Le telecamere installate dai Comuni per la sicurezza urbana non possono essere utilizzate per fare multe. È questo il principio ribadito dal Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento del 14 maggio 2026. L’Autorità richiama infatti gli enti locali al rigoroso rispetto del vincolo di finalità nel trattamento delle immagini raccolte sulla pubblica via.
Molte amministrazioni, infatti, tendono a impiegare i sistemi di videosorveglianza anche per finalità diverse da quelle originarie, in particolare per accertare infrazioni al Codice della strada. Una prassi che, secondo l’Autorità, non è consentita in assenza di una specifica base giuridica.
Quando il filmato diventa prova
Il provvedimento nasce da un caso concreto che ha coinvolto il Comune di Reggio Calabria. L’ente aveva utilizzato le immagini di una telecamera urbana per:
- ricostruire la dinamica di un incidente stradale;
- individuare le responsabilità dei conducenti;
- contestare una violazione del Codice della strada;
- trasmettere il filmato alla Motorizzazione civile.
Un utilizzo apparentemente logico sul piano operativo, ma ritenuto illecito dal Garante. Il Comune è stato quindi ammonito, anche se la collaborazione durante l’istruttoria ha evitato sanzioni più pesanti.
Il punto chiave è che le telecamere urbane non sono strumenti “multiuso”: secondo il Garante, la possibilità tecnica di un trattamento non ne legittima automaticamente l’utilizzo.
Il limite che i Comuni non possono superare
Alla base della decisione c’è uno dei principi fondamentali del GDPR: la limitazione della finalità. Le telecamere installate sulla pubblica via per la sicurezza urbana hanno uno scopo preciso, che non può essere esteso arbitrariamente.
In particolare, queste tecnologie sono autorizzate per:
- prevenire reati;
- contrastare fenomeni di criminalità diffusa e predatoria;
- tutelare la sicurezza pubblica.
Di conseguenza, le immagini raccolte non possono essere riutilizzate per finalità diverse, come l’accertamento di violazioni amministrative, se manca una norma che lo consenta esplicitamente.
Il Garante sottolinea un passaggio cruciale: l’utilità del filmato non basta. Anche se questo permette di chiarire un incidente o individuare un responsabile, l’utilizzo resta illegittimo se esce dal perimetro per cui sono state raccolte.
Quando le immagini possono essere utilizzate
Il divieto non è assoluto. Il Garante introduce una distinzione netta tra ambito amministrativo e penale. Le immagini possono essere utilizzate quando emergono profili penalmente rilevanti, ad esempio in presenza di reati connessi a un incidente stradale. In questi casi, il trattamento dei dati risponde a esigenze di giustizia e di accertamento dei fatti. Diversamente, se l’episodio integra esclusivamente una violazione amministrativa, come nel caso esaminato, l’utilizzo dei filmati non è consentito.
Stop anche alla trasmissione dei dati ad altri enti
Un ulteriore passaggio riguarda la circolazione dei dati tra amministrazioni. Il Comune aveva inviato il filmato alla Motorizzazione civile per valutare una revisione della patente.
Anche questa operazione è stata giudicata illecita. Il motivo è semplice: non esiste una norma che autorizzi tale comunicazione. Il principio ribadito dal Garante è che i dati non possono essere condivisi liberamente tra enti pubblici, che ogni trasmissione deve essere espressamente prevista dalla legge e che la cooperazione amministrativa non superi i limiti della normativa privacy.