NASpI: compatibilità con altri redditi di lavoro subordinato

Indennità Naspi e casi di compatibilità con reddito da lavoro subordinato

Pubblicato: 23 Aprile 2018 09:59Aggiornato: 28 Novembre 2023 11:58

Associazione Giovani Consulenti del Lavoro di Pavia

Consulenti del lavoro

Dal 2015, anno in cui è stata introdotta l’indennità di disoccupazione NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha pubblicato una serie di circolari e messaggi per chiarire quando un soggetto disoccupato può conservare il diritto a tale prestazione economica se iniziasse una nuova attività di lavoro subordinato.

Di seguito verranno analizzate le principali casistiche in cui i redditi di lavoro dipendente sono compatibili o meno con l’indennità NASpI e le conseguenze sul diritto alla riscossione della stessa quali decadenza, sospensione e riduzione.

Mentre la decadenza comporta l’interruzione definitiva dell’erogazione della prestazione economica dal momento in cui si verifica l’evento che la determina, la sospensione ne comporta l’interruzione momentanea per il solo periodo interessato.

Qualora il soggetto in stato di disoccupazione inizi un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato, lo stesso perde definitivamente il diritto alla NASpI.

Lo stesso accade se il percettore di tale indennità viene assunto con un contratto di lavoro dipendente superiore a sei mesi e produce un reddito annuale superiore a quello minimo stabilito ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione pari a 8.000 euro, escluso da imposizione.

Diversamente, se il nuovo rapporto di lavoro è inferiore a sei mesi, anche se svolto all’estero, l’indennità viene sospesa d’ufficio per tutto il periodo di lavoro. L’Istituto provvederà a riprendere i pagamenti della NASpI al termine del contratto e per il periodo residuo spettante.

Nel caso in cui dal nuovo rapporto di lavoro subordinato derivi un reddito annuale inferiore al reddito minimo, escluso da imposizione, la prestazione viene ridotta ed è pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo tra l’inizio del contratto e la data di fine erogazione dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.

La stessa riduzione è prevista se il titolare dell’indennità ha in essere due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale purchè il reddito complessivo non superi quello massimo consentito per il mantenimento dello stato di disoccupazione.

E’ importante sottolineare l’obbligo di effettuare la comunicazione all’INPS del reddito annuo previsto, entro 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, pena la decadenza dal diritto alla percezione dell’indennità.

Infine, si ricorda che il nuovo contratto di lavoro non deve essere stipulato con il datore di lavoro o l’utilizzatore (in caso di somministrazione) o con società collegate o controllate per i quali il soggetto lavorava alla cessazione del rapporto di lavoro che ha determinato lo stato di disoccupazione.

 

A cura di Claudia Garretta
Consulente del Lavoro
Associazione Giovani Consulenti del Lavoro Pavia

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