Può capitare a chiunque nella vita di aver bisogno di una pausa dal lavoro per questioni familiari, per situazioni di lutto o per altre necessità personali. Il lavoratore può quindi decidere di sospendere temporaneamente la propria attività chiedendo l’aspettativa dal lavoro che può essere retribuita o non retribuita a seconda del contratto nazionale applicabile e alle norme aziendali. Detto ciò, ecco come funziona quella per gravi motivi familiari, per volontariato, formazione e per altre esigenze nonché quando è possibile ottenere quella retribuita.
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Per che cosa è possibile chiedere l’aspettativa lavorativa?
Il lavoratore può chiedere l’aspettativa dal lavoro senza rischiare il licenziamento o dei provvedimenti disciplinari. Chiedendola, infatti, si resta formalmente dipendenti dall’azienda nella quale si lavora nonostante vi sia una sospensione dei compiti. Non tutti, però, possono richiederla in quanto la sua concessione dipende dalle necessità dell’azienda e dall’organizzazione interna.
Per quanto riguarda il periodo massimo di fruizione, esso può durare fino a 2 anni. Non c’è bisogno che il periodo di aspettativa lavorativa sia continuativo. Esso può infatti essere frazionato e ciò in base alle esigenze personali del lavoratore. In questo modo, quest’ultimo può suddividere il periodo di assenza in più intervalli se lo ritiene necessario.
Le varie forme di aspettativa lavorativa
Sicuramente, tra le diverse forme di aspettativa lavorativa, la più comune è quella per gravi motivi familiari. Essa è prevista dalla Legge e può essere richiesta se ci sono gravi motivi familiari. Più nel dettaglio, può riguardare la situazione personale del dipendente, dei problemi gravi di quest’ultimo con il convivente o la disabilità di parenti/affini entro il terzo grado. Inoltre può riguardare problemi inerenti a figli, generi, nuore, fratelli, sorelle, suocere o suoceri del dipendente. Più nel dettaglio, i gravi motivi per i quali è possibile chiedere l’aspettativa sono, secondo il DM numero 278 del 2000:
- il decesso di un familiare;
- l’assistenza a un familiare;
- i disagi personali del dipendente;
- la malattia cronica/acuta di un familiare a causa della quale non è autosufficiente;
- l’assistenza continua del familiare o i frequenti controlli clinici ai quali è soggetto quest’ultimo;
- la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.
Tale periodo di congedo non è retribuito e può durare massimo due anni anche in modo frazionato durante tutta la vita lavorativa del dipendente.
Formazione: come funziona l’aspettativa dal lavoro
Se si decide di investire nella propria formazione, si può chiedere l’aspettativa lavorativa che però non è retribuita. È necessario, per richiederla, soddisfare alcuni importanti requisiti come l’aver svolto almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la medesima azienda. Essa, inoltre, può essere richiesta se si deve completare la scuola dell’obbligo o se si vuole conseguire, ad esempio, una laurea o se si vuole partecipare a dei corsi di formazione non finanziati dall’azienda. Si può chiedere l’aspettativa anche se si vince una borsa di studio o un dottorato di ricerca.
Il periodo di congedo è di 11 mesi anche diviso in più periodi. Tale arco temporale, però, non si conta per l’anzianità di servizio e in più non può essere combinato con ferie, malattie o altri congedi. Quello che si può fare durante l’aspettativa lavorativa per formazione è versare contributi volontari per coprire il periodo di congedo non retribuito. Ovviamente la richiesta va presentata al datore di lavoro che può anche decidere di rifiutarla. Dipende, infatti, dalle esigenze dell’azienda. Il vantaggio di tale strumento, come detto, è che il posto di lavoro non si perde e ci si può dedicare al meglio alla propria formazione.
Svolgimento delle cariche pubbliche e tossicodipendenza
Anche per svolgere cariche pubbliche, può essere chiesta l’aspettativa dal lavoro non retribuita. L’art. 31 L. n. 300/700 comunica infatti che i lavoratori eletti come membri delle assemblee regionali, del Parlamento europeo o che ricoprono cariche pubbliche elettive possono chiedere l’aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato senza il rischio di perdere il proprio posto di lavoro. Ciò vale anche per coloro che dovranno occuparsi di ruoli sindacali a livello provinciale/nazionale.
Per quanto riguarda, invece, i lavoratori tossicodipendenti, la legge numero 162 del 1990 comunica che essi hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro senza retribuzione durante il periodo in cui avverrà il trattamento disintossicante. Esso, però, non potrà superare i 3 anni anche in caso di assistenza di familiare con tale problema. Ovviamente servirà sempre la certificazione rilasciata dal Sert di competenza.
Volontariato: come chiedere aspettativa dal lavoro
Chi deve svolgere attività di volontariato può chiedere l’aspettativa lavorativa retribuita e mantenere il proprio posto di lavoro ma solo se l’assenza è giustificata da attività previste dalla legge, come il soccorso in emergenze. L’associazione del volontario, però, deve trovarsi nei registri regionali e nell’elenco nazionale dell’Agenzia di protezione civile.
Il costo della retribuzione durante tale arco temporale è coperto dal fondo per la Protezione Civile ma all’inizio è il datore di lavoro ad anticipare l’importo. In tal caso, quindi, quest’ultimo dovrà fare domanda di rimborso all’Autorità della Protezione Civile competente entro due anni dalla conclusione dell’attività. La richiesta dovrà contenere i dettagli sulla qualifica del dipendente, la sua retribuzione, il periodo di assenza e l’evento per il quale è stata chiesta l’aspettativa.
Per quanto concerne la durata, essa varierà in base alla motivazione. Se verrà chiesta, ad esempio, per prestazioni di soccorso durante un’emergenza nazionale, sarà concessa per massimo cento ottanta giorni. Il limite di giorni consecutivi, però, sarà di sessanta. In caso di calamità naturali, invece, si potranno richiedere massimo novanta giorni all’anno di cui trenta continuativi. Nel caso di pianificazione/formazione senza emergenza, infine, non si potrà andare oltre i trenta giorni all’anno e i dieci continuativi.
Matrimonio e assistenza disabili: come funziona l’aspettativa dal lavoro
Il congedo matrimoniale è un’aspettativa dal lavoro che di solito dura 15 giorni. Esso può essere utilizzato dal dipendente quando si sposa e dopo le nozze a seconda delle sue esigenze personali e delle condizioni previste dal Ccnl. È anch’esso ovviamente retribuito come quello richiesto per assistere un familiare con grave disabilità. La Legge 104 del 1992, infatti, prevede che si possa chiedere aspettativa dal lavoro se il portatore di handicap ha un’invalidità grave certificata dall’Inps che attesta la necessità di assistenza continua. Questa tipologia di aspettativa può essere richiesta:
- dal figlio convivente;
- dai genitori di un soggetto portatore di handicap;
- da fratelli o sorelle conviventi,
- dal coniuge convivente del soggetto portatore di handicap;
- da parenti o affini entro il terzo grado conviventi ma solo a condizione che gli altri aprenti stretti ovvero genitori, figli o conviventi siano anch’essi portatori di handicap o deceduti.
La pausa dal lavoro per tale tipologia di congedo straordinario è fino a due anni nell’arco dell’intera carriera lavorativa. Tale periodo si può aggiungere a eventuali congedi non retribuiti per motivi familiari già utilizzati. Si ricorda che ogni persona con una grave disabilità ha il diritto a ricevere 2 anni di assistenza continua durante i quali il familiare se ne può prendere cura. In tale periodo, il lavoratore riceve un’indennità uguale all’ultima retribuzione riferita alle componenti fisse e continuative del salario. In più, in tale arco temporale si ricevono anche i contributi figurativi ma limitati a un importo massimo per un anno di congedo con aggiornamenti annuali.
Bisogna ricordare, però, che se una persona che necessita di assistenza viene ricoverata a tempo pieno in una struttura che offre assistenza sanitaria continua e quindi per più di ventiquattro ore, il congedo straordinario non si può più utilizzare tranne che in un caso. La persona con disabilità deve necessitare di un elevato sostegno come documentato dai medici della struttura ospedaliera. In più, nel corso del mese, oltre all’aspettativa da lavoro, si può fruire anche dei permessi della Legge 104/92.
Si ricorda, infine, che i periodi di aspettativa retribuita non contribuiscono alla maturazione delle ferie, alla tredicesima mensilità o al trattamento di fine rapporto di lavoro (Tfr). Sono però importanti per l’anzianità di servizio. Il congedo, poi, può essere utilizzato anche a giorni. Per evitare, però, che i sabati, le domeniche e i giorni festivi siano conteggiati, è necessario riprendere a lavorare tra un periodo e l’altro di congedo.
Come funziona il congedo retribuito per le donne vittime di violenza e per gli invalidi civili
Le donne vittime di violenza domestica o quelle che partecipano a percorsi di protezione presso case di rifugio, servizi sociali o centri anti-violenza possono richiedere un’aspettativa retribuita grazie al Dlgs numero 80 del 2015. Il periodo massimo di congedo è di tre mesi con un preavviso al datore di lavoro di almeno sette giorni. Nel caso di violenza, il termine può allungarsi di trenta giorni o si può combinare con altre tipologie di aspettativa come quella per motivi personali o familiari.
Anche i lavoratori invalidi civili o mutilati con una riduzione della capacità lavorativa più alta del 50% hanno diritto a un congedo retribuito di 30 giorni l’anno. Esso può essere utilizzato in modo continuativo o frazionato e si applica anche a chi è affetto da patologie tumorali ma prima è necessaria l’approvazione dell’azienda alla quale va inoltrata la documentazione medica.
Come si richiede l’aspettativa lavorativa
Come spiegato, l’aspettativa lavorativa anche retribuita è diversa a seconda delle normative specifiche e dei Ccnl. Bisogna quindi controllare il proprio contratto di lavoro per capire quali sono le procedure da seguire. In ogni caso, per motivi di salute, è possibile fornire la certificazione medica all’Inps o agli organi competenti avvalendosi anche dell’ausilio di un patronato. Per altri motivi, invece, è possibile anche inviare richiesta al reparto di Risorse Umane con le motivazioni, le date di inizio e fine, i riferimenti normativi e contrattuali nonché le modalità in cui si intende fruire del congedo. Ovviamente è importante anche inserire la firma di chi la richiede.