Il 2026 è testimone di un aumento degli importi delle cosiddette indennità erogate dall’Inps per malattia e maternità-paternità, nonché per le tutele contro la tubercolosi, con un adeguamento legato agli aggiornamenti annuali delle retribuzioni di riferimento.
La circolare n. 47 del 21 aprile fissa infatti nuovi valori economici e limiti su cui vengono calcolate le prestazioni, con effetti diretti su lavoratori dipendenti e autonomi. Non si tratta di una nuova misura, ma di un riequilibrio annuale che incide direttamente sugli importi percepiti dai contribuenti.
Dalla maternità al congedo parentale, cosa cambia nel 2026
Nella circolare sono indicati dunque gli importi da prendere a riferimento, per l’anno in corso, per varie prestazioni:
- maternità e paternità;
- assegno di maternità dei Comuni;
- assegno di maternità dello Stato per i lavoratori atipici e discontinui;
- congedo parentale;
- assegni per il nucleo familiare;
- malattia e degenza ospedaliera per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata.
Per comprendere meglio cosa vuol dire nel concreto, si sappia che ogni anno l’Inps rimodula le retribuzioni medie e convenzionali utilizzate per calcolare le indennità destinate ai lavoratori. E lo fa considerando fattori come il minimale di retribuzione giornaliera, i valori di riferimento per categorie specifiche e i parametri per il calcolo delle prestazioni.
Questi elementi servono a determinare l’importo finale delle indennità. Quando uno o più fattori sono rivisti in aumento, cresce automaticamente anche la prestazione economica riconosciuta.
I valori di riferimento Inps per il 2026
Andiamo ora a considerare i valori di riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche relative a malattia, maternità-paternità e tubercolosi diversificate per categoria di lavoratori.
- Lavoratori soci di società e enti cooperativi: minimo giornaliero di 58,13 euro;
- lavoratori agricoli a tempo determinato: minimo giornaliero di 51,70 euro;
- compartecipanti familiari e piccoli coloni: in attesa della definizione dei redditi applicabili nel 2026, si considera in via temporanea il valore dell’anno precedente pari a 65,19 euro;
- lavoratori domestici e familiari: retribuzioni convenzionali orarie da 6,20 a 11,70 euro, in base all’orario e al salario effettivo, ma sempre per rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
Il fronte variegato dei lavoratori autonomi prevede sottoinsiemi con diversi valori economici di riferimento. Parliamo di artigiani, commercianti, coltivatori diretti, pescatori con un minimo giornaliero che spazia da 32,30 a 58,13 euro, a seconda della categoria. Ecco di seguito una rappresentazione schematica delle specifiche principali prese in esame dall’Inps.
- Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali: minimo giornaliero di 51,70 euro;
- artigiani e commercianti: minimo giornaliero di 58,13 euro;
- pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne: minimo giornaliero di 32,30 euro.
Indennità tubercolosi, gli importi aggiornati
La circolare dell’Istituto di previdenza riguarda anche le indennità legate alla tubercolosi, che vengono aggiornate con criteri specifici. Si tratta di prestazioni collegate all’andamento del trattamento minimo delle pensioni e rivalutate annualmente. Per il 2026, gli importi risultano in aumento, anche se in misura contenuta, in linea con gli adeguamenti Istat.
L’indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati passa da 15,80 euro a 16,02 euro. È la misura base riconosciuta durante il periodo di assistenza antitubercolare. L’importo dell’assegno di cura e di sostentamento aumenta invece da 106,22 euro a 107,71 euro. Questo assegno è destinato a chi necessita di un supporto continuativo, anche al di fuori delle fasi acute della malattia.