Cosa deve fare il lavoratore in malattia in caso di degenza presso le unità di pronto soccorso ospedalieri? Quali sono i certificati necessari?
Le istruzioni Inps
Con il messaggio n. 1074 del 9 marzo 2018, l’Inps ha voluto dare le istruzioni operative per una corretta gestione proprio di questi casi, precisando che sono sempre più frequenti i casi permanenza prolungata di lavoratori presso le Unità operative di pronto soccorso e che in molte strutture ospedaliere sono state istituite le strutture semplici di Osservazione Breve Intensiva (OBI) e Degenza Breve (DB) che hanno le stesse caratteristiche del ricovero ospedaliero e tale deve essere considerata ai fini della tutela previdenziale. E che proprio le strutture sono tenute alla trasmissione telematica dei certificati di malattia e ricovero.
In particolare, due sono i casi:
- ospitalità notturna del malato, equiparabile a un ricovero: in questo caso il lavoratore dovrà farsi rilasciare
- apposito certificato di ricovero da parte della struttura ospedaliera;
- dimissione del malato senza permanenza notturna: il lavoratore dovrà farsi rilasciare un certificato di malattia.
Le Unità di Pronto Soccorso e le strutture di OBI e di DB trasmettono i certificati all’Inps telematicamente. Nel caso in cui le strutture siano impossibilitate a procedere con la trasmissione telematica dei certificati di ricovero o di malattia, potranno rilasciarli in modalità cartacea, riportando tutti gli elementi obbligatori previsti dalla legge con particolare riguardo alla diagnosi e alla prognosi.
La dicitura “prognosi clinica” deve essere integrata/sostituita con quella prevista dalla legge di “prognosi riferita all’incapacità lavorativa”. Questo perché la prognosi utile ai fini del riconoscimento dell’indennizzabilità della malattia non è la mera prognosi clinica, ma quella riferita all’incapacità lavorativa del malato e che dovrà essere espressa in tali termini.
Indennità di malattia
L’indennità di malattiaè riconosciuta per un massimo di 180 giorni nell’anno solare. Si ha diritto all‘indennità di malattia:
- fin dal primo giorno di lavoro;
- per tutta la durata del rapporto di lavoro;
- per 60 giorni successivi alla sospensione o cessazione del rapporto di lavoro (in tal caso l’importo è ridotto a 2/3 della misura normale).
L’importo dell’indennità di malattia
Per la maggior parte dei settori lavorativi, l’importo dell’indennità di malattia è pari:
- al 50% della retribuzione media giornaliera del mese precedente all’inizio della malattia, per i primi 20 giorni;
- al 66,66% della retribuzione media giornaliera del mese precedente all’inizio della malattia, per i giorni successivi al 20°.
I contratti collettivi di lavoro prevedono quasi sempre che le percentuali siano integrate dal datore di lavoro, fino a garantire il 100% della normale retribuzione.
Per i primi 3 giorni di assenza dal lavoro, l’indennità di malattia è a carico del datore di lavoro. Dal quarto giorno in poi, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro ma è a carico dell’Inps. L’indennità di malattia è invece pagata direttamente dall’Inps per:
- lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati;
- lavoratori assunti con contratto a tempo determinato che hanno effettuato meno di 31 giorni di lavoro nei 12 mesi precedenti all’evento morboso, oppure che hanno svolto un periodo di lavoro inferiore ai periodi di malattia;
- lavoratori disoccupati o sospesi senza trattamento di Cassa integrazione guadagni (Cig);
- lavoratori dipendenti da impresa in procedura di fallimento.
Per chi è iscritto alla gestione separata, l’indennità è calcolata applicando le seguenti percentuali all’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo relativo all’anno in cui ha avuto inizio la malattia:
- 4% se risultano accreditati da 3 a 4 mesi di contributi;
- 6% se risultano accreditati da 5 a 8 mesi di contributi;
- 8% se risultano accreditati da 9 a 12 mesi di contributi.