Strage di Modena, l’assicurazione risarcisce le vittime se l’auto è usata come arma?

Il dolo non chiude la strada alle vittime. Il risarcimento può partire dalla Rc auto, ma deve fare i conti con un massimale unico, più feriti e cifre che non sempre si sommano.

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Giorgia Dumitrascu

Avvocato civilista

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Modena, sabato pomeriggio. Una Citroen C3 entra nella via Emilia e colpisce pedoni e ciclisti sui marciapiedi del centro. Salim El Koudri, 31 anni, è accusato di strage con l’aggravante delle lesioni gravissime dopo aver travolto otto persone, lanciandosi con la sua auto sulla folla. La Gip ha convalidato l’arresto ritenendo che “sussiste in maniera concreta il pericolo” che possa commettere altri delitti della stessa specie. In ospedale restano alcuni feriti; tra loro anche la donna di 69 anni a cui sono state amputate le gambe.

Nell’ordinanza di convalida emerge che l’uomo avrebbe voluto “colpire più persone possibile”, dirigendo il veicolo prima verso un marciapiede e poi verso quello opposto, dove in quel momento c’erano più persone. La Procura non ha chiesto le aggravanti di premeditazione e terrorismo, mentre la giudice ha disposto anche un periodo di osservazione sulle condizioni psichiche dell’indagato. Allo stato, però, la Gip ha rilevato che non ci sono elementi concreti per collegare il gesto alla patologia psichiatrica per la quale l’uomo era stato in cura.

Oltre allo shock e alla gravità del gesto, si apre il problema dei risarcimenti: la Rc auto può tutelare le vittime di un investimento volontario?

L’auto sulla folla a Modena non è un normale incidente stradale

“Una polizza non può diventare lo scudo patrimoniale di chi provoca volontariamente un danno”.

In un normale sinistro il veicolo provoca un danno mentre circola: una manovra errata, una precedenza violata, una perdita di controllo. Nella strage di Modena la vettura sarebbe stata usata come strumento di offesa contro i pedoni.

L’art. 1900 c.c. esclude l’obbligo dell’assicuratore quando il sinistro è provocato da dolo dell’assicurato; l’art. 1917 c.c., nella responsabilità civile, conferma che l’assicurazione non serve a trasferire sulla compagnia il costo economico di una condotta intenzionale. In questa logica, la copertura assicurativa non dovrebbe tutelare chi decide volontariamente di fare male.
Peraltro, l’obbligo assicurativo riguarda il veicolo utilizzato conformemente alla sua funzione di mezzo di trasporto (art. 122 del Codice delle assicurazioni, come modificato dal D.lgs. 184/2023) . Una vettura diretta deliberatamente contro i pedoni esce dalla funzione ordinaria.

Il dolo del conducente non cancella la tutela della vittima

“La garanzia assicurativa copre anche il danno dolosamente provocato”.

Con la sentenza n. 20786 del 2018, la Corte di Cassazione ha portato l’investimento intenzionale dentro la logica speciale della responsabilità civile. Il dolo non è irrilevante, ma la tutela guarda al terzo danneggiato, cioè a chi subisce il danno e può chiedere il risarcimento anche alla compagnia.

“La Rc auto obbligatoria è pensata anche per tutelare il terzo danneggiato, cioè chi subisce il danno senza poter controllare la condotta del conducente”.

La Corte chiarisce anche perché il richiamo all’art. 1917 c.c. non chiude la questione: la norma “non costituisce il paradigma tipico” della responsabilità civile da circolazione stradale. La Rc auto vive in un sistema diverso dalla normale assicurazione privata, segnato dal “particolare interesse pubblico della tutela sociale” dei danni derivanti dalla circolazione.

“Per questo la compagnia può essere chiamata a risarcire la vittima, salvo poi rivalersi sull’assicurato-danneggiante che abbia agito con dolo”.

Le Sezioni Unite con sentenza n. 21983 del 2021 hanno collocato questa tutela dentro la cornice europea della circolazione. Il criterio dell’uso del veicolo “conforme alla funzione abituale dello stesso” delimita l’area della copertura, ma non cancella la distinzione tra assicurato-danneggiante e terzo danneggiato. La Rc auto è anche uno strumento di “redistribuzione sociale dei costi dei sinistri”: non lascia la vittima affidata soltanto al patrimonio di chi ha provocato il danno.

La stessa logica si ritrova nella Direttiva (UE) 2021/2118. Gli Stati possono escludere i danni dolosi dall’assicurazione obbligatoria solo se alla persona lesa viene garantito un meccanismo alternativo analogo. Nel recepimento italiano tale tutela sostitutiva non ha preso il posto della Rc auto. Il sistema continua quindi a muoversi attorno alla protezione del danneggiato.

La Cassazione con la sentenza n. 10394 del 2024 offre la formula più utile per il caso Modena: anche davanti a un uso improprio e volontario del veicolo, la copertura “opera in favore del terzo danneggiato” e “non opera in favore dell’assicurato danneggiante”.

“Pagare la vittima non significa assicurare il responsabile. Significa mantenere in piedi la funzione primaria della Rc auto obbligatoria”.

La Rc auto tutela la vittima, poi il conto può tornare al responsabile

“Il danneggiato può agire direttamente contro l’assicurazione, nei limiti delle somme assicurate. Non deve affidarsi solo al patrimonio personale di chi ha causato il fatto (art. 144 Codice delle Assicurazioni)”.

La compagnia può essere chiamata a risarcire il terzo perché l’assicurazione obbligatoria serve a tutelare la vittima prima ancora di regolare i rapporti interni con l’assicurato. È fatta salva la facoltà dell’assicuratore di rivalersi contro l’assicurato-danneggiante (Cass. sent. n. 20786/2018).
Resta aperta anche la responsabilità diretta. I danneggiati possono agire contro il conducente o autore materiale del fatto e, secondo i presupposti della responsabilità civile, contro il proprietario del veicolo o altri eventuali responsabili civili.

La polizza può esserci. Il massimale basta?

La compagnia assicurativa risponde entro il massimale assicurato, e quel massimale non si moltiplica per ciascuna persona ferita. È un tetto riferito al sinistro.
I minimi oggi previsti sono 6.450.000 euro per i danni alle persone e 1.300.000 euro per i danni alle cose, per sinistro e indipendentemente dal numero delle vittime. Sono cifre che, lette in astratto, sembrano elevate. Cambiano peso quando nello stesso fatto ci sono più danneggiati, lesioni gravissime e conseguenze destinate a durare nel tempo.

Una lesione grave può significare invalidità permanente, spese mediche, riabilitazione, assistenza futura, perdita o riduzione della capacità lavorativa, danno morale, danni dei familiari, adattamenti della vita quotidiana e costi che non sono ancora stabilizzati al momento delle prime richieste. Il massimale, in questi casi, può essere incapiente non perché sia formalmente basso, ma perché deve misurarsi con la somma di più danni gravi.

Se nello stesso sinistro il risarcimento complessivamente dovuto supera le somme assicurate, i diritti verso l’impresa vengono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza del massimale (art. 140 Cod.Ass.). La compagnia non tratta il tetto come una soglia separata per ogni vittima: lo ripartisce entro il limite complessivo della polizza.

Fondo vittime, INAIL e somme già ricevute: perché non è tutto cumulabile?

Il Fondo vittime reati (l. n. 122 del 2016) è una tutela pubblica per le vittime di reati intenzionali violenti, ma la somma riconosciuta ha natura di indennizzo. Non misura l’intero danno civilistico, né sostituisce la liquidazione che può essere chiesta al responsabile o all’assicurazione.

La differenza pesa soprattutto nei casi di lesioni gravi:

Per lesioni gravissime e deformazione dell’aspetto mediante lesioni permanenti al volto l’importo ordinario è di 25.000 euro; per l’omicidio è di 50.000 euro. Può essere un aiuto, ma resta lontano dal danno effettivo quando le conseguenze sono destinate a durare nel tempo.
Quindi, risarcimento e indennizzo non sono la stessa cosa e non sempre si accumulano. La compensatio lucri cum damno serve a evitare che lo stesso pregiudizio venga ristorato due volte:

“Se la vittima riceve un indennizzo pubblico per il medesimo fatto, il successivo risarcimento assicurativo può tenerne conto quando le somme coprono la stessa voce di danno”.

Per una vittima lavoratrice può aprirsi anche il piano INAIL. Accade solo se il fatto si collega al lavoro: persona in servizio, tragitto casa-lavoro, ritorno a casa, spostamento tra due luoghi di lavoro o percorso verso il luogo abituale dei pasti quando manca la mensa aziendale. In queste ipotesi l’investimento può essere trattato anche come infortunio sul lavoro o in itinere.

Risarcimento Rc auto Copre il danno civilistico verso il terzo danneggiato. Opera nei limiti del massimale e può non bastare se le vittime sono molte.
Indennizzo Fondo vittime reati È una somma pubblica predeterminata per le vittime di reati intenzionali violenti. Non coincide necessariamente con tutto il danno subito.
Prestazione INAIL Opera solo se il fatto è anche infortunio sul lavoro o in itinere. Non elimina il diritto al danno differenziale e va coordinata con le altre somme.

 

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