Autovelox, scatta il decreto: dove sono gli 850 dispositivi non omologati spenti da oggi

La nuova disciplina sui rilevatori di velocità introduce obblighi di verifica e taratura annuale

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Emanuela Colatosti

Giornalista

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

A partire da ieri, domenica 12 luglio, è entrata in vigore una normativa che segna l’inizio di una vera e propria rivoluzione sulle strade italiane. Da mezzanotte sono operativi gli effetti del tanto discusso Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che disciplina le procedure di omologazione, verifica e taratura dei dispositivi di rilevamento della velocità. Il provvedimento introduce regole stringenti che hanno già portato allo spegnimento immediato di centinaia di telecamere.

L’obiettivo dichiarato dall’esecutivo è di frenare l’uso dei rilevatori come strumenti per fare cassa a spese dei cittadini. Il Codacons sembra aver accolto con favore il merito del testo, ma ha comunque mosso dure critiche sulla tempistica, bollando l’intervento come un provvedimento arrivato con un enorme e colpevole ritardo, che ha pesato per anni sulle tasche degli automobilisti.

Perché il decreto era necessario?

Il testo ha affrontato un iter burocratico articolato: firmato lo scorso 10 giugno, ha completato i passaggi formali di registrazione presso la Corte dei Conti prima di approdare alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sabato 11 luglio ed entrare in vigore il giorno successivo.

Questo tassello normativo era atteso da anni, ma era diventato più che urgente dopo la sentenza della Corte di Cassazione dell’aprile 2024. La Suprema Corte aveva creato un terremoto giurisprudenziale stabilendo che le multe inflitte da apparecchi soltanto approvati ma non formalmente omologati fossero nulle. Da quel momento il contenzioso tra automobilisti ed enti locali è esploso, spingendo molti sindaci a spegnere i dispositivi per evitare ricorsi persi in partenza.

Il limbo normativo ha ridotto sensibilmente i proventi dei Comuni, scesi del 9% nelle grandi città nel 2025 rendendo necessario un quadro regolatorio certo.

Omologato o approvato: qual è la differenza tecnica?

Il cuore del problema risiede nella distinzione giuridica tra due termini spesso confusi:

Mentre i dispositivi posteriori al 2017 restano in regola, per quelli antecedenti a giugno 2017 che possiedono solo l’approvazione scatta l’obbligo di severi test tecnici e tarature per ottenere l’omologazione formale. In caso contrario, restano spenti.

Quanti sono gli autovelox spenti?

Secondo i dati ufficiali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ecco la fotografia attuale degli autovelox sul territorio nazionale:

Stato del dispositivo Quantità rilevata Azione prevista dal decreto
Omologati 3.150 Restano regolarmente accesi e attivi
Non omologati 850 Spenti dalla mezzanotte del 12 luglio

Per quanto riguarda la sorte degli 850 autovelox spenti, consultabili sul sito del Mit, i Comuni hanno tempo fino a 12 mesi adeguarsi alla normativa vigente o spegnerli definitivamente.

Il decreto impone, inoltre, una taratura annuale obbligatoria per tutti gli apparecchi attivi e introduce un capitolo sulla privacy. I dati saranno protetti da crittografia e i software dovranno oscurare automaticamente i volti nell’abitacolo.

Come verificare la legittimità di una sanzione da autovelox

Se ricevi un verbale e sospetti un’irregolarità, la prima regola è non pagare subito, dal momento che si  estinguerebbe ogni diritto di contestazione.

Ecco i passi da seguire:

  1. ispezionare il verbale, cerca sul modulo la data dell’ultima taratura, che deve essere inferiore a 365 giorni dal rilievo, e il modello e la matricola del dispositivo;
  2. controllare sul portale del Mit i dati dell’autovelox per verificare che non rientri tra quelli non omologati;
  3. rivolgersi gratuitamente al Prefetto entro 60 giorni;
  4. rivolgersi al Giudice di pace entro 30 giorni, pagando il contributo unificato di 43 euro, ed è generalmente considerata la strada più solida per far valere il difetto di omologazione.

Rivolgersi direttamente alla Prefettura significa addossarsi il rischio di un raddoppio della sanzione in caso di respingimento dell’istanza.

Anche in caso di ricorso, resta comunque obbligatorio comunicare i dati del conducente entro i termini indicati nel verbale, per evitare una seconda sanzione amministrativa autonoma.

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