Tra i vari ambiti in cui ha introdotto cambiamenti, la Manovra 2023 ha modificato anche il settore delle aliquote IMU, l’Imposta Municipale Unica sul possesso di immobili, aree edificabili e terreni agricoli.
Finora le aliquote venivano confermate in automatico di anno in anno, in assenza di diversa delibera entro i termini stabiliti. Con la Legge di Bilancio, invece, i Comuni che intendono diversificare le aliquote devono rifarsi ad appositi prospetti approvati per decreto ministeriale. Ogni anno però si presentano dubbi e interrogativi su chi vede versare l’imposta e chi invece è esonerato (in arrivo una stangata da 2.435 euro: quanto pagheremo di più cibo, IMU, TARI e mutui).
IMU, in cosa consiste e quando pagare
Introdotta nel 2012, dopo soltanto un anno si è deciso che l’IMU non dovesse essere applicata sull’abitazione principale non di lusso (A/1, A/8 e A/9). Al netto delle numerose modifiche registrate nel corso di un decennio, l’imposta non è dovuta per la prima casa, cioè sull’unità immobiliare in cui abitano stabilmente e risiedono anagraficamente il proprietario e i componenti del suo nucleo familiare.
Con la sentenza 209 del 2022 della Corte Costituzionale, inoltre, l’IMU non si applica neanche sulla seconda casa se i coniugi hanno residenze diverse (allarme mutui e prestiti impazziti: le simulazioni su casa, auto e elettrodomestici).
Per quanto riguarda il pagamento, lo schema è piuttosto semplice e prevede due scadenze su base semestrale: acconto o prima rata entro il 16 giugno e saldo o seconda rata, con eventuale conguaglio, entro il 16 dicembre. In parole povere, l’IMU va pagata sulle seconde case, ossia su quelle che non sono le abitazioni principali. A dover pagare sono:
- il proprietario o il titolare del diritto reale sul bene (enfiteusi, usufrutto);
- il locatario in caso di leasing;
- il genitore assegnatario della casa familiare;
- il concessionario, nei casi di concessioni di aree demaniali.
Le novità introdotte nel 2023
La prima novità riguarda le modalità di calcolo dell’acconto. In mancanza di una nuova delibera approvata in tempo utile, infatti, l’importo non verrà equiparato a quello dell’anno precedente, ma stabilito riferendosi all’aliquota minima nazionale. Il tutto rimandando, poi, a conguaglio il versamento dell’eventuale somma dovuta per l’aliquota deliberata dal Comune entro ottobre 2023.
I dati relativi all’anno in corso non non sono stati ancora approvati dal Ministero, che deve provvedere con apposita delibera entro il 28 ottobre dell’anno di applicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze ed entro il 14 ottobre sul portale del Federalismo fiscale. Resta fermo il potere dei Comuni di stabilire l’aliquota da applicare entro i massimali stabiliti dalla legge.
Vecchie e nuove esenzioni
L’altra grande novità dell’IMU 2023 è l’esonero per gli immobili occupati abusivamente (Articolo 1, commi 81 e 82). Il proprietario è esentato dal pagamento a patto che abbia presentato la denuncia per occupazione abusiva all’autorità giudiziaria. L’esenzione è prevista anche per altre categorie:
- per gli immobili dell’Accademia dei Lincei (Articolo 1, commi da 639 a 641);
- per gli immobili situati in territori colpiti da eventi sismici (dal terremoto del 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e in Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio per terremoti successivi al 24 agosto 2016).
Riassumiamo di seguito le categorie edilizie già ammesse all’esenzione IMU, alle quali si aggiungono le “nuove” previste dalla Manovra 2023:
- immobili di coop edilizie assegnate ai soci come abitazione principale;
- alloggi sociali;
- abitazione coniugale assegnata a uno dei coniugi a seguito di sentenza di separazione, divorzio o scioglimento del matrimonio;
- unico immobile in possesso del personale delle Forze armate, di polizia o dei vigili del fuoco non concesso in locazione;
- unico immobile posseduto da cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’AIRE, pensionati nei Paesi di residenza, a patto che non risulti locato.