L’Inps ha aggiornato gli importi di riferimento per il calcolo dell’indennità di malattia spettante ai lavoratori agricoli. Con la circolare n. 75 del 17 luglio 2026, l’Istituto ha recepito le nuove retribuzioni medie giornaliere stabilite dal ministero del Lavoro, dopo di che ha pubblicato i nuovi valori da utilizzare per le prestazioni dovute nel corso del 2026.
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Indennità malattia in agricoltura, quanto spetta nel 2026
Nel settore agricolo, l’ammontare dell’indennità spettante in caso di malattia non dipende solo dai parametri stabiliti annualmente dall’Inps, ma anche dalla categoria di appartenenza del lavoratore.
Per la maggior parte dei braccianti e degli operai agricoli, l’indennità viene calcolata come percentuale della paga giornaliera. A questi spetta:
- il 50% della retribuzione media per i primi venti giorni di malattia;
- il 66,66% dal ventunesimo giorno in poi.
In ogni caso, la legge prevede che la retribuzione usata come base di calcolo non possa scendere sotto una soglia minima giornaliera, fissata per il 2026 a 51,70 euro.
Le regole cambiano invece per particolari figure del mondo agricolo, come i piccoli coloni e i compartecipanti familiari. Per questi lavoratori l’importo dell’assegno di malattia non si calcola sullo stipendio effettivamente percepito, ma sui cosiddetti salari medi convenzionali, ovvero tabelle di retribuzione teorica fissate ogni anno a livello provinciale con un apposito decreto ministeriale.
I salari medi convenzionali stabiliti per ciascuna provincia variano da un minimo di 66,80 euro a un massimo di 91,32 euro al giorno. Per esempio:
- a Trento il salario medio convenzionale è pari a 91,32 euro al giorno;
- a Como e Lecco è stato fissato a 89,17 euro al giorno;
- a Foggia è pari a 88,16 euro al giorno;
- a Torino corrisponde a 86,92 euro al giorno;
- a Palermo è pari a 77,28 euro al giorno.
Per identificare la cifra spettante per una specifica provincia, occorre individuare l’importo riportato nella colonna “retribuzione in euro” dell’Allegato n. 1 della Circolare INPS n. 75/2026.
Poiché questi importi ufficiali per il 2026 sono stati definiti a metà anno, chi si è ammalato nei primi mesi ha ricevuto un pagamento provvisorio basato sui dati dell’anno precedente. Con l’aggiornamento delle tabelle redatto dall’Inps (arrivato con la circolare del 17 luglio 2026), l’ente previdenziale provvederà a ricalcolare i pagamenti e ad erogare gli eventuali arretrati dovuti.
Chi ne ha diritto
L’indennità di malattia nel comparto agricolo spetta a:
- operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) e determinato (OTD), a condizione che abbiano effettivamente iniziato l’attività lavorativa;
- salariati fissi, piccoli coloni e compartecipanti familiari.
Per poter maturare il diritto all’indennità:
- al lavoratore a tempo determinato devono risultare almeno 51 giornate di lavoro accreditate nell’anno precedente a quello della malattia. In alternativa, le 51 giornate possono essere maturate nell’anno in corso, purché svolte tutte prima dell’inizio dell’evento morboso;
- al lavoratore a tempo indeterminato non è richiesto un numero di giornate minime ma che il rapporto di lavoro sia regolarmente iniziato prima del verificarsi della malattia.
Per gli impiegati e quadri del settore agricolo, la retribuzione in caso di malattia non viene erogata dall’Inps sotto forma di indennità, ma resta a carico del datore di lavoro secondo quanto stabilito dal contratto collettivo.
Durata del trattamento
Per i lavoratori OTI, l’indennità copre i giorni stabiliti fino a un massimo di 180 giorni nell’anno solare, mentre per i lavoratori OTD il numero massimo di giornate indennizzabili è pari al numero di giornate lavorate nell’anno precedente, fino al limite massimo di 180 giorni. Se il diritto si ottiene con le 51 giornate dell’anno in corso, l’indennità è riconosciuta per un massimo di 30 giornate.
In ogni caso, l’indennità decorre in genere dal 4° giorno di malattia (i primi tre giorni costituiscono il periodo di carenza).