Non tutte le imprese agricole sono tenute a pagare la Tari. Come chiarito con una nota pubblicata a metà maggio 2026 da IFEL – la fondazione di ANCI che supporta i Comuni nella gestione della fiscalità locale – ci sono dei casi in cui l’esenzione viene riconosciuta agli operatori del settore. Tuttavia, in questi casi il confine tra ciò che deve essere tassato e ciò che invece deve essere escluso non è sempre stato chiaro.
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Quali imprese agricole non pagano la Tari
Secondo quanto specificato dagli esperti, le imprese agricole che producono rifiuti speciali e li smaltiscono tramite operatori privati non devono pagare la Tari. Il principio che regola il tributo comunale – destinato a finanziare la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani – è che chiunque possieda o detenga locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani è tenuto a pagare se usufruisce del servizio.
Il problema nasce quando si parla di attività produttive, come quelle agricole, che spesso producono materiali che per legge devono seguire un percorso di smaltimento diverso da quello dei rifiuti urbani. È proprio per fare chiarezza su questo punto che è stata pubblicata la nuova nota interpretativa, con la quale è stato stabilito che i rifiuti prodotti dalle imprese agricole, anche nell’ambito delle attività connesse, se classificati come rifiuti speciali, non sono soggetti a Tari.
Questi non possono essere gestiti dal servizio pubblico comunale, ma devono essere affidati a soggetti autorizzati privati attraverso specifiche convenzioni. Di conseguenza, far pagare la Tari in questi casi significherebbe imporre un costo per un servizio che l’impresa non utilizza.
Cosa cambia
In passato, alcuni Comuni tendevano a ragionare sulla base del luogo in cui il rifiuto veniva prodotto: se proveniva da un capannone, da un deposito o da un laboratorio interno all’azienda, si presumeva spesso l’assoggettamento alla Tari. Il nuovo orientamento, invece, segue il principio europeo secondo il quale la classificazione dei rifiuti dipende dalla loro tipologia, non dai locali o dalle superfici dove vengono prodotti.
Non importa quindi se il rifiuto nasce in un magazzino, in una serra o in un laboratorio agricolo, poiché se quel rifiuto è speciale, non deve essere tassato.
La nota di IFEL nasce dall’attuazione del protocollo firmato a gennaio 2026 tra Coldiretti e ANCI, con l’obiettivo di costruire un quadro uniforme per evitare conflitti e garantire certezza normativa.
Quali sono i rifiuti speciali in agricoltura
Nel mondo agricolo, i rifiuti speciali possono essere numerosi e molto diversi tra loro. Tra i più comuni troviamo:
- contenitori di fitofarmaci;
- teli plastici per serre e pacciamatura;
- imballaggi contaminati;
- oli esausti da macchinari agricoli;
- batterie e accumulatori;
- scarti da lavorazioni agroindustriali;
- residui derivanti da attività zootecniche trattati come speciali.
Esenzione valida anche per le attività connesse
IFEL ha inoltre specificato che anche i rifiuti speciali prodotti durante le attività connesse possono rientrare nell’esclusione dalla Tari, purché siano effettivamente classificati come speciali e smaltiti privatamente.
Secondo la normativa italiana, un’impresa agricola non si limita alla coltivazione del fondo o all’allevamento, può svolgere anche attività collegate, come:
- trasformazione dei prodotti;
- confezionamento;
- vendita diretta;
- agriturismo (in alcuni casi con regole differenti);
- lavorazioni agroalimentari.
Cosa devono fare ora le imprese agricole
Il chiarimento non corrisponde però a un’esenzione automatica senza adempimenti. Le aziende devono comunque:
- verificare la classificazione dei propri rifiuti, accertandosi che rientrino davvero tra i rifiuti speciali;
- conservare la documentazione di smaltimento (fatture, formulari e contratti con i gestori privati);
- controllare il regolamento comunale Tari e presentare eventuale richiesta di esclusione o rettifica.
In alcuni casi, infatti, sarà necessario fare istanza formale e valutare se si ha diritto a eventuali rimborsi. Chi ha pagato indebitamente potrebbe chiedere il rimborso, nel rispetto dei termini previsti.