Quando è necessario versare l’imposta di bollo su un qualsiasi documento – una fattura, una ricevuta fiscale o un atto notarile – lo si deve fare applicando una marca da bollo ai documenti, alle fatture e alle eventuali ricevute fiscali. Sono sostanzialmente due le tipologie più comuni che si possono trovare: da 2 o da 16 euro.
Volendo sintetizzare al massimo è possibile affermare che la marca da bollo sostituisce l’Iva, dovendo essere applicata, nella maggior parte delle occasioni, proprio quando l’imposta sul valore aggiunto non è dovuta per una qualsiasi eccezione stabilita dalla normativa. Ovviamente non serve unicamente a sostituire l’Iva: i motivi per i quali viene utilizzata sono molti ed è bene fare un breve excursus per comprendere quando sia necessario utilizzarla.
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Marca da bollo e fatturazione elettronica
Uno step importante sull’evoluzione dell’uso della marca da bollo è costituita dall’introduzione della fatturazione elettronica, che gradatamente è stata estesa a tutti i titolari di partita Iva. Anche il bollo da inserire sulle fatture – laddove la normativa lo richiede – ha fatto dei veri e propri passi avanti: si è digitalizzato ed è diventato virtuale.
La novità più importante che è stata introdotta è che, in fase di compilazione del documento, non è più necessario indicare che l’importo è soggetto al pagamento dell’imposta di bollo in alternativa all’Iva. L’Agenzia delle Entrate, attraverso i servizi forniti dal portale Fatture e Corrispettivi, permette ai contribuenti di pagare direttamente online quanto dovuto, attraverso un sistema semplificato.
A normare l’argomento, inoltre, ci hanno pensato in un primo momento il Decreto Fiscale 2020, il Decreto Liquidità ed infine il Decreto Semplificazioni 2022: uno dei punti che si evince dalla normativa a riguardo è che l’importo da versare risulta essere determinante per le scadenze da rispettare. Se in precedenza la soglia era 250 euro, a partire dal 2023 si è saliti a 5.000 euro: una cifra di sicuro di più ampio respiro. In altre parole parole il contribuente non dovrà versare unicamente il costo di una marca da bollo, ma lo farà solamente al raggiungimento della soglia che abbiamo appena visto. Se nell’arco dell’anno non raggiunge i 5.000 euro, i versamenti saranno concentrati a novembre e a febbraio, per il conguaglio dell’anno precedente.
Quanto valgono le marche da bollo
Due o sedici euro: sono queste le marche da bollo più comuni. I contribuenti hanno l’obbligo di acquistarle in numerosi casi. È necessario esserne provvisti nel momento in cui vengono rilasciati dai documenti da parte della Pubblica Amministrazione. O quando è necessario assolvere a determinati adempimenti legati alla propria professione, come, ad esempio, la sua applicazione sulle fatture o sulle ricevute fiscali.
Ma vediamo nel dettaglio quando devono essere utilizzati i due tagli di marca da bollo:
- due euro: deve essere applicata sulle fatture e sulle ricevute fiscali non soggette ad Iva, che abbiano un importo superiore a 77,47 euro;
- sedici euro: deve essere applicata sugli atti della pubblica amministrazione, sui documenti societari e su quelli notarili.
A determinare l’aumento del costo della marca da bollo è stata la Legge n. 71/2013, che ne ha portato il valore da 1,81 euro a 2 euro e da 14,62 euro a 16 euro.
Quando deve essere utilizzata
A cosa serve, in estrema sintesi, la marca da bollo? Deve essere utilizzata dai contribuenti per effettuare il pagamento dell’imposta di bollo, un’imposta che va a colpire direttamente alcuni consumi e può essere applicata in misura fissa o proporzionale.
Il modo più semplice per acquistare una marca da bollo è recarsi presso un rivenditore autorizzato: il caso più classico è quello del tabaccaio, che potrà emettere il bollo dell’importo necessario. Le marche da bollo vengono sostanzialmente emesse sul momento perché, benché i tagli più usati siano da 2 o da 16 euro, ci possono essere dei casi nei quali il taglio può essere differente.
Quando si applica la marca da bollo da due euro
I contribuenti devono applicare la marca da bollo da due euro nel momento in cui emettono delle fatture o delle ricevute fiscali – non importa cartaceo o elettronico – non soggette al pagamento dell’Iva. E quando abbiano un importo superiore a 77,47 euro.
A dare indicazioni precise su quando l’imposta di bollo da due euro debba essere applicata è il DPR 642/72, che le impone per quando si emettono le seguenti fatture:
- che contengono degli importi esclusi Iva;
- che siano emesse da contribuenti che hanno aderito al regime di vantaggio o al regime forfettario;
- fuori campo Iva perché manca il requisito oggettivo o soggettivo;
- fuori campo Iva perché manca il requisito territoriale;
- non imponibili perché relative ad operazioni assimilate all’esportazione, quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi;
- non imponibili perché emesse per servizi internazionali o connessi a degli scambi internazionali.
Quando si applica la marca da bollo da 16 euro
La normativa prevede che si debba applicare la marca da bollo da 16 euro nei seguenti casi:
- sugli atti rogati o autenticati da un notaio o da un qualsiasi altro pubblico ufficiale;
- sulle scritture private, che contengono delle convenzioni – anche quando sono unilaterali – che al loro interno contengono dei rapporti giuridici di qualsiasi tipo;
- sulle istanze, sulle memorie e sui ricorsi che sono diretti agli organi dell’amministrazione dello Stato e degli enti pubblici territoriali tendenti ad ottenere rilasci di certificati, cioè provvedimenti amministrativi.
Le sanzioni previste
Sono previste delle sanzioni ai contribuenti che non rispettano l’obbligo di applicare la marca da bollo da 2 o da 16 euro. A prevedere queste sanzioni pecuniarie è l’articolo 23 del DPR n. 633/1972, con il quale è stato regolamentato il pagamento del bollo.
Viene applicata, sostanzialmente, una sanzione di un importo pari da uno a cinque volte l’imposta evasa, che deve essere applicata su ogni documento irregolare. L’applicazione della marca da bollo è a carico di chi emette la fattura, ma la legge prevede che la responsabilità della mancata applicazione – e quindi del suo mancato pagamento – è in capo anche di chi la riceve.