Digital Service Act, non solo Big Tech: le conseguenze per PMI e Start Up

Il Digital Service Act fissa condizioni di concorrenza più equa per le imprese, che saranno in grado di espandersi e di competere con operatori di dimensioni molto grandi.

Pubblicato: 7 Settembre 2023 10:50

Donatella Maisto

Esperta in digital trasformation e tecnologie emergenti

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

Il Digital Service Act modernizza e rende più chiare le norme formulate nel corso degli anni, fissando un parametro di riferimento globale, nell’ambito del quale le imprese online beneficeranno di un quadro moderno, chiaro e trasparente nel rispetto dei diritti degli utenti europei.

La legge sui servizi digitali (DSA) e la legge sul mercato digitale (DMA) costituiscono un unico insieme di norme che si applicano in tutta l’UE e che hanno due obiettivi principali:

  1. creare uno spazio digitale più sicuro in cui siano tutelati i diritti fondamentali di tutti gli utenti dei servizi digitali
  2. creare condizioni di parità per promuovere l’innovazione, la crescita e la competitività, sia nel mercato unico europeo che a livello globale.

Cosa sono i servizi digitali

I servizi digitali comprendono un’ampia categoria di servizi online, dai semplici siti web ai servizi di infrastruttura Internet e alle piattaforme online. Le norme riguardano principalmente gli intermediari e le piattaforme online, come mercati online, social network, piattaforme di condivisione di contenuti, app store e piattaforme di viaggio e alloggio online.

I servizi digitali hanno un impatto sulla nostra quotidianità e rendono la nostra vita più facile in molti modi diversi. Vengono usati per comunicare, fare acquisti, ordinare cibo, trovare informazioni, vedere film e ascoltare musica attraverso servizi nuovi e in continua evoluzione.

I servizi digitali hanno, inoltre, reso più facile per le imprese commerciare oltre frontiera e accedere a nuovi mercati.

Mentre ci sono molti vantaggi della trasformazione digitale, ci sono anche problemi. Una delle principali preoccupazioni è il commercio e lo scambio di beni, servizi e contenuti illegali online. I servizi online vengono anche utilizzati in modo improprio da sistemi algoritmici manipolativi per amplificare la diffusione della disinformazione e per altri scopi dannosi. Queste sfide e il modo in cui le piattaforme le affrontano hanno un impatto significativo sui diritti fondamentali online.

Nonostante una serie di interventi mirati e settoriali a livello dell’UE, a partire dal 2020, vi sono ancora notevoli lacune e oneri giuridici da affrontare. Pertanto, l’Unione europea ha adottato un quadro giuridico moderno che:

 

Digital Service Act e legge sui mercati digitali

Per gli intermediari online, i servizi di hosting e le piattaforme online, le norme del Digital Service Act ridurranno i costi connessi alla necessità di conformarsi a 27 regolamentazioni diverse di altrettanti Stati membri in seno al mercato unico.

Questo aspetto risulta particolarmente rilevante per le PMI innovative, le start-up e le scale-up, che saranno in grado di espandersi e di competere con operatori di dimensioni molto grandi.

Le piccole imprese e le microimprese, sebbene esentate da alcune delle norme che potrebbero risultare più onerose per loro, saranno comunque oggetto di monitoraggio da parte della Commissione che, in questo caso, focalizzerà l’attenzione sugli effetti del nuovo regolamento sulle PMI.

I benefici principali per le imprese che pare rilevante evidenziare sono:

I fornitori di servizi, che adottano volontariamente misure per limitare la diffusione di contenuti illegali, inoltre, avranno la sicurezza che tali misure non possono avere per loro le conseguenze negative legate al fatto di non essere protetti contro l’assunzione di una responsabilità giuridica.

 

A quali intermediari si applica il Digital Service Act

Il Digital Service Act si applica ad un’ampia gamma di intermediari online, fra cui erogatori di servizi quali la fornitura di servizi Internet, servizi cloud, messaggistica, mercati online o social network.

Gli obblighi specifici di due diligence si applicano ai servizi di hosting, in particolare alle piattaforme online, quali i social network, le piattaforme per la condivisione di contenuti, gli app store, i marketplace online e le piattaforme online che si occupano di viaggi e alloggi.

Le norme di più impatto sociale del Digital Service Act, come già evidenziato nei precedenti articoli sul tema, riguardano le piattaforme online di dimensioni molto grandi che, raggiungendo almeno 45 milioni di utenti nell’UE, pari al 10 % della popolazione, hanno un impatto sociale ed economico significativo.

I motori di ricerca online di dimensioni molto grandi utilizzati da oltre il 10% dei 450 milioni di consumatori dell’UE saranno maggiormente responsabili per la limitazione dei contenuti illegali online.

Le prime piattaforme online di dimensioni molto grandi e i primi motori di ricerca online di pari dimensioni sono stati designati nel corso della passata primavera (per saperne di più ti suggeriamo di leggere Digital Service Act, luci e ombre del futuro digitale europeo).

Grazie alla realizzazione di un quadro unico per l’UE, il Digital Service Act renderà più facile la navigazione nel mercato unico, riducendo i costi di conformità e creando condizioni di concorrenza più eque. La frammentazione del mercato unico provoca uno svantaggio sproporzionato per le PMI e le start-up che desiderano crescere, a causa dell’assenza di un mercato interno sufficientemente ampio e dei costi legati al rispetto di numerose legislazioni. I costi derivanti dalla frammentazione sono molto più facili da sostenere per le imprese già grandi.

Un corpus normativo comune, orizzontale e armonizzato, applicabile in tutto il mercato unico digitale, consentirà alle PMI, alle piattaforme più piccole e alle start-up di accedere alla clientela transfrontaliera nella fase critica della loro crescita.

Le norme sono accompagnate da attività di standardizzazione e da codici di condotta che dovrebbero favorire un’agevole attuazione di questo processo soprattutto per le imprese di dimensioni ridotte.

Piccoli e grandi operatori

Il Digital Service Act prevede obblighi asimmetrici relativi alla due diligence per i diversi tipi di intermediari, a seconda della natura dei servizi che offrono, delle loro dimensioni e del loro impatto, al fine di garantire che i loro servizi non siano utilizzati impropriamente per attività illegali e che i fornitori operino in modo responsabile.

Gli obblighi sostanziali sono riferiti alle piattaforme online di dimensioni molto grandi, che svolgono un ruolo centrale nell’agevolare il dibattito pubblico e le transazioni economiche, le piattaforme di piccolissime dimensioni sono esentate dalla maggior parte degli obblighi.

Questa asimmetria è da rinvenire nel fatto che si è posto l’accento sulla necessità di riequilibrare le responsabilità nell’ecosistema online in funzione delle dimensioni degli operatori. In linea con ciò il Digital Service Act garantisce che i costi di regolamentazione di queste nuove norme siano proporzionati.

Gli obblighi delle piattaforme online

Tutte le piattaforme, escluse quelle di dimensioni più piccole, ovvero che occupano meno di 50 persone, con un fatturato annuo e/o un bilancio complessivo annuo non superiore a 10 milioni di euro, sono tenute:

Le piattaforme online di dimensioni molto grandi devono:

 

Le sanzioni per chi non rispetta le nuove norme

Il nuovo meccanismo di applicazione, che prevede una cooperazione a livello nazionale e dell’UE, controllerà il modo in cui gli intermediari online adeguano i propri sistemi ai nuovi obblighi. Ciascuno Stato membro dovrà nominare un coordinatore dei servizi digitali, un’autorità indipendente che sarà responsabile della vigilanza dei servizi di intermediazione stabiliti nel proprio Stato membro e/o del coordinamento con autorità specializzate nel settore.

A tal fine potrà infliggere sanzioni o anche ammende.

Ciascuno Stato membro specificherà chiaramente tali sanzioni nel proprio diritto nazionale, in linea con i requisiti stabiliti nel regolamento, garantendo che siano proporzionate alla natura e alla gravità della violazione, ma comunque dissuasive, al fine di garantire il rispetto del regolamento.

Nei confronti delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dei motori di ricerca online di pari dimensioni, la Commissione avrà poteri di vigilanza diretta e di esecuzione e, nei casi più gravi, potrà imporre ammende corrispondenti fino al 6% del fatturato globale del fornitore di servizi.

Il meccanismo non si limita soltanto alle ammende.

Il coordinatore dei servizi digitali e la Commissione avranno il potere di richiedere azioni immediate laddove necessario per far fronte a danni molto gravi e le piattaforme potranno assumere impegni su come intendono porre rimedio a tali carenze.

Per le piattaforme che operano in modo illecito e che rifiutano di rispettare gli obblighi, mettendo così a repentaglio la vita e la sicurezza delle persone, sarà possibile, in ultima istanza e dopo aver coinvolto tutte le parti interessate, chiedere a un tribunale la sospensione temporanea del loro servizio.

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