Dopo l’ampliamento dei margini della pace fiscale e la sanatoria per correggere gli errori formali, prevista da diversi emendamenti al decreto Milleproroghe, arrivano importanti novità anche per quanto riguarda le liti fiscali pendenti, cioè già intraprese.
È prevista la chiusura agevolata anche per questo tipo di controversie col Fisco e, anche in questo caso, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato istruzioni e moduli fondamentali per i contribuenti.
Indice
Il modulo dell’Agenzia delle Entrate per le liti fiscali
L’Agenzia delle Entrate ha predisposto il modello e le istruzioni per chi vuole chiudere le pendenze ancora in essere con il Fisco. Le liti fiscali pendenti possono insomma avvalersi di diverse tipologie di chiusura agevolata. La domanda di definizione va presentata entro il 30 giugno 2023 per ciascuna lite autonoma pendente al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023), in ogni stato e grado del giudizio (compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio).
Come spiega la stessa AdE, entro lo stesso termine deve essere versato l’intero importo per la definizione o, in alternativa, se è ammesso il pagamento rateale, la prima rata. Con due limiti principali:
- è previsto un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo;
- non è ammesso il pagamento rateale se gli importi da versare non superano i mille euro.
Nel provvedimento si precisa che si considerano pendenti le liti “il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio di quest’anno” e per le quali, alla data di presentazione della domanda, “il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva”.
Come fare domanda
La domanda deve essere presentata entro il prossimo 30 giugno, direttamente dal contribuente o da un soggetto incaricato. La domanda deve riguardare ciascuna controversia tributaria autonoma, cioè relativa al singolo atto impugnato. In attesa dell’attivazione di una sezione online dedicata per la compilazione e la trasmissione telematica, è possibile presentare la domanda inviandola all’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) dell’Ufficio che è coinvolto nel giudizio.
La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento dell’importo netto dovuto o della prima rata, come specificato in precedenza. Il tutto tramite modello F24, coi codici tributo per il versamento delle somme dovute istituiti con successiva risoluzione dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Le altre novità sulla pace fiscale
Con una serie di emendamenti al decreto Milleproroghe, il Governo ha ampliato la pace fiscale per i Comuni, relativamente ai tributi locali, come multe e IMU. Una delle proposte di modifica vede la proroga al 31 marzo 2023 del termine per i Comuni entro il quale deliberare in merito all’adesione o meno allo stralcio delle cartelle dei tributi locali affidati all’agente di riscossione dal 2000 al 2015 (si tratta di cartelle con importo inferiore a mille euro), come previsto dalla Manovra e che riguardava l’azzeramento di sanzioni e interessi.
I Comuni hanno poi facoltà di procedere all’azzeramento dell’intero debito (non solo dunque di sanzioni e interessi) in tre modi diversi:
- bloccare con delibera lo stralcio parziale, mantenendo i loro crediti;
- aderire senza bisogno di delibere allo stralcio parziale previsto dalla Legge di Bilancio;
- deliberare per ampliare lo stralcio della quota capitale, degli interessi e delle sanzioni.