L’Inps ha fornito le istruzioni operative per la presentazione delle domande per l’indennità mensile di accompagnamento alla pensione (di vecchiaia o anticipata) per le aziende che fanno ricorso al contratto di espansione.
Le indicazioni sono contenute nel messaggio n. 2419/2021 insieme al calcolo dell’indennità mensile di accompagnamento alla pensione per il personale, aderente all’esodo, che si trovi a non più di cinque anni dal raggiungimento dei requisiti pensionistici.
Si tratta di adempimenti procedurali riferiti all’inedito scivolo pensionistico introdotto in via sperimentale dal decreto Crescita per gli anni 2019-2020 e prorogato dall’ultima legge di Bilancio fino al 2021.
Indice
Cos’è il contratto di espansione
Il contratto di espansione è stato introdotto nel 2019 dal decreto Crescita per le aziende con più di 1.000 dipendenti che intendano effettuare riorganizzazioni -ristrutturazioni e stipulino un accordo sindacale presso il Ministero.
Lo strumento prevede la concessione di cassa integrazione straordinaria e agevolazioni per l’esodo anticipato dei dipendenti più vicini alla pensione, a fronte di un piano di assunzioni di giovani anch’esse agevolate: un modo per favorire la staffetta generazionale.
La circolare dell’Inps ricorda che l’accesso al trattamento di agevolazione all’esodo , solo nel 2021 è esteso anche:
- ad aziende che contano almeno 250 unità (calcolate complessivamente in caso di reti di imprese stabili);
- ad aziende con almeno 500 dipendenti.
Oltre alla riqualificazione del personale già assunto (“pagata” dallo Stato con la cassa integrazione), il contratto di espansione garantisce anche uno scivolo pensionistico di 60 mesi a dipendenti ormai prossimi alla pensione. Lo scivolo è accessibile sia a chi ha maturato il diritto alla pensione “anticipata”, sia a chi ha almeno 62 anni e non vorrebbe lavorare fino ai 67.
Contratto di espansione, la procedura
I datori di lavoro dovranno utilizzare questi due canali per ogni adempimento:
- il Cassetto previdenziale aziendale per inoltrare l’accordo siglato propedeutico al riconoscimento della prestazione utilizzando il seguente oggetto “Contratto espansione 41 – 5 bis dlgs 148/2015“, e, quindi, formulare la “richiesta di accreditamento e variazione dell’indennità mensile di cui all’art. 41, comma 5-bis, del dlgs 148/2015” (mod. SC96) disponibile sul sito Inps nella sezione moduli.
- il PRAT (Portale delle prestazioni atipiche) per la gestione del piano di esodo indicando il personale o il delegato individuato dall’azienda ad operare sull’applicativo.
I datori di lavoro devono trasmettere alla struttura Inps territorialmente competente la copia del contratto di espansione sottoscritto presso il Ministero del Lavoro ed il modulo di Richiesta di accreditamento e variazione dell’indennità mensile, allegando la domanda di autorizzazione all’accesso al PRAT.
L’Inps accerta il rispetto del requisito dimensionale dell’azienda che, come noto, deve risultare non inferiore a 250 unità (in realtà 100 ai sensi della recente modifica operata dall’articolo 39 del dl n. 73/2021) nel semestre antecedente la data di sottoscrizione del contratto di espansione. Se l’esito è positivo l’Istituto ne dà riscontro all’azienda attribuendo il codice di autorizzazione “9J”. Nella verifica del requisito dimensionale l’INPS spiega che si considerano tutti i dipendenti della stessa azienda (ancorché con più matricole) ed anche di aziende diverse nell’ipotesi di aggregazione di imprese stabili con un’unica finalità produttiva o di servizi.
A quel punto si presenta domanda vera e propria almeno 90 giorni prima dell’avvio della prestazione per il primo lavoratore interessato dal piano di esodo. Si tratta del trattamento che, per il lavoratore, costituisce l’accompagnamento alla pensione.
Nella sezione Calcolo importo e lettere di certificazione si effettua il calcolo automatico sulla base della contribuzione accreditata al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Il provvedimento di liquidazione, con la decorrenza, la scadenza e l’importo lordo mensile spettante, viene infine inviato al lavoratore beneficiario.
Contratto di espansione, l’indennità
L’indennità è corrisposta dall’Inps al lavoratore sulla base della contribuzione accreditata al momento della cessazione del rapporto di lavoro (si utilizzano i medesimi meccanismi di calcolo delle pensioni). Non essendo una pensione (al pari dell’isopensione) la prestazione, erogata per 13 mensilità, segue la tassazione dei redditi da lavoro dipendente, non c’è perequazione annuale né spettano gli ANF ed è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente/autonomo.
Non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021. Per l’accesso alla pensione vera e propria il lavoratore deve presentare domanda di pensione in tempo utile, cioè nelle vicinanze della scadenza dell’indennità mensile.