò – sottolinea l’Autorità – deve comunque avvenire nel rispetto degli obiettivi che le disposizioni di legge sul rafforzamento dei bonus sociali indicano all’Autorità e delle risorse disponibili per tale obiettivo. Infine, l’Autorità intende prevedere, nel caso di scostamenti significativi riscontrabili alla fine del trimestre, che l’eventuale differenziale (positivo o negativo) tra i prezzi attesi in base alle previsioni e i prezzi effettivi sia compensato, nei limiti resi possibili dalle risorse disponibili, attraverso l’aggiornamento dei bonus successivi, in un periodo di tempo adeguato. Fino al mantenimento dell’attuale metodo di determinazione delle condizioni economiche di maggior tutela (su base trimestrale ex-ante), l’Autorità non ritiene di modificare la frequenza di determinazione del bonus sociale elettrico.

Aggiornamento dei consumi di riferimento

Per ciascuno dei diversi “profili” dei bonus, i consumi di riferimento sono stati stabiliti all’avvio del sistema dei bonus sociali (2008-2009). Da allora, i consumi medi di energia elettrica e gas per usi domestici si sono ridotti anche grazie alle politiche di promozione dell’efficienza energetica (nuove apparecchiature più efficienti, migliori coibentazioni e quindi minori consumi per riscaldamento, etc.). La serie storica dei valori medi di consumo domestico nel periodo 2010-2021 evidenzia, a livello complessivo, – secondo i dati riportati dall’Arera – una riduzione per il settore elettrico da 2.176 a 2.047 kWh/anno per i consumi medi dei clienti domestici di energia elettrica (residenti e non residenti) e da 911 a 703 smc/anno per i clienti domestici gas. I dati medi riportati – sottolinea l’Autorità – segnalano l’esigenza di un aggiornamento dei profili dei bonus in termini di consumi attribuiti a ciascun profilo; tuttavia, dato che i profili sono differenziati in base alla numerosità dei nuclei familiari e, per il gas, anche in base alle tipologie d’uso e alle zone climatiche, tale aggiornamento richiede di disporre di dati di consumi medio per gruppi di clienti con le medesime caratteristiche di ciascun profilo. Grazie all’integrazione della gestione dei bonus con il SII l’Arera ha potuto analizzare i consumi dei clienti titolari di bonus nel 2021 (dati di consumo 2020) e nel 2022 (dati di consumo 2021).

In sintesi, le analisi effettuate mostrano quanto segue: nel settore elettrico i consumi medi dei tre profili sono inferiori a quelli finora utilizzati, con differenze percentuali relativamente limitate; nel settore gas è stata condotta un’analisi utilizzando il parametro CA (consumo annuo, calcolato secondo quanto previsto dal Testo integrato del settlement gas8); tale analisi confronta i livelli di consumo utilizzati per il profilo per uso cottura e acqua calda sanitaria (ACS) per famiglie fino a 4 componenti (questo profilo da solo rappresenta circa il 40% dei titolari di bonus), mentre denota differenze di una certa rilevanza per i profili corrispondenti agli usi di riscaldamento e per le famiglie con più di 4 componenti.

L’orientamento dell’Autorità è quello di aggiornare i consumi sottostanti ai diversi profili, rispondendo all’obiettivo di utilizzo ottimale delle risorse disponibili. Per il bonus elettrico, applicando le risultanze dell’analisi, che comportano percentuali di riduzione dei consumi sottostanti ai profili comprese tra -4% e -12%, in funzione del numero di componenti del nucleo familiare; per il bonus gas, lasciare inalterato il consumo di 250 smc/anni già utilizzato per il profilo ACS per nuclei fino a 4 componenti (in tutte le zone climatiche) e prevedere per il profilo ACS per famiglie con più di 4 componenti una maggiorazione tra 50 e 100 smc/anno (invece della attuale maggiorazione di 250 smc/anno aggiuntivi); per i profili con uso di riscaldamento, utilizzare le risultanze dell’analisi condotta sul parametro CA, maggiorate onde tenere conto prudenzialmente dell’eventualità di maggiori consumi per inverni freddi; la maggiorazione potrebbe essere compresa tra +5% e +15% rispetto ai dati medi di zona climatica.

Semplificazione dei “profili” dei bonus

Il Disegno di legge di Bilancio 2023 prevede che il bonus sia differenziato in base ai diversi valori delle soglie ISEE. Dal momento che ciò comporta un aumento della numerosità dei profili che i venditori devono applicare in fatturazione, l’Autorità ritiene opportuna una semplificazione della struttura dei profili dei bonus gas. Tale semplificazione, ipotizza l’Arera, potrebbe essere ottenuta, in sede di aggiornamento dei consumi sottostanti, con uno o più di questi accorgimenti: accorpare le zone climatiche D, E e F dal momento che i consumi medi per queste zone climatiche non risultano significativamente diversi sulla base delle risultanze dell’analisi condotta; mantenere la distinzione tra i profili con fino a 4 componenti e con più di 4 componenti solo per gli usi ACS, eliminandola per i profili con uso riscaldamento, dal momento che le risultanze dell’analisi mostrano che i consumi medi per uso di riscaldamento non sono significativamente diversi sulla base del numero di componenti della famiglia; assimilare il consumo di riferimento dei profili per uso “solo riscaldamento” a quello dei profili per “acqua calda sanitaria e riscaldamento”. L’Autorità non intende apportare modifiche al fatto che il bonus, una volta determinato, è applicato per competenza in ragione dei giorni di fatturazione. L’erogazione in misura fissa (e quindi la determinazione di un bonus in termini di “euro pro- die”) comporta vantaggi sul piano dell’efficienza energetica in quanto non comporta alcun disincentivo al contenimento dei consumi.

Ribasamento del bonus base

La disciplina del bonus sociale (sia per il settore elettrico che per il settore gas) prevede che ogni anno il bonus base venga aggiornato in occasione dell’aggiornamento trimestrale per il primo trimestre dell’anno, applicando ai valori in vigore nell’anno n-1 la variazione percentuale della spesa media del cliente domestico tipo. Più in dettaglio, l’articolo 13 dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com prevede quanto segue: per il bonus sociale elettrico, il cliente domestico tipo è quello con tariffa per cliente residente, potenza impegnata di 3 kW e consumo pari a 2700 kWh/anno, servito in maggior tutela, al lordo degli oneri fiscali, registrata nei quattro trimestri antecedenti l’aggiornamento; per il bonus sociale gas il cliente domestico tipo con consumo pari a 1.400 metri cubi standard per anno, servito in regime di tutela al netto degli oneri fiscali registrata nei quattro trimestri antecedenti l’aggiornamento. L’ultimo aggiornamento del bonus base risale alla deliberazione 595/2020/R/com, con effetto sull’anno 2021. Per l’anno 2022, vista la straordinarietà della congiuntura, tale aggiornamento non è stato effettuato, prevedendo invece, il mantenimento (provvisorio) dei valori dei bonus sociali del 2021, a cui si sommano le componenti compensative integrative (CCI). L’orientamento dell’Autorità è che l’aggiornamento del bonus base andrà effettuato qualora non siano rinnovate le disposizioni di legge per il rafforzamento del bonus sociale, anche in corso d’anno (e quindi non necessariamente in occasione dell’aggiornamento per il I trimestre dell’anno); l’aggiornamento del bonus base sarà effettuato riferendosi alla spesa del cliente domestico tipo media dell’intero ultimo anno disponibile al momento di tale aggiornamento. Inoltre, l’Autorità è orientata a introdurre per il bonus base gas, dopo il ribasamento, una forma di ripartizione nel corso dell’anno che tenga conto della stagionalità dei consumi domestici (per i profili con uso di riscaldamento).

Erogazione in due o tre fasce ISEE

Nel caso che il disegno di legge di bilancio venga approvato nello stesso testo in corso di presentazione alle Camere, l’Autorità dovrà valutare tra due ipotesi: articolare il bonus in tre fasce di ISEE o in due fasce. Nel primo caso, fatto 100 il livello del bonus per i clienti con ISEE fino al nuovo livello derivante dall’imminente aggiornamento della soglia di 8265 euro (“prima soglia”), l’Autorità potrebbe considerare un livello di bonus pari a 70-80 per i clienti con ISEE compreso tra la “prima soglia” e 12mila euro, ridotto a 50-60 per i clienti con ISEE compreso tra 12mila e 15mila euro. Nel secondo caso, potrebbe essere adottata una modulazione pari a circa 60-70 per i clienti tra la “prima soglia” e i 15mila euro. L’attuale soglia ISEE di 8265 euro e` soggetta ad aggiornamento in base all’inflazione ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 dicembre 2016: “con cadenza triennale l’Autorità aggiorna il valore ISEE, arrotondato al primo decimale, sulla base del valore medio dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento”. L’aggiornamento relativo al triennio 2020-2022 – fa sapere l’Arera – verrà effettuato prima del 31 dicembre 2022.

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