Nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate, come cambiano le bollette luce e gas

Come cambiano le bollette di gas e riscaldamento dopo il "decreto Energia": la nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate

Pubblicato: 4 Dicembre 2021 19:57

Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia elettrica e del gas è stato emanato, il 27 settembre 2021, il cd. “decreto Energia“, recante: “Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale”, convertito poi in legge a novembre. Tra interventi di annullamento, riduzione e rimodulazione delle aliquote, il Governo ha così approvato una specifica agevolazione fiscale (cd. bonus gas e luce), cui ulteriori chiarimenti su applicazione e ricorso sono arrivati recentemente da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Gas e riscaldamento: come cambiano le bollette

Con la circolare 3 dicembre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’ambito applicativo dell’agevolazione fiscale prevista dall’art. 2 del già citato decreto Energia. Il testo, con riferimento al quarto trimestre del 2021, di fatto prevede:

Bollette gas e riscaldamento: quando scatta la riduzione

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate, il gas naturale utilizzato per la sola produzione di calore utile beneficia dell’aliquota IVA agevolata, in misura pari al 5 per cento, a differenza del quantitativo di gas naturale utilizzato per la produzione di energia elettrica, che sconta l’aliquota IVA in misura ordinaria.

Il legislatore ha inteso riconoscere ad alcuni impieghi del gas naturale l’esenzione dall’accisa o l’assoggettamento alla stessa con applicazione di aliquote ridotte rispetto a quelle previste. Ciò non comporta, comunque, mutamenti nella qualificazione degli utilizzi effettuati del gas somministrato.

Ai fini IVA, quindi, ne consegue che possono usufruire dell’aliquota agevolata del 5 per cento, introdotta dal decreto Energia gli impieghi di gas metano per combustione rientranti:

L’ipotesi di cessione di gas a un mero rivenditore non accede invece al beneficio fiscale previsto dal decreto Energia, in quanto applicabile
esclusivamente alle ipotesi di utilizzo di gas metano per combustione per uso civile e industriale, disciplinati dall’articolo 26 del TUA, che non possono ricorrere in capo al soggetto passivo-rivenditore per gli acquisti effettuati in quanto tale.

Le bollette escluse dall’agevolazione

Un altro importante passaggio della circolare AdE riguarda sicuramente i servizi esclusi dalle agevolazioni introdotte dal decreto Energia. In particolare, non ci sarà alcuna diminuzione per le bollette di gas metano per autotrazione, che resta escluso perché utilizzato per la produzione di energia elettrica che si configura come impiego del tutto autonomo e differenziato rispetto all’impiego per gli usi civili e industriali ivi individuati, sottoposti ad accisa con applicazione di una propria aliquota.

Analogamente, è escluso dall’ambito applicativo della disposizione agevolativa l’utilizzo del gas metano finalizzato alla produzione di energia elettrica, che, così come gli altri prodotti energetici impiegati in tale uso, è assoggettato, per motivi di politica ambientale, alla specifica tassazione prevista dall’articolo 21, comma 9, del TUA.

In entrambi i casi, pertanto, non viene applicata la riduzione del 5% dell’aliquota IVA (anche se si tratta di forniture di gas metano).

Bonus gas: quando è applicato lo sconto in bolletta

Il bonus gas e luce trova applicazione con riferimento alle somministrazioni di gas metano per combustione contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2021, sia che essi siano semplicemente stimati sia che si tratti di consumi effettivi.

Qualora le somministrazioni di gas siano, comunque, contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento si applica anche in relazione ai successivi eventuali conguagli, derivanti dalla rideterminazione degli importi dovuti sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, all’ultimo trimestre del 2021, a prescindere dal momento di fatturazione degli stessi.

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