Requisiti e procedure per ottenere la disoccupazione agricola

La disoccupazione agricola è un sussidio dedicato ai lavoratori del settore agricolo che presentano determinati requisiti: ecco quali

Pubblicato: 24 Ottobre 2019 10:27Aggiornato: 8 marzo 2024 09:13

Alessandra Di Bartolomeo

Giornalista di economia

Giornalista esperta di risparmio, ha maturato una vasta esperienza nella divulgazione di questioni economiche.

Gli impiegati nel settore agricolo possono ottenere un’indennità di disoccupazione, riservata ad alcuni lavoratori con contratto a tempo determinato e indeterminato, in possesso dei requisiti indicati dalla normativa di riferimento. In particolare si può ottenere un sussidio fino al 40% della retribuzione percepita, presentando la domanda entro il 31 marzo dell’anno successivo. Ecco nel dettaglio come funziona la disoccupazione agricola, a chi spetta e come presentare la richiesta.

Cos’è la disoccupazione agricola?

Tutti i lavoratori del settore agricolo, come previsto dalle normative di legge, hanno diritto a un’indennità durante i periodi in cui non svolgono l’attività. Si tratta in particolare della disoccupazione agricola, un sostegno economico che permette di ricevere un reddito per i mesi di inattività, purché la condizione di inoccupazione sia involontaria e indipendente da altre motivazioni. L’assegno viene erogato in un’unica soluzione dall’INPS, al contrario di quanto avviene con altre forme assistenziali.

Requisiti per la disoccupazione agricola: a chi spetta?

Per ottenere la prestazioni per la disoccupazione agricola, secondo le modalità indicate dal regolamento di riferimento, è necessario essere inquadrati come operai agricoli e risultare iscritti agli elenchi nominativi del settore. Questo assegno di sostegno al reddito può essere richiesto soltanto se in possesso di alcuni requisiti, tra cui quelli principali sono:

Nello specifico, gli operai agricoli impiegati con contratto a tempo indeterminato non devono risultare occupati tutto l’anno, ma soltanto in parte di esso. Per gli operai a tempo determinato, invece, non esistono particolari restrizioni. I piccoli coloni invece sono quei lavoratori, del settore agricolo o dell’allevamento, che prestano servizio come soci per non più di 120 giornate durante l’anno. I compartecipanti familiari sono i parenti del titolare, che aiutano l’impresa tramite servizi di manodopera.

Dettagli sui proprietari di imprese modeste e piccoli coltivatori

Per quanto riguarda i piccoli coltivatori, proprietari di imprese agricole di modeste dimensioni, possono ricevere l’indennità coloro che sono iscritti agli elenchi nominativi di categoria, integrando la contribuzione fino a 51 giornate tramite versamenti personali volontari. Per usufruire della disoccupazione agricola è necessario inoltre avere almeno due anni d’anzianità di servizio, risultando titolari di un’assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Questa condizione si può ottenere iscrivendosi alle liste agricole di settore, oppure avendo prestato un’attività come lavoratori dipendenti, anche se all’interno di un’impresa non agricola, in merito agli ultimi due anni prima della richiesta (disoccupazione involontaria ASPI). Infine sono obbligatorie 102 giornate contributive, che bisogna aver maturato nel biennio precedente l’inoltro della domanda, con l’eventuale considerazione di periodi di maternità e di congedo parentale.

A chi non spetta l’indennità di disoccupazione agricola

Non tutti possono richiedere l’indennità agricola di disoccupazione, infatti la normativa di legge prevede una serie di esclusioni. Ad esempio non possono accedere alla misura i seguenti lavoratori:

Le persone che presentano dimissioni in maniera volontaria possono comunque accedere, qualora si tratti di un licenziamento per giusta causa. Possono accedere all’indennità anche i lavoratori (padri e madri) che terminano l’attività lavorativa durante il periodo immediatamente successivo al parto e i pensionati purché il pensionamento sia arrivato nell’anno in corso.

Gli iscritti alla Gestione separata o autonoma, invece, rientrano se il numero delle giornate d’iscrizione è inferiore a quello dei giorni di servizio prestati come lavoratori dipendenti.

Disoccupazione agricola: giornate massime e importo

Gli aventi diritto a ricevere l’indennità possono ottenere un numero di giornate massime per la disoccupazione agricola pari a 365, in base a quelle effettivamente lavorate. Dal conteggio è necessario togliere le giornate in cui il lavoratore è stato impiegato, sia nel settore agricolo che in altri ambiti, quelle dedicate ad attività lavorative in proprio, i periodi di malattia, di infortunio, di maternità, quelli passati all’estero e interessati da altri tipi di indennizzi di vario genere.

L’importo dell’assegno di disoccupazione agricola corrisponde al 40% della retribuzione percepita, come indicato dal proprio contratto di lavoro. Per i primi 150 giorni non vengono applicate trattenute, mentre per quelli successivi è necessario considerare un’aliquota del 9%, per il contributo al fondo di solidarietà. I lavoratori a tempo indeterminato non sono soggetti alla trattenuta, tuttavia percepiscono un assegno pari al 30% della retribuzione.

Come accennato in precedenza, il pagamento viene effettuato dall’INPS in un’unica soluzione, tramite accredito diretto sul proprio conto corrente bancario, libretto postale, conto corrente postale oppure su una carta prepagata con Iban. In alternativa è possibile richiedere l’indennizzo con un bonifico, da ritirare presso un ufficio postale di zona. In questo caso bisogna presentare un documento d’identità valido, il proprio codice fiscale e il modulo di avviso inviato dall’INPS via posta.

Come richiedere la disoccupazione agricola

Una volta in possesso dei requisiti, per ricevere la disoccupazione agricola bisogna presentare la domanda online, utilizzando i servizi telematici dell’INPS, rivolgendosi ai patronati, oppure chiamando il Contact Center dell’Istituto di previdenza sociale, tramite il numero 803 164 da fisso mentre da mobile allo 06 164 164. La scadenza è fissata al 31 marzo dell’anno successivo, rispetto a quello di riferimento per l’indennità maturata. Qualora l’avente diritto dovesse risultare defunto, i familiari possono inoltrare la richiesta rispettando i medesimi termini.

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