Dipendenti pubblici, cambia la regola sulle ferie non godute: quando scatta la monetizzazione

Il Dl 144/2026 (Decreto Pa), convertito in legge, riscrive le regole sulle ferie non godute: quando spetta l'indennità sostitutiva alla cessazione

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Claudio Garau

Editor esperto in materie giuridiche

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

Le ferie non godute dei dipendenti pubblici possono, in alcuni casi, trasformarsi in un’indennità economica alla cessazione del rapporto. È una delle principali novità introdotte dal DL 144/2026 — più noto come Decreto PA — che aggiorna la disciplina introdotta dal decreto spending review del Governo Monti. Il provvedimento è stato convertito in legge dal Senato il primo ottobre scorso.

La riforma interviene sul divieto che, dal 2012, aveva escluso in generale la possibilità di monetizzare ferie, riposi e permessi non utilizzati dai dipendenti pubblici. La modifica non trasforma però le ferie in una componente ordinaria della retribuzione: il diritto al riposo effettivo rimane la regola fondamentale.

Che cosa cambia per le ferie non godute

Punto centrale della nuova legge è l’eliminazione dalla disciplina precedente dell’inciso che escludeva il pagamento delle ferie non godute “in nessun caso”.

La nuova regola stabilisce invece che, quando il rapporto di lavoro finisce — e restano ferie maturate ma non utilizzate — può spettare un trattamento sostitutivo. Non è però un diritto automatico collegato alla semplice presenza di giorni residui.

Occorre verificare per quale ragione le ferie non siano state fruite. Se il dipendente non ha potuto utilizzarle per circostanze indipendenti dalla propria volontà, il mancato godimento non gli può essere automaticamente imputato.

Diverso è il caso in cui il lavoratore — pur essendo stato concretamente messo nelle condizioni di utilizzare le ferie e adeguatamente informato — scelga consapevolmente di non farlo. La legge prevede che, in questa situazione, non spetti il trattamento economico sostitutivo alla cessazione del rapporto, purché l’amministrazione riesca a dimostrare questa scelta.

La monetizzazione arriva soltanto alla fine del rapporto

La nuova disciplina non consente al dipendente pubblico di scegliere liberamente tra riposo e denaro durante il rapporto di lavoro.

Le ferie devono essere normalmente utilizzate e l’indennità sostitutiva può entrare in gioco soltanto al termine del rapporto. La questione può quindi riguardare, per esempio, il dipendente comunale che va in pensione, l’infermiere che dà le dimissioni, chi raggiunge la scadenza di un contratto a termine oppure cessa dal servizio per altra causa.

Il principio impedisce quindi di interpretare la riforma come una liberalizzazione della monetizzazione delle ferie. Il lavoratore non può decidere di accumulare volontariamente giorni di riposo per ottenere poi una somma di denaro.

La funzione delle ferie rimane infatti quella costituzionalmente prevista: garantire un periodo effettivo di recupero delle energie psicofisiche e di tutela della salute del lavoratore.

L’amministrazione deve consentire concretamente la fruizione

Il datore di lavoro pubblico deve utilizzare i suoi poteri organizzativi per garantire al dipendente la possibilità di fruire effettivamente delle ferie. È sua responsabilità e non basta che il lavoratore abbia l’astratta possibilità di presentare una richiesta. L’amministrazione deve programmare la fruizione delle ferie, tenendo conto anche delle situazioni in cui carenze di personale, esigenze organizzative o necessità di servizio rendano più difficile assentarsi.

Deve inoltre invitare formalmente il dipendente a utilizzare le ferie residue prima della scadenza del periodo utile alla loro fruizione, compreso l’eventuale periodo di riporto autorizzato, e informarlo in tempo utile delle conseguenze della mancata utilizzazione.

In breve: l’amministrazione deve poter dimostrare non soltanto di avere messo a disposizione le ferie, ma anche di avere adottato iniziative concrete affinché il lavoratore potesse effettivamente usufruirne.

Chi deve dimostrare la rinuncia alle ferie

Se l’amministrazione intende escludere l’indennità, sostenendo che il dipendente abbia scelto volontariamente di non utilizzare le ferie, sarà gravata dall’onere di dimostrarlo.

Dovrà quindi essere in grado di documentare la possibilità concreta di fruire delle ferie, l’invito formale rivolto al lavoratore, l’informazione sulle conseguenze della mancata fruizione e gli elementi dai quali risulti una scelta consapevole di non utilizzarle.

Non basta, dunque, sostenere genericamente che il dipendente avrebbe potuto presentare una domanda. E proprio la documentazione della vicenda sarà decisiva in caso di contenzioso, perché consentirà di stabilire se le ferie non siano state utilizzate per una decisione discrezionale del lavoratore oppure per circostanze che ne hanno concretamente impedito la fruizione.

Cosa succede se le ferie non sono state utilizzate per motivi organizzativi della PA

Se carenza di personale o esigenze di servizio non rinviabili hanno impedito concretamente di utilizzare i giorni maturati, la responsabilità del mancato godimento non potrà essere automaticamente trasferita al lavoratore. Una situazione simile può verificarsi, ad esempio, negli uffici di pronto intervento e protezione civile, soprattutto durante le emergenze, oppure nei servizi ospedalieri e sanitari pubblici, dove turni e carenze di personale possono rendere più difficile garantire le assenze programmate.

In questi casi, alla cessazione del rapporto, può quindi sorgere il diritto all’indennità sostitutiva (in proposito c’è anche una recente sentenza della Cassazione), sempre alla luce delle condizioni previste dalla disciplina applicabile.

Da quando valgono le nuove regole

Le nuove regole introdotte dal DL 144/2026 si applicano alle ferie maturate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Per quelle maturate in precedenza occorre invece fare riferimento alla disciplina applicabile e ai principi già affermati dalla giurisprudenza.

Un ulteriore elemento da considerare riguarda i termini entro cui le ferie devono essere utilizzate. Non esiste infatti un’unica scadenza valida per tutti i dipendenti pubblici: oltre alle disposizioni di legge, occorre verificare il Ccnl applicabile al comparto e l’eventuale periodo di riporto.

Ricordiamo che l’intervento legislativo recepisce i principi affermati dalla Corte di giustizia UE in una sentenza del 18 gennaio 2024 — causa C-218/22 Comune di Copertino — e mira ad armonizzare la disciplina italiana con il diritto dell’Unione (direttiva 2003/88).

Che cosa devono verificare dipendenti e amministrazioni

Ricapitolando, per stabilire se le ferie non godute possano essere monetizzate occorrerà, di volta in volta, ricostruire la vicenda. Il dipendente dovrebbe sempre verificare i giorni residui e le relative annualità, conservando le richieste di ferie, gli eventuali dinieghi e le comunicazioni dell’amministrazione.

Gli uffici del personale di quest’ultima debbono invece poter puntualmente documentare la programmazione della fruizione, i provvedimenti organizzativi, i prospetti ferie, le registrazioni delle presenze, le comunicazioni e gli inviti formali a utilizzare il periodo di riposo e le informazioni sulle conseguenze della mancata utilizzazione.

Come accennato sopra, in una causa presso il giudice del lavoro la documentazione potrà fare la differenza nello stabilire chi abbia concretamente impedito la fruizione. Se in tribunale l’amministrazione dimostra che il dipendente, pur potendo utilizzare le ferie ed essendo stato adeguatamente informato, ha scelto consapevolmente di non farlo, l’indennità può essere esclusa. Se invece il mancato godimento non è riconducibile a una scelta consapevole del lavoratore e le ferie sono rimaste inutilizzate alla cessazione del rapporto, può spettare il relativo trattamento economico sostitutivo.

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