Cos’è una truffa e quanti tipi ne esistono

Scopri in cosa consinsiste una truffa, in che modo difendersi e quali sono le diverse tipologie

Francesca Cimellaro

Avvocato Civilista

Laureata presso l'Università degli Studi di Milano, in seguito alla formazione presso il Foro di Milano, è iscritta all'albo degli avvocati di Varese e si occupa principalmente dell'ambito civilistico.

La truffa è un reato previsto e punito a norma dell’art. 640 del codice Penale italiano, dove viene stabilito che “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro”. Si tratta quindi di un reato contro il patrimonio compiuto per mezzo della frode.

Ciò significa che il bene giuridico che il nostro ordinamento intende tutelare mediante la previsione di questa forma di reato è l’integrità del patrimonio dei cittadini, e che questa integrità viene tutelata rispetto a quelle condotte che siano mirate a diminuire il patrimonio altrui a proprio vantaggio mediante la predisposizione di elementi o situazioni ingannevoli. Scopri di più!

Cos’è una truffa

A differenza di altri reati contro il patrimonio, come il furto o la rapina, nel caso della truffa vi è un consenso della persona offesa, ma questo consenso viene ottenuto illegittimamente sulla base di una falsa e fraudolenta rappresentazione della realtà. A tal proposito si dice infatti che la truffa è un reato a cooperazione artificiosa o inconsapevole della vittima. Gli elementi costitutivi del reato di truffa sono:

L’elemento soggettivo del reato di truffa, ovvero l’atteggiamento psicologico che sostiene il soggetto agente del reato, è il dolo generico. Questo significa che l’autore della truffa deve prevedere e volere il concretizzarsi degli elementi costitutivi del reato, senza che rilevino i motivi della condotta o le specifiche finalità perseguite.

Le aggravanti del reato di truffa

Il secondo comma dell’art.640 del codice Penale individua tre situazioni particolari rispetto alle quali l’ordinamento, in riconoscimento di una particolare e maggiore gravità della previsione astratta, stabilisce una pena edittale più grave, oltre ad ulteriori conseguenze sul piano della procedibilità. Il codice prevede infatti che “la pena prevista è la reclusione da 1 a 5 anni e della multa da 309 a 1.549 euro:

Si tratta invero di ipotesi che, nella loro dimensione astratta, sono già considerabili più gravi rispetto alla truffa semplice:

Si tratta di una previsione aggravante ad effetto speciale, in quanto prevede l’applicazione di una cornice edittale diversa rispetto a quella della norma base, e non l’aumento da effettuarsi sulla cornice edittale prevista a norma del primo comma. È ovviamente possibile, comunque, che il reato di truffa sia aggravato anche in relazione alle circostanze aggravanti previste per la generalità dei reati a normale dell’articolo 61 c.p. ed in questo caso verrà applicato l’aumento di pena fino a un terzo rispetto alla pena base individuata dal giudice all’interno della cornice edittale del primo comma.

Le diverse tipologie di truffa

La previsione normativa del reato di truffa è molto ampia e idonea a ricomprendere astrattamente un insieme di ipotesi, potenzialmente molto variegate, di comportamenti fraudolenti. Non esiste però un’elencazione esaustiva delle tipologie di truffa che possono essere perpetrate, ma è comunque possibile estrapolare dall’infinità casistica giurisprudenziale alcune tipologie ricorrenti, e in particolare le due che seguono:

Come difendersi da una truffa

Per comprendere come sia possibile difendersi qualora si ritenga di essere vittime di una truffa, è necessario conoscere anzitutto la procedibilità del reato. La truffa è un reato procedibile sempre a querela di parte, salvo le ipotesi aggravate a norma del secondo comma dell’art.640 c.p. o se ricorre l’aggravante di cui all’art.61 n.7 c.p., ovvero l’avere cagionato alla vittima un danno di rilevante gravità.

Ciò significa che in tutti i casi di truffa semplice, affinché lo Stato proceda nei confronti del responsabile, è necessaria una espressa manifestazione di volontà in tal senso da parte della persona offesa dal reato. Solo nei casi espressamente indicati, invece, la potestà punitiva dello Stato viene esercitata a prescindere da tale manifestazione di volontà e dunque, affinché il processo si metta in moto, non è necessaria la forma della querela, ma è sufficiente la mera denuncia del fatto alle autorità.

Nel concreto, questo significa anche che nei casi di truffa semplice, laddove si trovasse una composizione extragiudiziaria della controversia – ad esempio attraverso un risarcimento del danno – a condizione che la querela venga rimessa, si otterrebbe l’estinzione del reato per intervenuta assenza della condizione di procedibilità, evitando così la condanna.

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