Buone notizie per i pensionati: nelle pensioni in pagamento a partire da oggi, mercoledì 2 novembre, ci sono diversi aumenti che fanno incrementare gli importi degli assegni.
Scatta infatti a novembre la seconda tappa della rivalutazione anticipata delle pensioni per sostenere i redditi dei pensionati contro il caro-energia. E sempre a novembre arrivano i 150 euro di una tantum previsti dal decreto Aiuti ter per i titolari di assegni previdenziali fino a 20mila euro.
Indice
Pensioni, gli aumenti di novembre
L’Inps ha già applicato l’aumento del 2% per i titolari di trattamenti pensionistici e prestazioni assistenziali con un importo mensile totale non superiore a 2.692 euro lordi nella rata di ottobre. Il pagamento proseguirà sui rati di pensione di novembre, dicembre e sull’eventuale tredicesima mensilità.
È quanto segnala l’Inps a proposito della perequazione, la rivalutazione annuale degli importi pensionistici per adeguarli all’aumento del costo della vita e proteggere il loro potere d’acquisto. Con la rata di dicembre sarà applicato, anche a coloro che non l’hanno ricevuto a novembre, il conguaglio per la perequazione definitiva per l’anno 2021 (il coefficiente 2021 si applica sulle pensioni in pagamento del 2022). Gli aumenti previsti saranno compresi tra 10 e 52,44 euro al mese. Ad essere interessati dall’incremento del 2% delle pensioni sono circa 11,5 milioni di cittadini.
L’attribuzione della perequazione definitiva per l’anno 2022 (pari allo 0,2%) viene, dunque, anticipato a novembre; l’incremento del 2% partirà invece dal mese di ottobre.
Da gennaio 2023 scatterà poi la rivalutazione per tutti gli aventi diritto in base ai dati sull’inflazione del 2022, che si prevede in forte crescita.
Con la rata di novembre, infine, è stata posta in pagamento l’indennità una tantum di 150 euro prevista dal decreto Aiuti ter per i titolari di pensione, di trattamenti di natura assistenziale o di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 e con un reddito assoggettabile ad Irpef per l’anno 2021 non superiore a 20 mila euro.
Che cos’è la perequazione
È la rivalutazione annuale degli importi pensionistici per adeguarli all’aumento del costo della vita e proteggere il loro potere d’acquisto. Questa revisione ha l’obiettivo di proteggere il potere d’acquisto delle pensioni rispetto all’aumento del tasso di inflazione. La perequazione viene applicata a tutte le tipologie di trattamento pensionistico erogate dalla previdenza pubblica.
Solitamente la perequazione viene applicata nel mese di gennaio di ogni anno, sulla base degli incrementi dell’indice annuo dei prezzi al consumo accertati dall’Istat. Ad esempio, per l’anno in corso la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni è stata attribuita in via provvisoria nella misura dell’1,7% dal 1° gennaio 2022.
La rivalutazione delle pensioni non può superare un certo limite, per evitare di rappresentare un costo eccessivo per lo Stato e per tale motivo, oltre una certa soglia, è applicata in maniera parziale.
A chi spetta la perequazione
La perequazione spetta a chi riceve le pensioni erogate dalle seguenti gestioni Inps:
- Gestione pubblica;
- FPLD (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti);
- Gestione dei lavoratori autonomi;
- Gestione sostitutive, esonerative, esclusive, integrative ed aggiuntive;
- Prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle pensioni a carico del fondo clero ed ex ENPAO (CL, VOST), dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente;
- Prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri;
- prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127–CRED27, 128–COOP28, 129–VESO29, 143–APESOCIAL, 198-VESO33, 199-VESO92, 200-ESPA), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata;
- Pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano stati utilizzati tutti i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dall’articolo 1, comma 195, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Quando si applica
La perequazione si applica a:
- Pensioni dirette e ai superstiti, anche integrate al trattamento minimo;
- Trattamenti erogati dall’assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi;
- Fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi e aggiuntivi.
La perequazione viene anche applicata sulle:
- Pensioni di inabilità e sull’assegno mensile di assistenza;
- Pensione per sordi e per ciechi.
Quando non si applica
Non è invece applicata su:
- Indennità di accompagnamento;
- Indennità per ciechi parziali;
- Indennità per ciechi assoluti;
- Indennità di comunicazione;
- Indennità di frequenza;
- Indennità di talassemia.
Pensioni, gli aumenti per fasce di importo
Ad essere interessati dall’incremento del 2% delle pensioni sono circa 11,5 milioni di cittadini. Gli aumenti previsti saranno compresi tra 10 e 52,44 euro al mese così ripartiti per fasce:
- da 0 euro a 2.097,40 euro, incremento massimo di 41,95 euro;
- da 2097,41 euro a 2.621,75 euro, incremento di ulteriori 9,44 euro;
- da 2621,76 euro a 2.692,00 euro, incremento di ulteriori 1,05 euro;
- da 2692,01 euro a 2744,44 euro per gli importi di pensione compresi in questa fascia opera la cosiddetta clausola di salvaguardia ovvero l’incremento viene attribuito come differenza tra l’importo della pensione e il limite di 2744,44 euro (clausola di salvaguardia).
Pensioni, bonus una tantum di 150 euro
Il decreto Aiuti ter ha previsto una indennità una tantum di 150 euro a favore dei pensionati residenti in Italia con un reddito non superiore a 20 mila euro. L’indennità è corrisposta d’ufficio ai pensionati con la mensilità di novembre.
La voce di cedolino che segnala l’attribuzione dell’indennità una tantum è IND. UNA TANTUM D.L. AIUTI TER. Tale indennità non è imponibile ai fini fiscali e non rileva per la corresponsione di altre prestazioni previdenziali ed assistenziali.